La parte che notifica deve sempre verificare il domicilio attuale del difensore

La notificazione dell’impugnazione nel domicilio dichiarato nel giudizio a quo presso lo studio del difensore, ove lo stesso si sia successivamente trasferito altrove, va comunque effettuata al domicilio reale del procuratore quale risulta dall’albo, ovvero dagli atti processuali anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, in quanto il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 3397/16, depositata il 22 febbraio. Il fatto. Un ingegnere dopo aver intentato un procedimento monitorio otteneva l’emissione di un decreto che ingiungeva ad una società a responsabilità limitata, il pagamento di un’ingente somma a titolo di compenso per l’attività espletata in occasione della progettazione e costruzione di un complesso alberghiero. Contro tale decreto ingiuntivo erano state proposte tre distinte opposizioni le prime due decise dal Tribunale territorialmente competente il quale aveva dichiarato con sentenza improcedibile la prima ed inammissibile la seconda la terza decisa sempre dal medesimo Tribunale con sentenza la quale aveva statuito la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della società debitrice al pagamento della minore somma rispetto a quella portata dal titolo. Avverso quest’ultima sentenza veniva proposto appello. La Corte territoriale nella conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto riformava la sentenza di primo grado riducendo ulteriormente l’importo ingiunto. L’ingegnere proponeva appello principale ed atto di citazione per revocazione nei confronti della società debitrice e del suo legale rappresentante in proprio avverso sentenza emessa dalla Corte territoriale perché, a suo dire, in contrasto con una precedente sentenza emessa dal Tribunale territorialmente competente e già passata in giudicato. La Corte territoriale adita dichiarava con sentenza il difetto di legittimazione passiva del legale rappresentante in proprio della società convenuta e rigettava la domanda di revocazione. Sul Punto i giudici osservavano che il legale rappresentante in proprio non era stato parte del giudizio culminato nella sentenza impugnata per revocazione ex articolo 395, numero 5, c.p.c. e proseguivano evidenziando che tra la sentenza della Corte territoriale e quella resa dal Tribunale e passata in giudicato non sussisteva la necessaria identità tra le parti in causa. Per di più, proseguivano i giudici, la sentenza passata in giudicato si era limitata a dichiarare l’improcedibilità e l’inammissibilità delle due opposizioni a decreto ingiuntivo avanzate in proprio dal legale rappresentante della società debitrice, senza tuttavia, entrare nel merito della vicenda, sicché in quanto sentenza di mero rito, essa era pure non suscettibile di passare in giudicato. Avverso la sentenza della Corte territoriale l’ingegnere proponeva ricorso per cassazione. Notificazione. Nella caso di specie, gli Ermellini, hanno ritenuto nulla la notificazione del ricorso presso quello che si assume essere il nuovo studio del procuratore domiciliatario, in quanto tale notifica aveva avuto esito negativo a causa del mancato reperimento di quest’ultimo nel luogo indicato. Tutto ciò era avvenuto senza che il notificante avesse debitamente documento le apposite ricerche effettuate, volte ad individuare il luogo del nuovo recapito del procuratore stesso. Né, a tal fine poteva ritenersi valido il ricorso alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. la quale presuppone la conoscenza o la non conoscibilità dell’indirizzo del destinatario. I Giudici hanno, pertanto, ordinato la rinnovazione della notificazione alla controparte del ricorso per revocazione nel domicilio eletto presso lo studio del difensore domiciliatario come risultante da documentate ricerche. E onere del notificante. Per i Giudici di legittimità, l’elezione presso lo studio del procuratore ha, infatti, mera funzione di indicare la sede dello stesso studio, costituendo pertanto, onere del notificante l’effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare la nuova sede del procuratore domiciliatario trasferitosi, e quindi il luogo corretto di notificazione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 20 gennaio – 22 febbraio 2016, numero 3397 Presidente Matera – Relatore Scarpa Fatto e diritto S.P. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di A.C., quale rappresentante della S.r.l. Canadian Hotel, avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di L'Aquila il 23 dicembre 2009, numero 493/2009. Il procedimento ha inizio con decreto ingiuntivo richiesto dall'ingegnere P. a titolo di compenso per l'attività di progettazione e costruzione di un complesso alberghiero, decreto emesso in data 30 dicembre 1992, col quale era stato intimato ad A.C., in proprio e quale rappresentante della Srl Canadian Hotel, di pagare in suo favore la somma di £. 208.990.984. Contro tale decreto ingiuntivo erano state proposte tre distinte opposizioni le prime due, formulate da A.C. in proprio, decise dal Tribunale di L'Aquila con la sentenza numero 137/1999, che aveva dichiarato improcedibile la prima e inammissibile la seconda la terza, avanzata da A.C. nella qualità di rappresentante della Srl Canadian Hotel, cui era conseguita la sentenza numero 880/2002 del medesimo Tribunale, la quale aveva revocato il decreto ingiuntivo, condannando la società a pagare in favore del creditore la minor somma di € 72.863,00 e respingendo le domande riconvenzionali proposte da entrambe le parti. Quest'ultima sentenza era stata appellata sia dal C. quale rappresentante della Srl ingiunta, sia dal P. in via incidentale e la Corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza numero 493/2009, aveva ridotto l'importo dovuto, revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettato il gravame incidentale. La Corte aquilana dapprima respingeva le eccezioni pregiudiziali legate al difetto di legittimazione ad appellare di A.C. in proprio, alla tardività dell'impugnazione, nonché al difetto di specificità dei motivi di gravame. Quanto al merito della lite, la sentenza della Corte di L'Aquila aderiva alle conclusioni raggiunte dal CTU nominato in rinnovazione nel giudizio di secondo grado, sia quanto al costo complessivo delle opere che al conseguente ammontare del compenso professionale. La Corte d'Appello, in particolare, dava per accertata la regolare direzione dei lavori per le opere strutturali in cemento armato da parte del P., addebitandogli, invece, la mancata sorveglianza quanto alle opere architettoniche, la mancata verifica della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo, la mancata verifica delle misure e dei quantitativi delle forniture per tali inadempimenti il giudice d'appello negava ogni compenso al P Sempre attenendosi alle risultanze peritali di secondo grado, la Corte d'appello definiva fondati i rilievi dell'appellante Srl Canadian Hotel sulla progettazione degli impianti tecnologici, parzialmente fondati i rilievi sulla progettazione dell'impianto elettrico, fondati i rilievi sulla progettazione e la messa in opera degli arredi, fondate le doglianze sul calcolo degli onorari, così pervenendo a rideterminare nella cifra già indicata l'importo del compenso professionale in contesa. Avverso la sentenza numero 493/2009 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA ha proposto ricorso per cassazione S.P., articolato in cinque motivi, rimanendo intimata Canadian Hotel s.r.l. Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c. S.P. aveva proposto altresì atto di citazione per revocazione nei confronti di A.C., in proprio e quale rappresentante della S.r.l. Canadian Hotel, avverso la medesima sentenza emessa dalla Corte d'Appello di L'Aquila il 23 dicembre 2009, numero 493/2009, agli effetti dell'articolo 395 numero 5 c.p.c., perché in contrasto con precedente sentenza numero 137/1999, emessa dal Tribunale di L'Aquila il 24 marzo 1999 e passata in giudicato. Si costituiva nel giudizio di revocazione dapprima A.C. in proprio, chiedendo dichiararsi il suo difetto di legittimazione passiva, e poi lo stesso anche quale rappresentante della S.r.l. Hotel Canadian, chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità o improcedibilità dell'azione. Con sentenza numero 4/2014 del 3 gennaio 2014, la CORTE D'APPELLO di L'AQUILA dichiarava il difetto di legittimazione passiva di A.C. in proprio e rigettava la domanda di revocazione. Sul primo punto, la Corte aquilana osservava che A.C. in proprio non era stato parte del giudizio culminato nella sentenza impugnata per revocazione, in quanto svoltosi tra S.P. e la Canadian Hotel S.r.l. Sul motivo di revocazione ex articolo 395, numero 5, c.p.c., la Corte di L'Aquila evidenziava come tra la sentenza numero 493/2009 e la sentenza, passata in giudicato, numero 137/1999 del Tribunale di L'Aquila, non sussistesse la necessaria identità delle parti in