Troppe esercitazioni al pianoforte, la musica si trasforma in molestia. Legittimo limitarle in determinate fasce orarie, non vietarle

Protagoniste due allieve del Conservatorio il loro intenso studio è sgradito alla famiglia che abita nell’appartamento del piano di sotto. Acclarato il fastidio, riconosciuto il risarcimento dei danni. Ma, in questo caso, vanno contemperate esigenze diverse così le esercitazioni vengono non annullate, ma solo collocati a orari precisi.

Chopin e Gershwin sarebbero stati un dono di Dio, ma due allieve del Conservatorio, beh, è tutto un altro vivere sgradevole, molto sgradevole! Tanto da arrivare a ottenere un corposo risarcimento dei danni subiti per le esercitazioni al pianoforte delle due ragazze che abitano nell’appartamento del piano superiore, esercitazioni considerate, dalla giustizia, come «intollerabili immissioni di rumore» Cassazione, sentenza numero 9434, Terza sezione Civile, depositata oggi . Vittoria piena, quindi, o quasi perché lo studio musicale può essere limitato, ma non completamente annullato. Ma che musica Ogni pazienza ha un limite, e quello di una famiglia viene abbondantemente superato a causa delle ripetute esercitazioni musicali al pianoforte delle due ragazze – entrambe allieve del Conservatorio – che abitano, coi propri genitori, al piano superiore. Così, la difficile situazione di vita arriva ad essere argomento di discussione in un’aula di giustizia, con tanto di ben quattro perizie d’ufficio sulla «entità delle immissioni di rumore». Risultato? Acclarato il fastidio, alle due ragazze viene imposto di «suonare il pianoforte solo in determinati orari» e ai genitori viene imposto l’obbligo di risarcire con un versamento di quasi 30mila euro la famiglia ‘molestata’ dalle suonate al pianoforte questa la linea condivisa dal Tribunale e dalla Corte d’Appello. Punto di equilibrio. Ma la salomonica decisione dei giudici non viene condivisa dalla famiglia che ha denunciato il fastidio. Così, la questione viene proposta nuovamente in Cassazione, laddove la sentenza d’Appello viene contestata perché, nonostante sia stato accertato che «le immissioni superano il limite dei 40 decibel» e nonostante sia stato acclarato «il livello differenziale di 5 decibel fra il rumore ambientale e quello di fondo», non è stato «inibito l’uso del pianoforte» ma solo limitato a fasce orarie precise. Secondo il legale della famiglia ricorrente, si tratta di una misura «non sufficiente ad eliminare il disturbo, tenuto anche conto della situazione dei luoghi». Ma a questa obiezione i giudici di Cassazione rispondono fissando il principio di riferimento, ossia «contemperare le esigenze dei proprietari confinanti», alla luce degli interessi in gioco in questa ottica, non è necessario che «venga imposto il divieto di svolgere l’attività rumorosa, ove le immissioni possano essere contenute tramite diversi rimedi». Ebbene, rispetto alla vicenda in esame, si è accertato che «le immissioni sonore hanno superato i limiti di tollerabilità nel solo vano soggiorno», peraltro non continuativamente, a causa delle «esigenze di studio» delle due ragazze allieve del Conservatorio, ma, allo stesso tempo, i genitori delle ragazze hanno già provveduto a eseguire «opere di insonorizzazione per ridurre il disturbo». Di conseguenza, è legittima la decisione – e difatti la pronuncia d’Appello viene confermata in toto – di utilizzare «i limiti di orario imposti all’uso del pianoforte» come rimedio contro i fastidi provocati dalle esercitazioni musicali.