L’opera è abusiva anche quando non è “infissa” al suolo

In tema di reati edilizi-urbanistici, è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva articolo 44, comma 1, lett. b , d.P.R. numero 380/2001 nell'ipotesi di installazione su un terreno, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative. Ciò avviene, ad esempio, nella fattispecie di case prefabbricate munite di ruote gommate.

Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 10504, depositata il 12 marzo 2015. L’uso di roulotte nell’attività campeggistica In base ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, la trasformazione del territorio mediante la realizzazione di opere edilizie ed il posizionamento di roulotte di fatto trasformate in unità abitative dotate di strutture permanenti configura il reato di lottizzazione abusiva, trattandosi di attività idonea a determinare una alterazione dell’originario assetto territoriale, ed una modificazione urbanistica in zona non adeguatamente urbanizzata, tale da comportare la violazione delle prescrizioni della strumentazione urbanistica. In particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. e del testo unico sull'edilizia annovera tra gli interventi di nuova costruzione - come tali soggetti al permesso di costruire - tra gli altri, l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati ed in genere l'installazione di strutture di qualsiasi tipologia, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, a condizione che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini, ecc. e siano tese a soddisfare esigenze durevoli nel tempo in definitiva il concetto di costruzione non postula necessariamente l'ancoraggio al suolo del fabbricato, ove sussistano le condizioni dianzi evidenziate. Del resto, sussiste il fumus del reato di lottizzazione abusiva laddove una struttura adibita a campeggio, sia pure debitamente autorizzata, venga radicalmente mutata per effetto di opere edilizie non autorizzate e di roulotte posizionate stabilmente a terra e, pertanto, non più agevolmente trasportabili, dando luogo ad uno stabile insediamento abitativo di rilevante impatto negativo sull'assetto territoriale. Sempre in tema di attività di campeggio, la Suprema Corte ha altresì stabilito che integra il reato di lottizzazione abusiva la realizzazione, all'interno di una area adibita a campeggio, di una struttura ricettiva che presenta le caratteristiche di uno stabile insediamento residenziale, posto che il “campeggio” presuppone allestimenti e servizi finalizzati ad un soggiorno occasionale e limitato nel tempo in quanto previsto dalla legge in funzione di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. e la disciplina del Testo Unico dell’Edilizia. Con riguardo alla fattispecie di posizionamento abusivo di roulotte, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte avuto modo di pronunciarsi, ravvisando la figura della lottizzazione abusiva. Come è noto, la nozione di lottizzazione abusiva ha origine giurisprudenziale, prima ancora che normativa. Già la legge urbanistica numero 1150/1942, all’articolo 28, individuava e stabiliva il divieto di procedere a lottizzazioni di terreni a scopo edilizio, in assenza di un piano regolatore particolareggiato c.d. PRP . In concreto, il reato di lottizzazione abusiva si realizza mediante condotte anche materiali, quali una modificazione edilizia o urbanistica dei terreni, in una zona non adeguatamente urbanizzata, la quale conferisca ad una porzione di territorio comunale un assetto differente, che venga posta in essere senza autorizzazione, ovvero in totale difformità dalla stessa, ed in violazione delle prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, tali da poter determinare l’insediamento di abitanti, o lo svolgimento di attività, con conseguente necessità di predisporre o integrare le opere di urbanizzazione cfr. Cass., sez. III, numero 20390/2004 . Invero, il bene giuridico tutelato dall’articolo 30 del TUE non è soltanto quello dell’ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche e soprattutto quello relativo al controllo del territorio da parte del Comune, cioè del soggetto titolare della funzione di pianificazione, al quale spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, con conseguente repressione di qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito. e la posizione della giurisprudenza di merito. In relazione ad una analoga fattispecie, hanno avuto modo di pronunciarsi anche le Corti di merito. In particolare, in una pronuncia del 2005, il Tribunale di Milano ha stabilito che, ai fini della individuazione delle opere da eseguire dietro concessione di permesso di costruire, ai sensi degli articolo 3, comma 1 lett. e e 5 , 10, comma 1 lett. a e 31, d.P.R. numero 380/2001, è necessario verificare quanto stabilito dalle leggi regionali vigenti in materia. Orbene, l'articolo 27 l. reg. Lombardia numero 12/2005 qualifica come interventi di trasformazione urbanistica del territorio «l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, camper, case mobili che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee», mentre ai sensi dell' articolo 33 della medesima legge regionale gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio così individuati devono essere subordinati a permesso di costruire, fatte salve le costruzioni ivi specificatamente individuate quali ad esempio le opere destinate alla residenza dell'imprenditore agricolo e realizzate in funzione della conduzione del fondo . La costruzione di opere, che non rientrino nelle eccezioni da ultimo individuate, in assenza di permesso di costruzione su fondo destinato all'agricoltura integra pertanto il reato di cui all'articolo 44, comma 1 lett. b d.P.R. numero 380/2001, in relazione agli articolo 3, comma 1 lett. e e 5, 10, comma 1 lett. a e 31 d.P.R. numero 380/2001.