Violenza di genere: finalmente arrivano le norme contro il Femminicidio

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2013, il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, comunemente denominato decreto contro il Femminicidio, è entrato in vigore il 17 agosto scorso. Si compone di 12 articoli divisi in tre diversi capi. Il suo contenuto, invero piuttosto ampio, non si limita alla prevenzione e contrasto della violenza di genere Capo I , ma prevede anche norme in materia di sicurezza per lo sviluppo, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale Capo II , nonché norme in materia di protezione civile Capo III .

Il corpo principale di tale decreto, tuttavia, resta comunque costituito dalle norme di cui al primo capo, la cui previsione si è resa necessaria, come dice il decreto stesso, ritenuto il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato , al fine di predisporre un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni strutturate e condiviseper garantire una maggiore e piena tutela alle vittime . Ed infatti, il decreto mira ad una maggiore repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale ed atti persecutori. Violenza assistita. L’art. 1 del decreto legge, rubricato Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori , dispone, innanzitutto, una modifica dell’art. 572 c.p., ossia la norma che tutela le vittime di maltrattamenti consumati in ambito familiare. La modifica apportata dalla stessa riguarda, in particolare, il comma 2 che, oggi, prevede un aggravamento di pena se il fatto è commesso in danno o in presenza di minore degli anni diciotto . La disposizione, in precedenza, prevedeva un aggravamento di pena solo se il fatto era commesso in danno di minore di anni quattordici. A ciò, ha posto rimedio il D.L. in commento il quale ha previsto un’aggravante non solo nei riguardi di chi commette un delitto di violenza sull’infradiciottenne – innalzando così il limite di età prima stabilito in anni 14 – ma anche nei riguardi di chi commette lo stesso tipo di reato in presenza di soggetto minorenne. Violenza sessuale e stalking . Ulteriori inasprimenti di pena sono stati previsti sempre dall’art. 1 nei riguardi di chi commetta reati di violenza sessuale nei confronti di donna incinta o nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza così modificando l’art. 609-ter c.p. , nonché dall’art. 2, nei confronti della stessa tipologia di soggetti, i quali perpetrino condotte persecutorie nei confronti delle proprie vittime anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici art. 612 bis . In tal modo, viene previsto un trattamento di pena più grave laddove questa tipologia di reati venga consumata in ambito domestico o, comunque, all’interno di relazioni affettive di qualunque tipo e intensità che, in qualche modo, leghino più intimamente la vittima al suo carnefice così da renderla maggiormente vulnerabile. Irrevocabilità della querela. Stante la gravità del delitto in questione, anche per il reato di stalking viene prevista la irrevocabilità della querela proposta, così come già stabilito per il reato di violenza sessuale dall’art. 609-septies. Altre disposizioni in materia di atti persecutori. In materia di misure cautelari, viene prevista, poi, l’applicazione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare art. 282 bis o dai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa art. 282 ter anche per il reato di stalking. Tale norma mira, evidentemente, a garantire l’incolumità della persona offesa quando sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica della stessa. A maggiore tutela, è stato, altresì, previsto l’obbligo di comunicazione alla persona offesa del provvedimento che disponga la revoca o la sostituzione di tale misura. In questo modo, la stessa viene resa edotta circa la sussistenza o meno della misura a carico del proprio persecutore. A pena di inammissibilità deve, inoltre, esserle notificata anche la richiesta di modifica o di revoca della stessa. Arresto. Un’ulteriore novità riguarda, poi, l’arresto obbligatorio in flagranza art. 380 c.p.p. per chiunque commetta il reato di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori. Maltrattamenti in famiglia. La norma di cui all’art. 2 ha modificato, poi, sia l’art. 398 in tema di incidente probatorio che l’art. 498 relativo all’esame diretto e controesame dei testimoni c.p.p., i quali prevedono, ora, anche per il reato di cui all’art. 572 c.p., la possibilità di sentire con modalità protette, sia in fase di indagini che nel corso del processo, le persone offese da tali reati, siano esse minori, siano esse persone maggiorenni che versino in un particolare stato di vulnerabilità a causa della situazione di soggezione a cui sono sottoposte. Ma non solo. La norma dispone ancora che, quando si procede per tale reato, la persona offesa sia sempre informata dello stato del procedimento. E quindi, alla stessa deve essere notificata sia la richiesta di archiviazione – alla quale può opporsi eccezionalmente nel termine di 20 giorni e non di 10 – sia l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Ancora, viene data precedenza nella formazione dei ruoli di udienza ai procedimenti relativi ai delitti di maltrattamenti in famiglia, di violenza sessuale e di atti persecutori. Gratuito patrocinio. Il decreto ha disposto, modificando l’art. 76 T.U. Spese di giustizia D.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 , una deroga, per le vittime dei reati di maltrattamenti e di stalking, così come già previsto per le ipotesi di violenza sessuale. Ed infatti, la persona offesa da tali reati può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato pur superando i limiti di reddito previsti dal decreto stesso. Tale norma si allinea a quanto già statuito nella Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica , firmata ad Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia il 19 giugno 2013, il cui art. 57 dispone che Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno . Violenza domestica. L’art. 3 del decreto prevede, poi, un’importante novità, ossia l’applicazione di una misura di prevenzione per tutte quelle ipotesi di reati di lesioni, consumati o tentati, che la stessa definisce come di violenza domestica , ossia come atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima . Dispone, infatti, che il Questore, pur in assenza di querela della persona offesa, assunte le necessarie informazioni, possa ammonire l’autore del fatto o, addirittura, richiedere al Prefetto la sospensione della patente di guida per un periodo che va da uno a tre mesi. Stranieri vittime di violenza. Sempre in attuazione della Convenzione di Istanbul, il decreto prevede, altresì, che al decreto legislativo n. 286/1998, recante disposizioni sulla disciplina dell’immigrazione e sulla condizione dello straniero, sia aggiunta la norma di cui all’art. 18 bis che, in sintesi, prevede che laddove, nel corso di un procedimento penale venga accertata una situazione di violenza o abuso nei confronti di uno straniero, il Questore, su proposta del Procuratore della Repubblica o con il suo parere favorevole, rilasci un permesso di soggiorno al fine di consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Tale permesso può essere rilasciato anche quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati nell’assistenza delle vittime di violenza. Piano antiviolenza. Viene previsto, inoltre, un Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere , volto principalmente alla prevenzione del fenomeno della violenza sulle donne attraverso la sensibilizzazione della collettività, alla promozione dell’educazione contro la violenza e la discriminazione di genere ed al potenziamento delle varie forme di assistenza e sostegno alle vittime di violenza. Reati contro il patrimonio. L’art. 8 del decreto prevede una specifica aggravante nei confronti di chi commetta i c.d. furti di rame , ovvero furti di materiale metallico o altro materiale da infrastrutture destinate alla erogazione di energia, di servizi di trasporto, telecomunicazioni o altri servizi pubblici. Con riferimento al delitto di rapina viene introdotta un’aggravante per chi commette il crimine in presenza di minori, di persone ultrasessantacinquenni, in abitazioni private o in luoghi ritenuti che possano ostacolare la pubblica o privata difesa . Uso illegittimo di dati sensibili. Un’importante modifica è stata apportata dall’art. 9 del decreto, rubricato Frode informatica commessa con sostituzione di identità digitale all’art. 640 ter c.p La norma ha incriminato il compimento di frodi realizzate attraverso l’uso di dati personali altrui. Ma ciò che ha fatto davvero discutere è stata la estensione di tale tipo di responsabilità anche alle aziende, comportando l’inserimento di tale reato nel già lungo novero di cui all’art. 24 bis, D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, con la conseguente applicazione di pene pecuniarie pesantissime laddove venga fatto un uso illegittimo dei dati sensibili dei propri dipendenti. Protezione civile. Infine, gli ultimi articoli prevedono un aumento della durata massima dello stato di emergenza, pari a 180 giorni prorogabili di altri 180, nonché la previsione di un fondo che sia destinato ad primo ristoro delle vittime di calamità naturali.

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