Concorso per spartineve viziato da un errore marchiano: ma di chi è la responsabilità?

La Corte di Appello omette di dare conto o meno delle dichiarazioni di una testimone che farebbero ricadere la responsabilità su una persona diversa dall’imputata. Il fatto della graduatoria inesatta resta dolente, ma – complice la probabile prescrizione – rimarrà un punto interrogativo sul volto del colpevole destinato a sciogliersi come la neve al sole.

Abuso di ufficio sì o no? La sezione Feriale Penale ha fatto luce sulla vicenda con la pronuncia numero 35455 del 14 settembre. Classifica con polemica. Una donna, in qualità di dirigente dello sviluppo risorse umane della Provincia di Potenza, veniva imputata per il reato di abuso d’ufficio. La macchia era stata quella di inserire – nell’ambito delle selezioni per il servizio di spartineve di un piccolo comune – al secondo posto della graduatoria un soggetto privo di requisiti all’ammissione. Questi aveva indicato di possedere la sola licenza elementare, mentre il bando richiedeva espressamente che gli interessati avessero assolto l’intero obbligo scolastico. I primi due gradi di giudizio confermavano l’addebito, allora la dirigente proponeva ricorso per cassazione. Per quanto tempo a scaldare il banco? Secondo l’imputata, la norma che prevede l’adempimento dell’obbligo scolastico completato con il diploma di terza media, sarebbe alternativa alla circostanza che l’interessato abbia osservato per almeno otto anni entro i 15 di età le norme della disciplina. È però «evidente la differenza tra adempiere all’obbligo scolastico ed essere pro sciolti dallo stesso obbligo» nella seconda ipotesi il soggetto è si allineato alla normativa relativa alla scuola, tuttavia non ha assolto pienamente l’obbligo prescritto dalla selezione. Motivo fondato. Il giudice del merito ha però colpevolmente tralasciato una testimonianza con cui una donna indicava in diversa persona il direttore responsabile della procedura concorsuale. Vero che l’imputata, avendo riscontrato le lamentele dell’avvocato dell’escluso dalla selezione per spartineve, ha risposto in prima persona. Tuttavia la circostanza non basta per affermare implicitamente la competenza di costei relativamente all’intero iter selettivo. La Corte avrebbe dovuto dare conto della rilevanza o meno delle dichiarazioni testimoniali emerse. Sentenza annullata con rinvio, ma l’imminente prescrizione del reato farà verosimilmente cadere la coltre bianca della prescrizione sulla vicenda.

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 11 – 14 settembre 2012, numero 35455 Presidente Agrò – Relatore Demarchi Albengo Ritenuto in fatto 1. L S. è imputata per i reati di cui agli articoli 81 capoverso e 323 del codice penale perché, in qualità di dirigente dell’U.D. Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane della Provincia di , ammetteva P.E. alla selezione per il servizio di spartineve per il Comune di omissis e poi lo inseriva al secondo posto nella graduatoria così danneggiando O.G. , escluso dalla selezione , nonostante il predetto P. avesse indicato nella propria domanda di ammissione di essere in possesso solo della licenza elementare, mentre il bando richiedeva di aver assolto l'obbligo scolastico. 2. Il tribunale di Potenza ha ritenuto l'imputata responsabile del reato ascritto e l'ha condannata alla pena di quattro mesi di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno e la condanna al risarcimento dei danni e delle spese in favore della parte civile. 3. Su appello dell'imputata, la corte territoriale di Potenza ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. 4. Propone oggi ricorso per cassazione la S. per i seguenti motivi a. vizio di motivazione in relazione alla richiesta applicazione dell'articolo 112 del decreto legislativo 297-94, che afferma che è prosciolto dell'obbligo scolastico chi al compimento del quindicesimo anno di età dimostra di aver osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico. b. Erronea applicazione ed interpretazione dell'articolo 323 del codice penale e inosservanza dell'articolo 112 del decreto legislativo 297-94. Secondo la ricorrente la norma in oggetto prevede che si ritenga adempiuto l'obbligo scolastico sia quando si ottiene il diploma di licenza media, sia se si dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico entro i 15 anni di età c. violazione dell'articolo 18 del regolamento delle procedure concorsuali e di copertura dei posti vacanti in organico, nonché contraddittorietà della motivazione sul punto in relazione alle dichiarazioni rese dalla teste Risola Lucia. Secondo la ricorrente vi sarebbe stata una erronea individuazione del dirigente responsabile nella persona della S. , mentre per regolamento si sarebbe dovuto individuare nella dirigente dell'ufficio concorsi, come affermato dalla suddetta teste. Lamenta comunque la difesa che nessuna considerazione in sentenza vi sia sulle dichiarazioni rese dalla teste, pur se rilevanti ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato con riferimento ai primi due motivi di ricorso, posto che è evidente la differenza tra adempiere all'obbligo scolastico ed essere pro sciolti dallo stesso obbligo nel secondo caso, infatti, il soggetto può dirsi in regola con la normativa relativa alla scuola dell'obbligo, ma non può certo affermare di avere conseguito il titolo di licenza media o di aver comunque assolto all'obbligo scolastico. 2. È fondato, invece, il terzo motivo di ricorso, dal momento che nessuna valutazione viene compiuta con riferimento alla testimonianza della Risola, laddove ella indicava in una diversa persona il direttore responsabile della procedura di concorso sul punto vi era uno specifico motivo di appello, che si fondava sia sulla testimonianza Risola, sia sul regolamento del Comune sulle procedure di concorso, ma la Corte territoriale ha omesso qualsiasi considerazione sul punto, limitandosi a dire che la S. , avendo riscontrato le lamentele dell'avv. Oriolo, accettando il contraddittorio sulla questione, avrebbe implicitamente affermato la propria competenza, senza dare conto della rilevanza o meno delle dichiarazioni testimoniali suddette. 3. La Corte di rinvio, dunque, dovrà dare compiuta motivazione delle ragioni per le quali ha ritenuto attribuibile alla S. il fatto di reato, nonostante le precise dichiarazioni contrarie della teste R. , anche se l’imminente scadenza del periodo prescrizionale comporterà verosimilmente una pronuncia di estinzione del reato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Salerno.