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 gennaio – 12 marzo 2015, numero 10504 Presidente Fiale – Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 5.3.2014 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, emessa in data 12.10.2012, con la quale L.M., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato per i reati di cui agli articolo 81 cpv. cod.penumero , 44 lett.c DPR 380/2001 capo a , 81 cpv. cod.penumero , 181 D.L.vo 42/2004 capo b , 71 in relazione all'art.64 DPR 380/2001 capo d , 72 in relazione all'art.65 DPR 380/2001 capo e , 81 cpv. cod.penumero , 95 in relazione agli articolo 83, 93, 94 DPR 380/2001 capo f , unificati sotto il vincolo della continuazione, assolveva l'imputato dai reati di cui ai capi a , d , e ed f , limitatamente alla realizzazione della struttura in legno di cui al numero 2 dell'imputazione sub a perché il fatto non sussiste e dichiarava non doversi procedere in relazione ai medesimi capi, limitatamente alla condotta relativa alla realizzazione delle opere di cui ai numero 1 e 4 del capo a , perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena in giorni 25 di arresto ed euro 24.000,00 di ammenda. Rilevava la Corte territoriale che, in relazione alla realizzazione della struttura in legno sostanzialmente un pergolato, senza creazione di volumi o superfici , non fosse necessario permesso di costruire. Tale permesso era, invece, necessario per la recinzione del fondo con cancelli di ingresso e recinzione metallica. In relazione a tali opere, alla realizzazione del vialetto in cemento e della piattaforma in conglomerato cementizio, che, al momento dell'accertamento, risultavano realizzati da tempo, si imponeva la declaratoria di prescrizione. Andava, invece, confermata la pronuncia di condanna in relazione alla collocazione sul terreno delle due roulotte diverse da quella marca Elnagh, per la quale il primo giudice aveva dichiarato la prescrizione . In ordine alle stesse poi non era maturata la prescrizione, risultando che una di esse era stata immatricolata il 24.7.2009, e non avendo i testi addotti dalla difesa potuto precisare se le roulotte notate nel periodo estivo degli anni precedenti fossero proprio quelle di cui alla contestazione. 2.Ricorre per cassazione L.M., a mezzo dei difensore. Dopo una premessa ìn fatto ed il richiamo dei motivi di appello, denuncia la carenza assoluta di motivazione e l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di assoluzione anche per il reato di cui al capo b con riferimento alla realizzazione della struttura in legno priva di copertura. La Corte di Appello, nell'assolvere l'imputato dagli altri reati, non ha minimamente argomentato in ordine alla mancata assoluzione dal reato di cui al capo b . In ogni caso, la motivazione è contraddittoria e manifestamente illogica, avendo la Corte territoriale ritenuto che, per detta struttura, non fosse necessario permesso di costruire e che, quindi, la sua realizzazione fosse priva di rilevanza penale. Denuncia, inoltre, la inosservanza ed erronea applicazione dell'art.181 D.L.vo 42/2004 non necessitando la struttura in legno in questione dei rilascio di autorizzazione paesaggistica. Denuncia ancora la carenza assoluta di motivazione e l'omessa pronuncia sul motivo di appello con cui si chiedeva declaratoria di prescrizione con riferimento alle condotte relative alla recinzione, al vialetto in cemento ed alla piattaforma in conglomerato cementizio. Anche in ordine a tali condotte la Corte territoriale ha omesso di dichiarare la prescrizione, senza motivare sul punto. In ogni caso la motivazione è contraddittoria e manifestamente illogica, non risultando comprensibile il motivo per cui la prescrizione sia maturata per gli altri reati tranne che per quello di cui al capo b . Viene dedotta, infine, la inosservanza ed erronea applicazione dell'art.157 cod.penumero in relazione all'omessa declaratoria di prescrizione anche per tale reato. Denuncia, poi, la mancanza e/o insufficiente motivazione in ordine ai reati contestati ai capi a e b con riferimento alla collocazione di due roulotte. Con motivazione apodittica la Corte territoriale ha ritenuto che fosse necessario permesso dì costruire, pur risultando dalla testimonianza Civiletti che esse non sostavano in modo stabile sul terreno, venendo portate in quel luogo di volta in volta e per brevi periodi. Il carattere temporaneo della collocazione emergeva anche dal fatto che non erano presenti impianti idrici ed elettrici. La Corte territoriale si e limitata a far riferimento all'esistenza negli spazi circostanti di accessori destinati al servizio della vita domestica senza indicare quali . Dalle foto non emerge quale fosse la destinazione delle roulotte, né un sistema di ancoraggio al suolo. Denuncia altresì' la inosservanza ed erronea applicazione dell'art.181 D.L.vo 42/2004, essendo indubitabile che la collocazione di due roulotte per alcuni giorni l'anno, costituisca intervento di minima entità inidoneo a porre in pericolo il paesaggio. Denuncia, infine, la inosservanza ed erronea applicazione degli articolo 71, 72 e 95 DPR 380/2001, avendo la Corte territoriale ritenuto sussistenti i reati di cui ai capi d e ed f in relazione alla collocazione delle roulotte sul terreno. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2.In relazione al pergolato numero 2 dell'imputazione di cui al capo a l'imputato andava assolto anche dal reato di cui al capo b . La Corte territoriale ha ritenuto la irrilevanza penale sotto il profilo della necessità di permesso di costruire di tale struttura, ma poi, evidentemente per mera dimenticanza , ha omesso di adottare pronuncia assolutoria anche per la contestata mancanza di autorizzazione paesaggistica. La stessa dimenticanza è ravvisabile in relazione all'omessa declaratoria di intervenuta prescrizione anche per tale capo con riferimento agli altri lavori indicati ai numero 1 e 4 dell'imputazione sub a . 3.Rimangono da esaminare, quindi, i rilievi contenuti nel ricorso in ordine alla collocazione delle due roulotte. L'art.3 comma 1 lett.e DPR 380/2001 considera interventi di nuova costruzione quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti, indicando poi, a titolo esemplificativo, che debbono considerarsi tali l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e.5 . 3.1. Quanto alla nozione di installazione, è indubitabile che non si richieda che l'opera sia infissa . Il riferimento contenuto nella norma anche a camper e case mobili è inequivocabile in proposito è sufficiente, quindi, che essa sia stabilmente appoggiata . Secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte cfr. ex multis Cass.sez. 3 numero 25015 dei 23.3.2011, Di Rocco , Rv.250601 è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva nell'ipotesi di installazione, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative La fattispecie esaminata riguardava case prefabbricate munite di ruote gommate . 3.2. Quanto agli altri requisiti la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi, ha ritenuto che le due roulotte fossero destinate al soddisfacimento di esigenze abitative durevoli, come emergeva palesemente dai rilievi fotografici pag.4 sent. . La Corte di merito ha, inoltre, accertato, con motivazione altrettanto puntuale, che la collocazione delle due roulotte determinava una modificazione rilevante dello stato dei luoghi con notevole impatto sull'ambiente. 3.3. II ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizi di motivazione, richiede sul punto una sostanziale rivisitazione delle risultanze processuali. Non tiene conto, però, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo dei provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della modifica dell'art.606 lett.e c.p.p., con la L.46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame , non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata cfr.Cass.penumero sez.6 numero 752 del 18.12.2006 . Anche di fronte alla previsione di un allargamento dell'area entro la quale deve operare, non cambia la natura del sindacato di legittimità è solo il controllo della motivazione che, dal testo del provvedimento, si estende anche ad altri atti del processo specificamente indicati. Tale controllo, però, non può mai comportare una rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione complessiva delle emergenze processuali, finalizzata ad individuare percorsi logici alternativi ed idonei ad inficiare il convincimento espresso dal giudice di merito Cass.penumero sez.2 numero 23419/2007-Vignaroli Cass.penumero sez. 6 numero 25255 del 14.2.2012 . 3.4. Il M. va, però, assolto dai reati dì cui ai capi d , e ed f , non richiedendo certamente la collocazione delle due roulotte gli adempimenti previsti dalla normativa sul cemento armato ed antisismica. 3.5. Infine va evidenziato che i reati dì cui ai capi a e b , in relazione alle due roulotte, non sono certo prescritti, dal momento che le stesse risultavano collocate sul terreno, senza permesso di costruire e senza autorizzazione paesaggistica, ancora alla data dell'accertamento eseguito il 17.6.2010 . Il termine massimo di prescrizione di anni 5 non è pertanto decorso neppure alla data odierna. 4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio in relazione alle imputazione ed alle opere indicate in precedenza. Quanto ai reati di cui ai capi a e b , con riferimento alle due roulotte, la pena può essere determinata in questa sede, senza necessità di rinvio, tenendo conto degli stessi criteri adoperati dai Giudici di merito nella determinazione della pena complessiva pag.4 sent. , in giorni 21 di arresto ed euro 22.500,00 di ammenda p.b. per il reato più grave di cui al capo b mesi 1 di arresto ed euro 33.000,00 di ammenda, ridotta per le generiche a giorni 20 di arresto ed euro 22.000,00 di ammenda, aumentata per la continuazione con il reato di cuì al capo a . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, con riferimento al capo b , quanto alla struttura in legno perché il fatto non sussiste, e , quanto alle altre opere, perché il reato è estinto per prescrizione, nonché con riferimento ai capi d e ed f , quanto alle due roulotte, perché il fatto non sussiste. Rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la pena per i rimanenti reati di cui ai capi a e b , in relazione alle due roulotte, in giorni 21 di arresto ed euro 22.5000,00 di ammenda.