""La patente l'ho dimenticata a casa..."": il bluff dell'automobilista non può portare alla condanna per falso ideologico

Conducente in difetto, come testimonia il verbale dell'agente di polizia municipale. Ma la pronuncia di primo grado viene completamente ribaltata nessun obbligo di verità, quindi nessun reato.

di Attilio Ievolella Patente e libretto , Cavolo, li ho dimenticati a casa . Dialogo surreale, forse - ma assai più probabile di quanto si possa pensare -, tra un automobilista in difetto e un agente di polizia municipale. Il sospetto, legittimo, è che quella dimenticanza sia una giustificazione bella e buona, e che il possesso di patente e libretto possa essere assolutamente fasullo Eppure, anche quando il sospetto si trasforma in certezza - come chiarisce la Cassazione, con sentenza numero 39610/2011, Quinta sezione Penale, depositata ieri - non è possibile accusare l'automobilista di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico .Controllo e condanna. Tranquillamente in marcia, poi lo stop imposto dall'agente di polizia municipale e la relativa verifica. L'automobilista decide di improvvisare e dichiara, falsamente, di essere in possesso della patente di guida e del certificato assicurativo . Conseguenze? Condanna per il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico . A pronunciarla è il Tribunale, riconoscendo la sussistenza del reato.Obbligo di verità? Per l'automobilista, però, la strada da percorrere, ora, è quella del ricorso in Cassazione, sostenuto dal richiamo alla giurisprudenza con l'obiettivo di affermare che la condotta descritta non costituiva reato .Ebbene, i giudici di piazza Cavour recepiscono questa visione. Per una ragione semplice non sussiste l'obbligo del privato di dire la verità, posto che il verbale della polizia, contenente le dichiarazioni del privato, non è destinato ad attestare la verità dei fatti dichiarati . Difatti, il reato in questione è ravvisabile, sempre secondo i giudici, quando l'atto pubblico, nel quale sia trasfusa la dichiarazione del privato, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati .A ulteriore sostegno di questa tesi, peraltro, viene richiamata anche il primo storico riferimento giurisprudenziale la sentenza Lucarotti del 1999, con cui si è chiarito che il reato, contestato all'automobilista, si concretizza solo quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente .Alla luce di questo quadro, la conclusione della vicenda giudiziaria è semplice sentenza di condanna annullata e automobilista assolto perché il fatto non sussiste .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 maggio 3 novembre 2011, numero 39610Presidente Oldi Relatore VessichelliFatto e dirittoPropone ricorso per cassazione B.A. avverso la sentenza del Tribunale di Roma sez. dist. di Ostia in data 29 settembre 2010 con la quale gli è stata applicata la pena concordata ex articolo 444 cpp in relazione al reato ex articolo 483 cp.Oggetto di contestazione ai sensi della norma citata era stata la condotta consistita nell'avere, il ricorrente, dichiarato falsamente ad un agente della polizia municipale che redigeva il relativo verbale, sottoscritto anche dal dichiarante di essere in possesso della patente di guida e del certificato assicurativo relativo alla vettura Nissan Micra che deteneva, fatto commesso nel giugno 2006.Deduce la violazione dell'articolo 129 cpp e il vizio di motivazione.La condotta descritta non costituiva infatti reato come già riconosciuto dalla giurisprudenza della Cassazione Sez. V numero 21402 del 28 maggio 2008 .Il PG presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso.Il ricorso è fondato.Questa Corte ha effettivamente enunciato il principio evocato dal ricorrente e cioè quello secondo cui non integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico articolo 483 cod. penumero , la condotta di colui che fermato dalla Polizia alla guida della propria auto dichiari falsamente di essere in possesso di patente di guida e di averla dimenticata a casa, non sussistendo, in tal caso, l'obbligo del privato di dire la verità, posto che il verbale della polizia, contenente le dichiarazioni del privato, non è destinato ad attestare la verità dei fatti dichiarati ed il reato in questione è ravvisabile quando l'atto pubblico, nel quale sia trasfusa la dichiarazione de!l privato, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati Sez. 5, Sentenza numero 21402 del 05/02/2008 Ud. dep. 28/05/2008 Rv. 240080 .La decisione è del tutto condivisibile perché in linea con il testo letterale dell'articolo 483 cp e con i principi espressi in materia dalle Sezioni unite.Basterà qui ricordare la sentenza L. del 1999 che ha per prima sottolineato come il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico articolo 483 c od. penumero sussista solo qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente v. Sez U, Sentenza numero 6 del 17/02/1999 Ud. dep. 31/03/1999 Rv. 212782, Conforme Sez. U. Sentenza numero 28 del 15/12/1999 Ud. dep. 00/00/1999 Rv. 215413 .Consegue da ciò che la Sentenza impugnata, di patteggiamento della pena, risulta errata nella valutazione delle cause di proscioglimento nel merito ex articolo 129 cpp che pure il giudice è tenuto ad effettuare.Essa va annullata senza rinvio perché il fatto contestato non integra reato.P.Q.M.Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.