Il controllo automatizzato deve essere preceduto dalla comunicazione al contribuente soltanto nell’ipotesi in cui sussistano errori dello stesso contribuente.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nell’ordinanza numero 16781, depositata il 2 ottobre 2012. Il caso. Il liquidatore di una società cooperativa a responsabilità limitata impugnava una cartella di pagamento relativa a somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato ex articolo 36 bis , d.p.r. numero 600/1973. Confermando la pronuncia di prime cure, la Commissione Tributaria Regionale dichiarava l’illegittimità dell’atto perché non preceduto dalla comunicazione al contribuente di cui all’articolo 6, comma 5, l. numero 212 del 2000. Nell’ordinanza numero 16781 del 2012, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente. La disciplina dello Statuto dei diritti del contribuente. L’articolo 6, comma 5, l. numero 212/2000 stabilisce quanto segue «Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta []». Il controllo automatico richiede la previa comunicazione al contribuente soltanto in caso di errori del contribuente. Decidendo in camera di consiglio, la Sesta Sezione dichiara la manifesta fondatezza delle doglianze dell’Amministrazione finanziaria. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità cfr. Cass., sez. trib., 23 luglio 2010, in CED Cass. , Rv. 615009, citata in motivazione, nonché Cass., sez. trib., 27 maggio 2011, 11712, ibidem , Rv. 618183 e Cass., sez. trib. 23 maggio 2012, numero 8140, ibidem , Rv. 622687 , l’emissione della cartella di pagamento ex articolo 36 bis , d.p.r. numero 600 del 1973 non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori. Solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, sussiste l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 4 luglio - 2 ottobre 2012, numero 16781 Presidente Cicala – Relatore Caracciolo Fatto e diritto La Corte ritenuto che, ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati. Osserva. La CTR di Roma ha respinto l'appello dell'Agenzia - appello proposto contro la sentenza numero 197/08/2006 della CTP di Latina che aveva accolto il ricorso della società contribuente “Ergon P.S.C. a r.l.”, ed ha così annullato la cartella di pagamento per IVA-IRPEF relativa agli anni d'imposta 2000-2001 per le somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ex articolo 36-bis del DPR numero 600 del 1973. La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo per quanto qui ancora interessa che la omessa previa comunicazione al contribuente - come previsto dal comma 6 dell'articolo 5 della legge numero 212 del 2000 - o meglio il suo mancato recapito, per ragioni connesse al servizio postale di spedizione costituisce ragione di nullità della cartella esattoriale. L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La parte contribuente non ha svolto attività difensiva. Il ricorso - ai sensi dell'articolo 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore - può essere definito ai sensi dell'articolo 375 cpc. Infatti, con il primo motivo di impugnazione, improntato violazione degli articolo 36/bis DPR 29.9.1973 numero 600 - articolo 54/bis comma 3 DPR 26.10.1972 numero 633 - articolo 6 comma 5 legge 27.7.2000 numero 212, in relazione all’articolo 360 numero 3 cpc la ricorrente si duole del l'alto che il giudice di appello abbia condizionato l'esito del controllo automatizzato sulla dichiarazione ad una previa comunicazione al contribuente, attribuendo a tale comunicazione il carattere sostanziale di condizione di procedibilità, per quanto si fosse trattato di mera omissione di versamento di quanto autoliquidato in dichiarazione di che la parte ricorrente ha dato conto con modalità idoneamente autosufficienti . La doglianza appare manifestamente fondata, alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte Sez. 5, Sentenza numero 17396 del 23/07/2010 secondo la quale L'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli articolo 36 bis, comma 3, del d.P.R. numero 600 del 1973 in materia di tributi diretti e 54 bis, comma 3, del d.P.R. numero 633 del 1972 in materia di IVA non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva considerato legittimamente emessa la cartella di pagamento, in assenza di comunicazione al contribuente, per l'importo riferito ad un'istanza di condono ex articolo 9 bis legge numero 289 del 2002, non seguita dal versamento di quanto dovuto . Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, sicché poi la Corte potrà anche risolvere la controversia nel merito respingendo l'impugnazione della società contribuente non ravvisandosi necessità di ulteriori accertamenti di fatto. Roma, 10 marzo 2012. che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione con la precisazione che per mero lapsus calami è stata indicata come contribuente-intimata la Cerasa srl” mentre in realtà si tratta della “Ergon piccola società cooperativa a r.l.”, in persona del liquidatore G.O. e, pertanto, il ricorso va accolto che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 4.500,00 oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.