Il giudice, chiamato a convalidare o meno un arresto facoltativo in flagranza, deve operare un giudizio ex ante, consistente in un mero controllo della ragionevolezza, che tenga conto di tutte le circostanze conosciute e conoscibili da chi ha eseguito l’arresto.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 26437, depositata il 18 giugno 2014. Il caso. Il Giudice delle indagini preliminari non convalidava l’arresto operato dalla polizia giudiziaria di un uomo, per il reato ex articolo 612 bis c.p. atti persecutori . E rigettava la contestuale richiesta di applicazione di misura cautelare, poiché, alla data dell’arresto, era già in corso un’altra misura cautelare, per il medesimo reato. Secondo il G.I.P., il Pubblico Ministero avrebbe potuto chiedere l’aggravamento della misura anziché un nuovo procedimento cautelare. Contro l’ordinanza proponeva ricorso in Cassazione il Procuratore della Repubblica per erronea applicazione dell’articolo 381 c.p.p. arresto facoltativo in flagranza . Secondo l’accusa, il Giudice nel decidere sulla convalida dell’arresto in flagranza avrebbe dovuto tener conto, con giudizio ex ante, di tutte le circostanze e degli elementi conosciuti e conoscibili da parte di coloro che hanno operato l’arresto, al fine di giudicare la sua legalità, e che non deve estendere l’indagine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari. E’ sufficiente che ricorra o la gravità del fatto o la pericolosità del soggetto. Secondo la Cassazione, il ricorso è fondato. In tema di arresto facoltativo in flagranza, il Giudice deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha eseguito l’arresto. La Corte, nel decidere la questione in esame, ricorda i propri orientamenti, secondo i quali, al fine della legittimità dell’arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri Cass., numero 10916/2012 né la polizia giudiziaria è tenuta a indicare le ragioni che l’hanno indotta ad esercitare il proprio potere di privare la libertà con un’apposita motivazione, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descritto dal verbale di arresto o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prendere conoscenza e di sindacarle Cass., numero 31281/2009 . Sulla base di detti richiami giurisprudenziali, la Cassazione censura il provvedimento impugnato, che aveva negato la convalida dell’arresto di un soggetto denunciato e querelato più volte dalla persona offesa per condotte reiterate, consistiti in minacce e molestie, giunte fino all’introduzione abusiva nell’abitazione della donna e all’inseguimento della stessa, nel giorno dell’arresto, sino alla caserma dei carabinieri.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 29 aprile – 18 giugno 2014, numero 26437 Presidente Marasca – Relatore Settembre Ritenuto in fatto 1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, con provvedimento dell'8/4/2013, non ha convalidato l'arresto operato, dalla polizia giudiziaria, di M.F. per il reato di cui all'articolo 612/bis cod. penumero in danno di L.S.D.C. ed ha rigettato la contestuale richiesta di applicazione di misura cautelare da parte del Pubblico Ministero. Osserva il giudicante che alla data dell'arresto era già in corso una misura cautelare - applicata il 29/6/2012 - nei confronti di M. per il medesimo reato, per cui il Pubblico Ministero avrebbe potuto chiedere, ex articolo 276 cod. proc. penumero , l'aggravamento della misura, e non anche un nuovo provvedimento cautelare. Nel merito, osserva che la persona offesa fa riferimento, nella querela presentata il 30/1/2013, a reati di ingiuria e diffamazione, non compresi nella previsione dell'articolo 612/bis cod. penumero , a minacce terminate il 15/9/2012 e che la stessa ha tenuto un comportamento contraddittorio, in quanto è tornata a lavorare, nel febbraio del 2013, nel cantiere navale del prevenuto, lo ha ospitato in casa a marzo del 2013 ed ha pranzato con lui nel corso delle festività pasquali. Da ultimo, in precedente occasione, il M. si era barricato nell'abitazione della persona offesa, impedendole di fatto di entrare comportamento, aggiunge, di valenza esattamente opposta a quella necessaria per la configurazione dello stalking. 2. Contro l'ordinanza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna per erronea applicazione dell'articolo 381 cod. proc. penumero Deduce che il Giudice, nel decidere sulla convalida dell'arresto in flagranza da parte della polizia giudiziaria, deve tener conto, con giudizio ex ante, di tutte le circostanze e degli elementi conosciuti e conoscibili da parte di coloro che hanno operato l'arresto, al fine di giudicare della sua legalità, e che non deve estendere l'indagine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari. La legalità dell'arresto - continua il ricorrente - è legata ad uno dei presupposti indicati dall'articolo 381 cod. proc. penumero la gravità del fatto ovvero la pericolosità del soggetto, desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto. In considerazione di ciò l'arresto deve ritenersi legittimo, in quanto in data 6/4/2013 il M. seguì L.S.D.C. fino alla caserma dei carabinieri mentre era in evidente stato di alterazione alcolica, ingenerando nella donna il forte timore di essere aggredita, ed in considerazione del fatto che si trattava dell'ennesimo comportamento intimidatorio posto in essere dal M. - soggetto gravato di precedenti specifici - nei confronti della ex-compagna, tant'è che solo pochi giorni prima la donna era stata minacciata di morte. Lamenta, inoltre, che il Giudice sia caduto in errore circa la vigenza della precedente misura cautelare, ritenendola operante, mentre aveva perso efficacia due giorni prima del 6 aprile 2013. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. In tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato I' arresto per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza, evidentemente, estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità. Peraltro, ai fini della legittimità dell' arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri Cass., numero 10916 del 12/1/2012 Cass, numero 6878 del 5/2/2009. Ne' la polizia giudiziaria è tenuta a indicare le ragioni che l'hanno indotta a esercitare il proprio potere di privare della libertà - in relazione alla gravità del fatto e alla pericolosità dell'arrestato - con una apposita motivazione, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale d'arresto o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle Cass., numero 31281 del 6/5/2009 . Alla stregua di tanto merita censura il provvedimento impugnato, che ha denegato la convalida dell'arresto di un soggetto denunciato e querelato più volte dalla persona offesa per condotte reiterate quantomeno a partire dal 2012 , consistite in minacce, anche alla vita, e molestie, giunte fino all'introduzione abusiva nell'abitazione della donna e all'inseguimento della stessa, nel giorno dell'arresto, fino alla caserma dei carabinieri. Tale condotta integra certamente, in astratto, gli estremi dell'articolo 612/bis cod. penumero , avendo ingenerato nella persona offesa il timore, reale e giustificato, di un imminente attacco alla sua integrità fisica. La situazione presentatasi ai carabinieri il 6 aprile 2013 era, pertanto, conforme al modello normativo e tale da giustificare, per la sua gravità, il provvedimento restrittivo concretamente adottato. Di conseguenza, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, versandosi in una ipotesi di arresto legittimo da parte della polizia giudiziaria. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.