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 aprile – 11 giugno 2012, numero 9434 Presidente Petti – Relatore Lanzillo Svolgimento dea processo Con atto di citazione notificato il 27 giugno 1994 L.D. e V.S., in proprio e quali rappresentanti legali dei figli minori L. e C. D., hanno convenuto davanti al Tribunale di Chieti i coniugi R.D. ed E.D., che abitavano l’appartamento al piano soprastante al loro, lamentando intollerabili immissioni di rumore poiché le due figlie dei convenuti, allieve del Conservatorio, si esercitavano costantemente al pianoforte. Gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti ad eseguire opere di insonorizzazione a cessare dall’uso del pianoforte o a limitarlo a determinate ore del giorno ed a risarcire i danni biologici e morali, nonché i danni patrimoniali subiti da L.D. che svolgeva in un locale attività professionale. I convenuti hanno resistito alle domande, contestando ogni responsabilità. Nel corso del giudizio, in esito a molteplici domande di provvedimenti di urgenza, sono state disposte quattro perizie d’ufficio sull’entità delle immissioni di rumore. Il processo è stato interrotto per la morte del convenuto, R.D., e successivamente riassunto. Con sentenza numero 1092/2005 il Tribunale ha imposto ai convenuti di suonare il pianoforte solo in determinati orari e li condannati al risarcimento dei danni nella misura di e 25.000,00 complessivi, con integrale compensazione delle spese di CTU e parziale compensazione delle altre spese di causa. Proposto appello da entrambe le parti, le cause sono state riunite. La Corte di appello dell’Aquila ha confermato la condanna emessa in primo grado, incrementando a £ 28.750,00 la somma dovuta in risarcimento dai danni, oltre agli interessi ed al pagamento delle spese processuali. Gli attori in primo grado propongono sei motivi di ricorso per cassazione. Resistono gli intimati con controricorso, proponendo a loro volta due motivi di ricorso incidentale, a cui resistono i ricorrenti principali con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione dell’articolo 112 col. proc. civ., assumendo che Corte di appello ha pronunciato la sentenza esclusivamente nei confronti di L.D. DFM e di V.S., omettendo di menzionare, sia nell’intestazione della sentenza, sia nella motivazione e nel dispositivo, i due figli, L. e C. DFM, che pure sono indicati come parti del giudizio di appello ed hanno anch’essi chiesto una somma in risarcimento dei danni. 1.1. - La censura è fondata, ma non giustifica l’annullamento della sentenza impugnata, trattandosi di mero errore materiale, palesemente irrilevante ai fini della decisione. La Corte di appello, come già il Tribunale, ha proceduto alla liquidazione dei danni determinando l’importo dovuto ai danneggiati in un’unica somma “che complessivamente ammonta a € 28.750,00”, senza alcun riferimento alle posizioni personali. Trattasi di liquidazione cumulativa, sulla quale non esplica alcuna influenza l’omessa, specifica menzione dei due figli, poiché da alcun data risulta che, in mancanza del suddetto errore, sarebbe stato liquidato ai ricorrenti un importo diverso e superiore. Né gli attori avevano differenziato le rispettive domande di risarcimento dei danni non patrimoniali. 2. - Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’articolo 844 cod. civ. sul rilievo che la Corte di appello, pur avendo accertato tramite le CTU svolte nel corso del giudizio che le immissioni di rumore superano il limite dei 40 decibel, nonché il livello differenziale di 5 decibel fra il rumore ambientale e quello di fondo, non ha inibito ai convenuti l’uso del pianoforte, ma solo ha confermato i limiti di orario misura sufficiente ad eliminare il disturbo, tenuto anche conto della situazione dei luoghi. 3. - Con il terzo motivo denunciano anche violazione dell’articolo 32 Cost. e del d.p.c.m. 1° marzo 1991, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, poiché la Corte di appello ha valutato la tollerabilità delle immissioni in base ai parametri contenuti nel suddetto d.p.c.m., che è applicabile solo ai rapporti fra privati e pubblica amministrazione e non ai rapporti fra privati, poiché prevede margini di tolleranza più ampi 5 decibel differenziali fra rumore ambientale e rumore di fondo . 