Il rimedio per far valere l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di pace nella lettura della data di notifica della cartella esattoriale impugnata è la revocazione.
Se il giudice di pace, adito in sede di opposizione a cartella esattoriale, abbia dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività articolo 23, primo comma, legge numero 689/1981 , il rimedio per far valere l'errore di fatto in cui sia incorso lo stesso giudice nella lettura della data di notifica della cartella impugnata è la revocazione e non il ricorso per cassazione articolo 398 e 395, numero 4, c.p.c. .Il caso. La Corte Suprema con la sentenza numero 3628 del 14 febbraio interviene e bacchetta i giudici non togati.Nel caso di specie un giudice di pace di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione proposta da una donna contro il rigetto dell'opposizione a cartella esattoriale proposto davanti allo stesso giudice. La domanda di revocazione denunciava un errore di fatto commesso dal giudice nel ritenere che la notifica della cartella a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fosse avvenuta in data 6 febbraio 2006, anziché in data 8 marzo 2006, come poteva ricavarsi dal timbro apposto sulla parte posteriore della busta contenente la cartella.Erroneamente il giudice di pace ha dichiarato la inammissibilità ed improcedibilità della domanda di revocazione sul presupposto sbagliato secondo cui il solo mezzo di impugnazione per avanzare qualunque doglianza contro l'ordinanza di inammissibilità, comprese quelle inerenti l'errore di fatto, sarebbe il ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 14 febbraio 2011, numero 3628Presidente Settimo - Relatore GiustiFatto e dirittoRitenuto che il Giudice di pace di Roma ha dichiarato inammissibile, in limine litis, l'opposizione a cartella esattoriale che M.B. aveva proposto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, numero 689, denunciando che i verbali di accertamento delle contestate violazioni del codice della strada, presupposto della cartella, non le erano mai stati notificati che la ragione della inammissibilità è stata individuata nel fatto che l'atto di opposizione era stato depositato, il 6 aprile 2006, tardivamente, oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge, stante l'intervenuta notifica della cartella esattoriale il 6 febbraio 2006 che la M. ha chiesto la revocazione della predetta ordinanza, ai sensi dell'articolo 395, numero 4, cod. proc. civ., per errore di fatto, avendo il giudice ritenuto che la notifica della cartella a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fosse avvenuta in data 6 febbraio 2006, anziché in data 8 marzo 2006, come poteva per tabulas ricavarsi dal timbro apposto sulla parte posteriore della busta contenente la cartella che l'adito Giudice di pace di Roma, con sentenza depositata in data 20 novembre 2008, ha dichiarato la inammissibilità ed improcedibilità della domanda di revocazione, rilevando che l'unico mezzo di impugnazione atto a dedurre tutte le doglianze contro l'ordinanza di inammissibilità ex articolo 23, primo comma, della legge numero 689 del 1981, comprese quelle inerenti l'errore di fatto commesso dal giudice nell'individuare la data di notifica della cartella di pagamento opposta , è il ricorso per cassazione e non la revocazione di cui all'articolo 395 cod. proc. civ. che per la cassazione della predetta sentenza la M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 novembre 2009, sulla base di un unico mezzo che l'intimato Comune non ha resistito con controricorso.Rilevato che il ricorso è stato avviato alla decisione in camera di consiglio, sulla base di relazione ex articolo 380 bis cod. proc. civ., con la quale il consigliere designato ha proposto l'accoglimento dell'impugnazione.Letta, la memoria del ricorrente.Considerato che, preliminarmente, la proposta impugnazione deve ritenersi ammissibile che, invero, poiché l'articolo 23, primo comma, della legge 24 novembre 1981, numero 689, prevede il rimedio impugna torio del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, pronunciata ante portas dal giudice, di inammissibilità dell'opposizione per tardività, lo stesso rimedio deve ritenersi esperibile contro la sentenza del giudice di pace dichiarativa dell'inammissibilità o della improcedibilità della domanda di revocazione proposta avverso detta ordinanza, considerato che contro la sentenza resa nel giudizio di revocazione sono ammessi, ai sensi dell'articolo 403, secondo comma, cod. proc. civ., i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la decisione impugnata per revocazione che, nel merito, il Collegio - condividendo argomenti e proposte contenuti nella relazione ex articolo 380 bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici - ritiene fondato l'unico motivo in cui si articola il ricorso che ove il giudice di pace, adito in sede di opposizione recuperatoria a cartella esattoriale, abbia dichiarato inammissibile per tardività detta opposizione, con ordinanza ai sensi del citato articolo 23, primo comma, della legge numero 689 del 1981, il rimedio per dedurre l'errore di fatto in cui sia incorso il detto giudice nella lettura della data di notifica della cartella impugnata, è, non il ricorso per cassazione, ma la revocazione davanti allo stesso giudice di pace, ex articolo 398 e 395, numero 4, cod. proc. civ. Cass., Sez. II, 30 aprile 2009, numero 10169 Cass., Sez. II, 28 gennaio 2010, numero 1916 che il ricorso deve essere accolto che la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Roma, che la giudicherà in persona di diverso giudicante.P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso, cassa, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante.