Taxi e autobus sorvegliati speciali da marzo per telefonini e auricolare

I conducenti degli autobus, dei taxi e dei veicoli utilizzati nei servizi delle strade e delle autostrade dal 7 marzo dovranno munirsi di auricolare o viva voce per telefonare senza incorrere in sanzione.

Un solo articolo E’ stata infatti pubblicata sulla G.U. numero 43 del 21 febbraio 2012 la legge 13 febbraio 2012, numero 11, recante «Modifiche all’articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida». In pratica si tratta di un solo articolo che cancella definitivamente l’esenzione attualmente prevista dal codice limitatamente ai conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. in vigore dal 7 marzo. L’articolo 173 del codice, nella nuova formulazione in vigore dalla vigilia della festa delle donne, vieterà al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici o di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei corpi di polizia e di emergenza. Per gli altri autisti resterà sempre possibile telefonare usando apparecchi a viva voce oppure muniti di auricolare. Per la violazione di questa disposizione il codice della strada prevede la sanzione di 152 euro e la possibile sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, in caso di reiterazione, oltre alla decurtazione immediata di 5 punti.

Legge 13 febbraio 2012, numero 11 G.U. 21 febbraio 2012, numero 43 Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge articolo 1 1. All'articolo 173, comma 2, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, e successive modificazioni, le parole «, nonche' per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi» sono soppresse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.