causa, essendo stata la prima pronunciata tra il P. e la Canadian Hotel S.r.l., rappresentata da A.C., e la seconda, invece, tra il P. e A.C. in proprio. Per di più, evidenziava la Corte aquilana, la sentenza, passata in giudicato, numero 137/1999 del Tribunale di L'Aquila si era limitata a dichiarare l'improcedibilità e l'inammissibilità delle due opposizioni a decreto ingiuntivo avanzate in proprio dal C., senza entrare nel merito della vicenda, sicché, in quanto sentenza di mero rito, essa era pure non suscettibile di passare in giudicato. Avverso la sentenza numero 4/2014 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA ha proposto ricorso per cassazione S.P., articolato in due motivi. Canadian Hotel s.r.l. e A.C. si difendono con controricorso, chiedendo dichiararsi inammissibile, o comunque rigettarsi il ricorso avverso. Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c. Deve preliminarmente procedersi alla riunione dei due ricorsi RG numero 4207/2011 e RG numero 11042/2014. Invero, i ricorsi per cassazione proposti, come nella specie, rispettivamente, contro la sentenza d'appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, debbono essere riuniti in applicazione analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti dell'articolo 335 c.p.c., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, dovendosi ritenere che la riunione di detti ricorsi, pur non espressamente prevista dalla norma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente tra le due pronunce poiché sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione Cass. 22 maggio 2015, numero 10534 . Va tuttavia pregiudizialmente osservato che la notificazione del ricorso RG numero 4207/2011 risulta richiesta non nel domicilio eletto da Canadian Hotel s.r.l. presso lo studio dell'avvocato GBDM, in via San Martino, 2, L'Aquila, ma presso il domicilio della parte, dichiarandosi nell'istanza che lo stesso studio del difensore domiciliatario fosse ivi sito a seguito del sisma presso Canadian Hotel s.r.l., Contrada Sant'Antonio . L'ufficiale giudiziario ha però proceduto ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., stando alla relata del 7 febbraio 2011, per 1' irreperibilità in loco del destinatario, come di persone idonee a ricevere la consegna. La notificazione dei documenti ex articolo 372 c.p.c. prodotti dal ricorrente è stata, tuttavia, regolarmente eseguita in data 11 aprile 2011 presso lo studio dell'avvocato G.B.D.M., in via San Martino, 2, L'Aquila, corrispondente al domicilio dichiarato nella precedente fase del giudizio. Nella specie, è consolidato orientamento di questa Corte quello secondo cui la notificazione dell'impugnazione nel domicilio dichiarato nel giudizio a quo presso lo studio del difensore, ove lo stesso si sia successivamente trasferito altrove, va comunque effettuata al domicilio reale del procuratore quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, in quanto il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo. L'elezione presso lo studio del procuratore ha, infatti, la mera funzione di indicare la sede dello studio stesso, costituendo pertanto onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare la nuova sede del procuratore domiciliatario trasferitosi, e quindi il luogo corretto di notificazione. Ne consegue la nullità della notificazione del ricorso presso quello che si assume dall'istante essere il nuovo studio del procuratore domiciliatario, la quale abbia avuto esito negativo a causa del mancato reperimento di quest'ultimo nel luogo indicato, senza che il notificante documenti le apposite ricerche effettuate, volte ad individuare il luogo del nuovo recapito del procuratore stesso né a tal fine può ritenersi valido il ricorso alla procedura di notifica di cui all'articolo 140 c.p.c., la quale presuppone la non conoscenza o la non conoscibilità dell'indirizzo del destinatario. Deve pertanto ordinarsi al ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso RG numero 4207/2011 alla controparte nel domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato G.B.D.M., in via San Martino, 2, L'Aquila, ovvero nel diverso studio del difensore domiciliata rio che risulti da documentate ricerche. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi RG numero 4207/2011 e RG numero 11042/2014, ordina al ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso RG numero 4207/2011 alla Canadian Hotel s.r.l. entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.