Atti defensionali sintetici redatti su moduli: verso il superamento della necessità dell’avvocato?

Da qualche tempo a questa parte il richiamo alla sinteticità degli atti di parte del processo civile riscuote una certa fortuna poiché rappresenta, si dice, un elemento che può contribuire alla ragionevole durata del processo ed esprime una forma di leale collaborazione tra l’avvocato e il giudice nella quanto più condivisa possibile gestione del processo e, cioè, di uno dei veri obiettivi per migliorare l’efficienza del processo civile. In quest’ottica meritano di essere segnalate le Raccomandazioni sulla redazione degli atti defensionali adottate dalla IX Sezione Civile del Tribunale di Milano approvate nella riunione del 6 febbraio 2014, e, infine, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, il 15 maggio 2014.

Le raccomandazioni si collocano nel contesto del protocollo degli atti processuali civili al fine di migliorare la qualità del procedimento civile, partendo dagli atti defensionali sottoscritto il 18 ottobre 2012 dal Presidente del Tribunale di Milano e dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano. Inoltre, è stato osservato come «la elaborazione di regole minime condivise è, peraltro, oggi necessità improcrastinabile, per l’imminente entrata in vigore del procedimento civile telematico» la cui struttura «fa iato con l’eccessiva prolissità degli atti defensionali». La tipizzazione degli atti processuali. Uno degli strumenti è quello di tipizzare atti processuali relativi a controversie ricorrenti guardando anche all’ampiezza degli atti di parte ed indicando anche un numero massimo di pagine 50 pagine per quelli introduttivi e 20 per le memorie integrative. È sempre ammesso, ovviamente, stabilire limiti quantitativi diversi per ogni processo con l’accordo del giudice. Certo è, però, che - come ben si ricorda - la «particolare ampiezza degli atti certamente non pone un problema formale di violazione di prescrizioni formali ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio» Cass. Civ., sez. II, sent. numero 11199/2012 Trib. Milano, sez. IX Civ., ord. 1 ottobre 2013 . La violazione della regola di sinteticità, quindi, potrà avere conseguenze sul piano delle regole di riparto delle spese processuali o anche, volendo, ai fini di trarre argomenti di prova. La tipizzazione, peraltro, degli atti significa anche raccomandare agli avvocati di avvalersi dei format che sono resi disponibili in Cancelleria e diffusi con modalità telematiche e di adottare alcuni caratteri tecnici evidentemente per evitare di “non giocare” con il numero di pagine Times New Roman, valore numero 12, interlinea 1,5. Se poi si dovesse esagerare ma in casi eccezionali si raccomanda agli avvocati, per gli atti per i quali è obbligatorio il deposito telematico, di consegnare al giudice una copia «cartacea di cortesia». Copie di cortesia cartacee. A tal proposito, però, sia consentita una breve osservazione dal momento che assai spesso si chiedono «copie di cortesia cartacee» a mio avviso, infatti, una volta passati speriamo presto definitivamente al telematico le copie cartacee dovranno “sparire” in quanto qualsiasi richiesta in tale senso non soltanto è un aggravio del procedimento, ma, soprattutto, contraddice lo spirito del processo telematico che è quello di ridurre l’accesso fisico alle cancellerie del tribunale. Il processo civile, quindi, evolve verso moduli e formulari che dovranno essere utilizzati e che già oggi però fanno parte del patrimonio della giustizia dal momento che, per fare qualche esempio, sono stati sollecitati dall’Unione Europea con riferimento al processo civile per le controversie di modesta entità e sono diffusi, ad esempio, con riferimento alla materia della separazione e al divorzio ove le parti possono avvalersi del formulario al fine di chiedere il provvedimento richiesto senza necessità di un avvocato in questa direzione, però, i modelli elaborati dal Tribunale di Milano - essendo, come credo, diretti ad avvocati, non sono immediatamente intellegibili dalle parti come altri modelli pure già disponibili online . Ecco allora che tra poco, forse, un ulteriore passo potrà essere quello di ridurre il numero delle ipotesi in cui le parti hanno la necessità di chiedere l’assistenza di un legale quantomeno per l’introduzione di un giudizio civile come ad esempio può essere la richiesta di un decreto ingiuntivo o come lo è già adesso il ricorso in opposizione a sanzioni amministrative ove ci si avvale di moduli che talvolta - come abbiamo ricordato in un’occasione - possono indurre in confusione! Ed infatti, ferma la libertà di avvalersi di un legale cosa sperata! resta che, se non erro, tradizionalmente l’assistenza tecnica del difensore nel processo civile risponde principalmente ad esigenza di semplificazione nei rapporti tra amministrazione della giustizia ed utente. Ne deriva che, ove quelle esigenze possono essere comunque rispettate grazie ai moduli e formulari non vi sarà più ragione di chiedere sempre o comunque l’assistenza degli avvocati ai posteri l’ardua sentenza.

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