Cassata la sentenza di merito che, in virtù di un dato non incidente, come la vastità della clientela, e di spese d’intrinseca modestia immobili, compensi a terzi e dipendenti , affermava la sussistenza dell’autonoma organizzazione del professionista.
Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 10173 del 9 maggio 2014. Via libera al rimborso IRAP. Non si può negare al commercialista il diritto al rimborso IRAP per via «dell’ elevato numero di clienti e società seguite professionalmente» e per un generico riferimento alle spese dichiarate «per immobili e per compenso per prestazioni di terzi». Se la prima affermazione è «del tutto priva di concludenza», la seconda è «apodittica», così si esprime la Cassazione nell’ordinanza numero 10173/2014, in annullamento della sentenza del Giudice d’Appello che errava nel motivare la sussistenza dell’autonoma organizzazione. Vasto parco clienti. Per la Corte, senza precisarne le ragioni, non si può dedurre dalla vastità della clientela l’impiego, da parte del contribuente, di beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità «il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo significativo e non occasionale di lavoro altrui». 20 mq non bastano a negare il rimborso. Mentre, con riferimento alle spese per immobili e compensi, i Supremi Giudici ne affermano «l’intrinseca modestia», dati alla mano ovvero riportati nello stesso ricorso in Appello dell’Ufficio il commercialista esercitava la professione in un locale di 20 mq, nei tre anni di riferimento non superava gli importi annuali di 3.048 euro per gli immobili, 5.100 per i compensi a terzi, mentre le spese per i dipendenti avuti per un solo anno ammontavano a 5.000 euro. Esclusa l’autonoma organizzazione. La CTR, dati i valori suesposti, avrebbe dovuto illustrare le concrete ragioni della ritenuta sussistenza dell’autonoma organizzazione. Ove, secondo recente giurisprudenza di legittimità sent. 22021/2013 , la presenza di un solo dipendente, magari part time o con funzioni meramente esecutive, «non necessariamente accresce la capacità produttiva del professionista», ovvero non necessariamente si risolve «in un fattore impersonale ed aggiuntivo alla sua produttività», potendo anche costituire «una mera comodità per il professionista medesimo e per i suoi clienti». Il Giudice del rinvio dovrà ora pronunciarsi sui fatti di causa. fonte www.fiscopiu.it
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 19 marzo - 9 maggio 2014, numero 10173 Presidente Bognanni – Relatore Cosentino Fatto e diritto «Il ragioniere commercialista P.M. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, riformando la decisione di primo grado, ha negato il diritto del contribuente al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2001/2005, dichiarando l’istanza amministrativa tardiva quanto ai versamenti relativi agli anni 2001 e 2002 e all’acconto 2003 e infondata quanto agli altri versamenti. Il ricorso, con il quale si impugna soltanto la statuizione di infondatezza dell'istanza di rimborso per gli anni dal 2003 a 2005, si fonda su tre motivi. Col primo motivo, riferito all'articolo 360 numero 3 cpc, si deduce la violazione degli articoli 2, 3, 4 e 8 D.Lgs. 446/97, in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa con riferimento all'individuazione della nozione di autonoma organizzazione. Col secondo motivo, riferito all’articolo 360 nnumero 3 e 4 cpc, si deduce la violazione dell'articolo 115 cpc, nonché il vizio di contraddittoria motivazione, in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa affermando che il contribuente non avrebbe assolto al proprio onere di provare l'assenza di autonoma organizzazione senza valutare non solo i documenti prodotti dal contribuente, ma anche quelli prodotti dall'Ufficio, le cui risultanze integravano un quadro probatorio sufficiente, secondo il ricorrente, ad escludere la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione. Col terzo motivo, riferito all’articolo 360 numero 5 cpc, si deduce la contraddittorietà e insufficienza della motivazione, laddove la sentenza gravata fonda l'accertamento del requisito dell'autonoma organizzazione su elementi ininfluenti ossia l'elevato numero di clienti e società seguite dal professionista o sulla presenza di costi le spese relative agli immobili e ai compensi a terzi per prestazioni afferenti l'attività professionale la cui esiguità avrebbe dovuto condurre ad escludere la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Quanto al primo motivo, si osserva che effettivamente l'affermazione che si legge a pagina 4 della sentenza gravata, secondo cui ciò che conta ai fini della imposizione non è la consistenza dell'organizzazione, la quale, come si è accennato sopra, a seconda delle scelte, può essere formata dal solo professionista con dotazione di pochi mezzi ovvero da un'associazione o società di professionisti dotate di grandi mezzi e di relativo personale, bensì l'autonomia dell'organizzazione, intesa come propria organizzazione in cui si sviluppi un'attività indipendente, autosufficiente nonché autodeterminata del professionista , deve giudicarsi errata, alla stregua del principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità sentenze 36678/07, SSUU 12108/09, 10240/10, 21122/10, 8556/11 , che, in tema di IRAP, ai fini della ricorrenza del requisito dell'autonoma organizzazione del libero professionista, non è sufficiente che esso sia il responsabile dell’organizzazione vale a dire, che esso non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse ma è altresì necessario che esso impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'id quod plerumque accidit , costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo significativo e non occasionale di lavoro altrui. Tuttavia dalla lettura della motivazione della sentenza gravata si rileva che l'affermazione sopra trascritta risulta enunciate in termini astratti, slegati dalla concreta analisi della fattispecie svolta nella sentenza, così da risultare in definitiva estranea alla ratio decidendi effettiva. La Commissione Tributaria Regionale, infatti - pur enunciando sul piano teorico l'affermazione secondo cui, ai fini del presupposto impositivo IRAP, si dovrebbe avere riguardo non alla consistenza ma all’autonomia dell’organizzazione del professionista - motiva poi concretamente la propria decisione con argomenti che riguardano per l'appunto la consistenza del l'organizzazione del contribuente, laddove afferma che l’esistenza di un'autonoma organizzazione di costui risulterebbe dall'elevato numero di clienti e società seguite professionalmente e dalle spese sostenute per immobili e per compenso per prestazioni di terzi indicate nelle sue stesse dichiarazioni afferenti gli anni da 2001-2005 . Il primo mezzo di ricorso attinge quindi, in sostanza, una statuizione in diritto estranee all’effettiva ratio decidendi della sentenza gravata e, pertanto, va giudicata inammissibile. Il secondo ed il terzo motivo, che per la loro intima connessione possono essere esaminati congiuntamente, appaiono invece fondati. Se, infatti, è indiscutibile che l’accertamento del requisito dell’autonoma organizzazione costituisce un giudizio di fatto che rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo dell'eventuale vizio di motivazione, tale vizio appare tuttavia concretamente ricorrere nella sentenza impugnata. Le due affermazioni su cui si regge la motivazione dell'accertamento di fatto operato del giudice di merito in ordine all'effettiva sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione sono infatti, come già sopra evidenziato a l'affermazione dell’elevato numero di clienti e società seguite professionalmente del contribuente b la considerazione delle spese indicate nelle dichiarazioni del contribuente per immobili e per compenso per prestazioni di terzi L’affermazione sub a è del tutto priva di concludenza, giacché il giudice di merito non spiega per quali ragioni dalla vastità della clientela del professionista si potrebbe/dovrebbe dedurre che quest’ultimo impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit , costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo significativo e non occasionale di lavoro altrui. L'affermazione sub b è del tutto apodittica. Al riguardo va premesso che nel ricorso in appello dell’Ufficio trascritto in parte qua a pagina 13 del ricorso per cassazione, nel rispetto dell’onere di autosufficienza si espone il contribuente esercitava la sua professione in un locale di 20 m 2 e si indicano le spese da lui sostenute negli anni relativi alla statuizione investita dalla censura del ricorrente 2003/2005 nei termini seguenti - anno 2003, € 2.699 per immobili - anno 2004, € 2.983 per immobili, € 2.550 per compensi a terzi afferenti l’attività professionale - anno 2005, € 3.048 per immobili, € 5.000 per prestazioni di lavoro dipendente, € 5.100 per compensi a terzi afferenti l’attività professionale. A fronte della intrinseca modestia di tali spese, il giudice di merito avrebbe dovuto illustrare le concrete ragioni che consentirebbero di ritenere che i mezzi impiegati dal contribuente eccedano il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, o che il contribuente si avvalga in modo significativo e non occasionale di lavoro altrui si veda, per un caso in cui la sezione Tributaria della Corte di cassazione ha ritenuto inadeguata la motivazione del giudice di merito che aveva giudicato sussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione in presenza di spese per collaborazioni e per beni strumentali di limitata entità, ord. numero 4492/12 . Tale onere motivazionale non può ritenersi soddisfatto dal lapidario riferimento della sentenza gravata alle spese dichiarate dal contribuente ''per immobili e per compenso per prestazioni di terzi dovendosi peraltro considerare, al riguardo, che, nemmeno potrebbe ritenersi risolutiva la presenza peraltro nel solo anno 2005 di spese per retribuzione di lavoro dipendente. Come infatti è stato precisato nella recente sentenza di questa Corte numero 22021/13 la disponibilità di un dipendente magari part-time o con funzioni meramente esecutive non necessariamente accresce la capacità produttiva del professionista, ossia non necessariamente si risolve in un fattore impersonale ed aggiuntivo alla sua produttività, potendo anche costituire una mera comodità per il professionista medesimo e per i suoi clienti. Anche in presenza di un rapporto di lavoro dipendente è dunque necessario, ai fini dell’assoggettabilità del professionista all’IRAP, che dagli atti risultino ed il giudice di merito ponga a fondamento della propria decisione evidenze da cui sia possibile dedurre che il dipendente determina un qualche potenziamento della capacità produttiva del professionista. In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio con la declaratoria di inammissibilità del primo mezzo, l’accoglimento degli altri due e la cassazione della sentenza gravata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale perché motivi adeguatamente sulla sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione » che l'Agenzia intimata si è costituita con controricorso che la relazione è stata notificata alle parti costituite che non sono state depositate memorie difensive che, a seguito della discussione in camera di consiglio, il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione che, pertanto, si deve dichiarare l’inammissibilità del primo motivo e accogliere il ricorso relativamente agli altri motivi, con la cassazione della sentenza gravata e il rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che regolerà anche le spese del presente giudizio.