Dalla Campania la prima applicazione del Decreto Fare: è obbligatorio motivare il rifiuto della proposta conciliativa

Il rifiuto della proposta di conciliazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 185 bis c.p.c. novellato dal Decreto Fare e degli artt. 91 e 92 c.p.c., deve sempre essere motivato per non incorrere nelle conseguenze di legge previste da queste ultime disposizioni.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, sez. I civile, con l’ordinanza del 27 agosto 2013 applica per primo il Decreto del Fare, dopo la sua conversione con modifiche del 20 agosto L. 98/13 . Lo stesso ha riaffermato l’obbligatorietà della mediazione ex DLgs 28/10, dopo che era stata abrogata dalla C.Cost. 272/12. Il caso. In un processo per la restituzione dell’indebito bancario il G.I. applicava il nuovo testo dell’art. 185 bis cpc, fornendo alcuni chiarimenti in materia, prendendo atto della immediata applicabilità del DL 69/13, così come sancito dalla sentenza Tribunale di Milano del 26/6/13. Infatti erano stati sollevati dubbi, dovuti ad un testo contraddittorio e non sempre chiaro, se le norme sulla mediaconciliazione fossero di immediata applicazione oppure fosse necessaria, per la loro vigenza, l’emanazione della suddetta legge di conversione ecco perché è considerata la prima applicazione della legge, tanto più che è opinione concorde che debba farsi riferimento a questo secondo termine. L’art. 185 bis c.p.c. novellato dal Decreto Fare. Stabilisce che il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice . Nel caso in cui essa sia rifiutata, senza un giustificato motivo, così come già previsto dal Dlgs 28/10, se il G.I accoglie la domanda in misura non superiore a quella contenuta nella proposta conciliativa, la parte che l’ha rigettata sine motivo , pur se vittoriosa, è dichiarata soccombente ex art. 91 e condannata alla refusione delle spese di lite, maturate dopo la proposizione stessa. Tutto ciò salvo che non ricorrano i presupposti ex art. 92 cpc cfr. Pasini, La pronuncia della Corte Costituzionale del 6 dicembre 2012, n. 272 e alcune promettenti applicazioni in materia di mediazione delegata, in cui l’autrice analizza, anche da un punto di vista giurisprudenziale, le ultime novità sulla mediazione, approfondendo quelle introdotte dal Decreto in esame . La proposta del G.I. ed il superamento del valore della controversia . In ossequio a questa norma, così come sopra novellata, il G.I., nel rinviare il processo al 15 gennaio 2014, evidenziando come il valore della lite sia modesto e che la maggior parte delle questioni dibattute siano pacifiche e/o di rapida soluzione, ha avanzato una proposta di conciliazione, trascritta nelle motivazioni della ordinanza. Si noti la peculiarità, ritengo ad ulteriore incentivo a raggiungere una mediazione della lite, onde evitare un aggravio dei costi di giustizia il G.I. rileva espressamente che le spese di giudizio, già maturate ed eventualmente future, hanno già oltrepassato, cumulativamente considerati ed in ragione dell’anzianità della lite, il valore della controversia .

Tribunale di Nocera Inferiore, sez. I Civile, ordinanza 27 agosto 2013 Giudice Luigi Levita Fatto e diritto Letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui a verbale che precede rilevato che nelle more del presente procedimento è entrato in vigore, con immediata applicabilità Trib.Milano, 26/06/2013 , l’articolo 185 bis cpc a mente del quale il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversi e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice ” evidenziato inoltre alle parti il coordinamento con l’articolo 91 cpc, secondo cui il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92 ” tenuto conto del fatto che, sulla scorta delle rispettive posizioni delle parti 1 alcune questioni emerse nel corso del procedimento allo stato e salva ogni sopravvenienza istruttoria appaiono pacifiche, e segnatamente - il rapporto di conto corrente tra le parti 2 alcune questioni di diritto emerse nel corso del procedimento allo stato e salva ogni sopravvenienza istruttoria appaiono di pronta soluzione, e segnatamente - la questione dell’anatocismo bancario - la questione della commissione di massimo scoperto - la questione della capitalizzazione degli interessi 3 il valore della controversia sicuramente non elevato, il che impone la formulazione di una proposta transattiva o conciliativa P.Q.M. il Giudice formula alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa con corresponsione a parte opponente della somma di euro 8.000,00 all’attualità, previa compensazione delle rispettive ragioni ed a definizione integrale della controversia. Il tutto, con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti e con partizione delle spese dell’espletata CTU a carico della banca. Fissa, per prendere atto delle posizioni delle parti su tale proposta, l’udienza del 15/01/2014 a tal fine, le parti sono invitate a conferire tempestivamente con i propri assistiti, munendosi eventualmente di procura speciale per la formale accettazione della proposta. Si riserva all’esito per l’eventuale prosieguo istruttorio in particolare, affidamento di incarico integrativo al CTU . Rappresenta alle parti che i costi delle rispettive spettanze legali, di un eventuale supplemento di consulenza tecnica di ufficio e di ogni altro adempimento connesso hanno già oltrepassato, cumulativamente considerati ed in ragione dell’anzianità della lite, il valore della controversia.