Agente P.S.: illegittima la sospensione sine die della qualifica

di Marilisa Bombi

di Marilisa BombiUn provvedimento di natura cautelare non è adottabile senza la previsione di un termine di efficacia. Di conseguenza è illegittima la sospensione della qualifica di agente di PS senza l'indicazione di un termine, emessa nei confronti del Comandante della Polizia locale che ha realizzato uno scantinato senza aver ottenuto le prescritte autorizzazioni.La fattispecie. Il caso posto all'attenzione del Consiglio di Stato riguarda il ricorso avverso il decreto del Prefetto della Provincia di Bari con cui è stata disposta la sospensione a tempo indeterminato del decreto prefettizio recante attribuzione della qualifica di agente di P.S A supporto delle disposta sospensione il contestato provvedimento prefettizio richiamava la segnalazione del Comando Provinciale dei Carabinieri riferente, tra l'altro che l'interessato, comandante dei vigili urbani, si era reso responsabile di gravi omissioni di controllo del territorio comunale, in particolare nel settore edilizio che lo stesso aveva eseguito opere murarie su immobile di sua proprietà senza il previo rilascio di concessione che l'interessato, per poter usufruire dei benefici a lui concessi, si era reso inadempiente nel controllo nei confronti di coloro che avevano realizzato opere abusive con le stesse modalità da lui realizzate e che pertanto ne sarebbe derivata la compromissione della sua indipendenza e della sua capacità di assicurare adeguatamente il rispetto della legge nel Comune dove operava e dove interessi di parte avevano leso gravemente l'immagine della p.a.L'abusivismo edilizio turba l'ordine pubblico. Il giudice di primo grado ha disatteso le tre censure dedotte dal ricorrente in primo grado, e relative, rispettivamente, all'assunto difetto motivazionale del provvedimento impugnato perchè non recava una esplicita indicazione delle responsabilità omissive addebitate all'affermato travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa l'autorità amministrativa nel ritenere un coinvolgimento del ricorrente in un fatto di abusivismo edilizio ed infine alla sostenuta violazione di legge essendo stata disposta la contestata misura cautelare a tempo indeterminato. Tuttavia, il Collegio rileva che se la motivazione del provvedimento impugnato in primo grado trova riscontro nella obiettiva situazione di degradata legalità registratasi, in quegli anni, nell'assetto edilizio del comune interessato, attestata anche dallo scioglimento del Consiglio Comunale disposto dal Presidente della Repubblica per l'appunto in considerazione di gravi motivi di turbamento dell'ordine pubblico connessi al diffuso fenomeno dell'abusivismo edilizio, ciò nonostante il provvedimento non è legittimo.Sospensione necessaria l'apposizione del termine. Se certo è, infatti, che è riconosciuto alla P.A. un generale potere - desumibile dall'articolo 7, comma 2, l. 7 agosto 1990, numero 241, e ora espressamente disciplinato dall'articolo 21-quater della medesima legge - di natura cautelare e durata temporanea, consistente nella sospensione degli effetti dell'atto amministrativo precedentemente adottato, va tuttavia rimarcata la necessità della prefissione di un termine che salvaguardi l'esigenza di certezza della posizione giuridica della parte, restando così scongiurato il rischio di un illegittima sospensione sine die in termini, Cons. Stato, V, 4 marzo 2008, numero 904 . Ebbene il comma 3 dell'articolo 5, della legge 7 marzo 1986, numero 65 dispone che il Prefetto, sentito il Sindaco, è tenuto a dichiarare la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza allorché vengano meno i requisiti di cui al precedente comma 2. Ma i requisiti inseriti nel citato comma 2, la cui insussistenza comportano la perdita della qualità di agente di PS sono a godimento dei diritti civili e politici b non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione c non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. Ciò non toglie, logicamente, che il Prefetto possa, al di fuori di tali ipotesi, sospendere dalle funzioni di agente di pubblica sicurezza un dipendente del servizio di polizia municipale in termini, Cons. Stato, IV, 27 luglio 1998, numero 1100 ma in questa seconda ipotesi, si è in presenza di un provvedimento a natura cautelare, come tale non adottabile senza la previsione di un termine di efficacia.Sospensione adottata in funzione di procedimento disciplinare. Nel caso di specie, invece, come agevolmente desumibile dal provvedimento, la sospensione era stata adottata dal Prefetto in funzione dell'avvio, in danno del ricorrente, di un procedimento disciplinare, del cui avvio e della cui conclusione la stessa Amministrazione costituitasi in giudizio non aveva fornito prova.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 3 dicembre 2010 11 febbraio 2011, numero 905Presidente Severini Relatore GarofoliFattoCon la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha respinto il ricorso proposto dall'odierno appellante Adamo Giuseppe Angelo Camillo, all'epoca dei fatti comandante dei vigili urbani del Comune di Sannicandro di Bari, avverso il decreto del Prefetto della Provincia di Bari numero 3104/13.1./Gab del 19 maggio 1993, con cui è stata disposta la sospensione a tempo indeterminato del decreto prefettizio recante attribuzione in suo favore della qualifica di agente di P.S Come riferito dal primo giudice, a supporto delle disposta sospensione il contestato provvedimento prefettizio richiamava la segnalazione del Comando Provinciale dei Carabinieri riferente, tra l'altro che l'Adamo, comandante dei vigili urbani del Comune di Sannicandro, si era reso responsabile di gravi omissioni di controllo del territorio comunale, in particolare nel settore edilizio che lo stesso aveva eseguito opere murarie su immobile di sua proprietà senza il previo rilascio di concessione che l'interessato, per poter usufruire dei benefici a lui concessi, si era reso inadempiente nel controllo nei confronti di coloro che avevano realizzato opere abusive con le stesse modalità da lui realizzate che, pertanto, ne sarebbe derivata la compromissione della sua indipendenza e della sua capacità di assicurare adeguatamente il rispetto della legge nel Comune di Sannicandro dove interessi di parte avevano leso gravemente l'immagine della p.a.Con la sentenza gravata il primo giudice ha disatteso le tre censure dedotte dal ricorrente in primo grado, rispettivamente relative all'assunto difetto motivazionale del provvedimento impugnato, non recante una esplicita indicazione delle responsabilità omissive addebitate all'affermato travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa l'autorità amministrativa nel ritenere un coinvolgimento del ricorrente in un fatto di abusivismo edilizio alla sostenuta violazione di legge essendo stata disposta la contestata misura cautelare a tempo indeterminato.Insorge l'appellante sostenendo l'erroneità della sentenza di cui chiede l'annullamento.All'udienza del 3 dicembre 20101 la causa è stata trattenuta per la decisione.DirittoIl ricorso va accolto nei soli limiti di seguito illustrati.Come correttamente sostenuto dal primo giudice, il provvedimento contestato in primo grado richiama la relazione dei Carabinieri del 17 maggio 1993, dalla quale emerge che nel 1989 l'appellante è stato coinvolto in una vicenda di ampliamento di un seminterrato non assistito da formale concessione edilizia e realizzato senza il pagamento della prima delle opere di urbanizzazione, versate queste solo il 14 novembre ed in concomitanza dell'avvio delle indagini di polizia giudiziaria avviate dalla competente Compagnia dei Carabinieri.Soprattutto, nel provvedimento impugnato in primo grado sono descritte le inadempienze addebitate al ricorrente, questa volta nella sua qualità di Comandante della Polizia municipale del Comune di Sannicandro di Bari nell'intervenire nei confronti di coloro che avevano realizzato opere abusive con le stesse modalità da lui utilizzate si rimarca, in specie, la conseguente compromissione della sua indipendenza e della sua capacità di assicurare adeguatamente il rispetto della legge nel Comune di Sannicandro dove interessi di parte avevano leso gravemente l'immagine della p.a.Come condivisibilmente osservato dal giudice territoriale, del resto, la motivazione del provvedimento impugnato in primo grado trova riscontro nella obiettiva situazione di degradata legalità registratasi,in quegli anni, nell'assetto edilizio del Comune di Sannicandro, attestata dallo scioglimento del Consiglio Comunale disposto dal Presidente della Repubblica in data 23 giugno 1993 per l'appunto in considerazione di gravi motivi di turbamento dell'ordine pubblico connessi al diffuso fenomeno dell'abusivismo edilizio.Ciò posto, occorre prendere in considerazione il secondo motivo di gravame con cui si ripropone la censura, dedotta in primo grado, relativa alla illegittimità del provvedimento prefettizio di sospensione del decreto prefettizio recante attribuzione in favore del ricorrente della qualifica di agente di P.S., in quanto disposta a tempo indeterminato.Giova, in generale, considerare che se certo è riconosciuto alla P.A. un generale potere -desumibile dall'articolo 7, comma 2, l. 7 agosto 1990, numero 241, e ora espressamente disciplinato dall'articolo 21-quater della medesima legge di natura cautelare e durata temporanea, consistente nella sospensione degli effetti dell'atto amministrativo precedentemente adottato, va tuttavia rimarcata la necessità della prefissione di un termine che salvaguardi l'esigenza di certezza della posizione giuridica della parte, restando così scongiurato il rischio di un illegittima sospensione sine die in termini, Cons. Stato, V, 4 marzo 2008, numero 904 .Ebbene, il provvedimento contestato ha senz'altro natura di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento con cui è stata riconosciuta al ricorrente la qualifica di agente di P.S.Solo tale qualificazione consente, invero, di escludere che il Prefetto abbia esorbitato dai limiti frapposti dall'articolo 5, comma 3, l. 7 marzo 1986, numero 65.E' utile, invero, considerare che, l'articolo 5, comma 2, l. 7 marzo 1986, numero 65, prevede che il prefetto conferisce al personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti a godimento dei diritti civili e politici b non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione c non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.Ebbene, il successivo comma 3 dispone che il Prefetto, sentito il Sindaco, è tenuto a dichiarare la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza allorché vengano meno i requisiti di cui al precedente comma 2.Ciò non toglie, tuttavia, che il Prefetto possa, al di fuori di tali ipotesi, sospendere dalle funzioni di agente di pubblica sicurezza un dipendente del servizio di polizia municipale in termini, Cons. Stato, IV, 27 luglio 1998, numero 1100 .Si è al cospetto, in questa seconda ipotesi, di un provvedimento a natura cautelare, come tale non adottabile senza la previsione di un termine di efficacia.Nel caso di specie, peraltro, come agevolmente desumibile dal provvedimento, la sospensione è stata adottata dal Prefetto in funzione dell'avvio, in danno del ricorrente, di un procedimento disciplinare, del cui avvio e della cui conclusione la stessa Amministrazione costituitasi in giudizio non ha fornito prova.Alla stregua delle esposte ragioni va dunque accolto il gravame.In considerazione della peculiarità delle questioni interpretative involte, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull'appello, lo accoglie.Spese di grado compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.