4. - I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché connessi, sono inammissibili sotto più profili, oltre che non fondati. In primo luogo i ricorrenti richiamano a supporto delle loro doglianze il d.p.c.m. del 1991 e le relazioni di CTU esperite nel corso del giudizio, senza dichiarare di avere prodotto i suddetti atti e documenti unicamente al fascicolo allegato al ricorso senza specificare se essi siano stati comunque prodotti, come siano contrassegnati e dove siano reperibili fra gli altri atti e documenti di causa, sì da consentirne alla Corte di cassazione il controllo, come prescritto a pena di inammissibilità dall’articolo 166 numero 6 cod. proc. civ., con riguardo agli atti ed ai documenti sui quali il ricorso si fonda Cass. civ. 31 ottobre 2007 numero 23019 Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 numero 19766 Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 numero 28547, Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 numero . 2966, fra le tante . In secondo luogo le censure ci vizio di motivazione sono affette dai insanabile contrasto logico, non potendo la denunzia di omessa motivazione coesistere con quella di motivazione insufficiente e contraddittoria in quanto, come desumibile dalla formulazione alternativa e non congiuntiva delle ipotesi in questione nell’articolo 360, primo comma numero 5, cod. proc. civ., una motivazione mancante non può essere insufficiente e men che mai contraddittoria. L’insufficienza e la contraddittorietà presuppongono che una motivazione, della quale appunto ci si duole, risulti comunque formulata Cass. civ. Sez. 2, 26 gennaio 2004 numero 1317 Cass. civ. Sez. 3, 1° aprile 2011 numero 7575, fra le altre . In terzo luogo individuazione delle misure che appaiono idonee, nel singolo caso, a contemperare le esigenze dei proprietari confinanti spetta alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi caso per caso, tenuto conto degli interessi in discussione e non richiede necessariamente che venga imposto il divieto di svolgere l’attività rumorosa, ove le immissioni possano essere contenute tramite diversi rimedi. La Corte di appello ha accertato - sulla base delle numerose consulenze tecniche di ufficio, esperite in sede cautelare e di merito - che le emissioni sonore hanno superato i limiti di tollerabilità nel solo vano soggiorno dell’abitazione degli attori e non sempre, nè continuativamente cfr. sentenza, p. 56, e accertamenti della seconda consulenza Carbone che esse sono provocate da esigenze di studio delle figlie dei convenuti e che questi hanno eseguito opere di insonorizzazione per ridurre il disturbo. Ha correttamente motivato la soluzione accolta in base al principio, più volte affermato da questa Corte, per cui il limite di tollerabilità di cui all’articolo 844 cod. civ. non ha carattere assoluto, ma relativo, e deve essere fissato tenendo conto delle peculiarità del caso concreto Cass. civ. 25 agosto 2005 numero 17281, fra le altre . Il riferimento ai parametri fissati dal decreto del 1991 non ha avuto efficacia determinante della decisione, in quanto detti parametri sono stati richiamati per giustificare l’incremento della somma attribuita in primo grado agli attori in risarcimento dei danni non per trarne conseguenze in ordine ai rimedi contro le emissioni, in relazione ai quali la Corte - applicando i principi di cui all’ articolo 844 cod. civ. - ha ritenute sufficiente i limiti di orario imposti all’uso del pianoforte dalla sentenza di primo grado. Trattasi di valutazione che attiene al merito della vertenza che risulta congruamente e logicamente motivata, oltre che oggettivamente condivisibile, e che pertanto non è suscettibile di riesame in questa sede di legittimità. 5. - Il quinto motivo, con cui ricorrenti denunciano violazione degli articolo 91 e 92 cod. proc. civ. e vizi di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato la parziale compensazione delle spese del giudizio di primo grado, è manifestamente infondato. Premesso che nella socie è applicabile il testo dell’articolo 92 anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 28 dicembre 2005 numero 263 legge applicabile solo ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006 , la valutazione circa l’opportunità o meno di compensare le spese processuali è affidata al potere discrezionale del giudice di merito e non è suscettibile di ricorso per cassazione se non per violazione di legge, restando limitato il sindacato di legittimità ad accertare che non risulti violato il principio per cui le spese processuali non possono essere poste neppure parzialmente a carico della parte vittoriosa. Quanto al resto, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in presenza di altre giuste ragioni - che in base alla legge applicabile al giudizio il giudice di merito non ha l’obbligo di specificare – può essere disposta la compensazione delle spese Cass. civ. 17 novembre 2006 numero 24495 Cass. civ. 6 ottobre 2011 numero 20457, fra le più recenti . 6. - Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano ancora violazione dell’articolo 91 cod. proc. civ. e delle norme in tema di tariffe forensi, sul rilievo che la Corte di appello ha fortemente ridotto le somme liquidate in loro favore a titolo di diritti e di onorari, senza motivare sul punto ed incorrendo nella violazione dei minimi tariffari inderogabili ai sensi dell’articolo 24 legge 13 giugno 1942 numero 794. 6.1. - Il motivo è fondato limitatamente alla denunciata violazione degli importi minimi di tariffa, violazione che risulta oggettivamente dimostrata nel ricorso tramite la trascrizione delle voci esposte in parcella e di quelle corrispondenti ai minimi. La sentenza impugnata deve essere per questa parte cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, liquidando in favore dei ricorrenti € 508,00 per spese vive, € 1.882,00 per i diritti ed € 2.500,00 per onorari, in luogo delle somme liquidate dalla Corte di appello e così in totale € 4.890,00 oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali, a norma di legge. 7. - Con il ricorso incidentale i ricorrenti denunciano violazione degli articolo 2043 e cod. civ., in relazione all’articolo 844 cod. civ., nonché relazione dell’articolo 2697 cod. civ. ed omessa, insufficiente contraddittoria motivazione, sul rilievo che la Corte di appello ha quantificato i danni subiti dagli attori nella misura di € 2.500, 00 all’anno, moltiplicando tale somma per l’intero periodo intercorso fra la data della proposizione della demanda introduttiva del giudizio giugno 1994 e la data della pubblicazione della sentenza di primo grado novembre 2005 , senza tenere alcun conto del fatto che l’uso del pianoforte è stato loro inibito nel 1997, con provvedimento di urgenza, e che il divieto è rimasto in vigore fino al deposito della sentenza di primo grado sicché le immissioni sonore si sono verificate solo per un periodo di tempo molto ridotto. 7.1. - I motivi non sono fondati. La Corte di appello ha espressamente dichiarato di avere tenuto conto dei periodi di “relativa sospensione delle emissioni sonore, presto riprese con modalità e frequenza anche maggiori, quindi con rinnovata carica lesiva, e comunque per oltre la metà delle ore diurne giornaliere” p. 8 , ed ha proceduto alla quantificazione del danno in via equitativa anche sulla base di tale premessa. Trattasi di valutazione di merito non suscettibile di riesame in questa sede di legittimità anche ad omettere ogni indagine circa il fatto - che l’interruzione dell’uso del pianoforte sia stata effettivamente osservata per tutto il periodo indicato circostanza che i ricorrenti principali contestano e che comunque non risulta essere stata sottoposta all’attenzione della Corte di appello . 8. - Il ricorso incidentale deve essere rigettato. 9. - Considerato l’esito della controversia ed il rigetto della massima parte dei motivi del ricorso principale, oltre che del ricorso incidentale, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte di cassazione, decidendo i ricorsi riuniti, accoglie il sesto motivo del ricorso principale e rigetta gli altri motivi e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna i resistenti a pagare ai ricorrenti, in rimborso delle spese del giudizio di appello, la somma complessiva di € 4.890,00, di cui € 508,00 per spese vive, € 1.882,00 per diritti ed € 2.500,00, per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e di legge. Compensa le spese del giudizio di cassazione.