Non risarcibile il “riscaldo comune” per causa extra relationem

In tema di credito-debito da esecuzione di appalto di servizi e quindi di responsabilità contrattuale, l’esito negativo della prestazione non si configura quale inesatto adempimento e non genera, quindi, alcun danno risarcibile.

È, così, legittima la sentenza di merito con cui, accertata la qualificazione del rapporto inter partes e quindi della fattispecie, la rispettiva distribuzione dell’onere della prova e la sussistenza anche del nesso esterno di causalità come da c.t.u. , venga respinta la domanda di risarcimento-danni del creditore, se quest’ultimo abbia omesso di adempiere all’onere della contro-prova ad hoc. Il principio si argomenta dalla sentenza numero 4876/14, decisa il 15 gennaio e depositata il 28 febbraio 2014. Il caso. Un soggetto incaricava una s.r.l. dell’esecuzione di un trattamento antiossidante su varie partite di frutta, poi conservate in celle e, successivamente, deterioratesi nel tessuto esterno a causa, come rilevato dal c.t.u., del «riscaldo comune». Così, ricorreva, invano, in giudizio per il risarcimento dei danni e, quindi, in appello. L’azione risarcitoria la responsabilità tra prospettiva diacronica dell’eziologia e profili cromatici della condotta. In primis, vanno richiamati gli articolo 1173, 1218, 1321, 1655, 1665, 1667, 1668 e 2697 c.c. e 112 c.p.c Sotto il profilo formale, varie le osservazioni da effettuare a è ammissibile il gravame se non sussistono dubbi sull’individuazione della causa petendi e del petitum dell’azione proposta b l’omessa pronuncia nei confronti di specifiche domande e/o eccezioni costituisce violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, quindi, nullità della sentenza o del procedimento articolo 360, numero 4, c.p.c. e non può, pertanto, essere invocata quale violazione o falsa applicazione di norme di diritto o vizio della motivazione l’omessa o insufficiente motivazione si configura, infatti, soltanto quando sia riscontrabile l’obiettiva carenza del procedimento logico del magistrato o quando dal ragionamento dello stesso emerga la totale non considerazione di elementi in grado di condurre ad una differente decisione c le parti della sentenza di primo grado non censurate in sede di appello passano in giudicato e possono, quindi, divenire presupposto della sentenza di secondo grado. In termini di diritto sostanziale, bisogna qualificare la natura giuridica della prestazione, se cioè di risultato o di mezzi, e valutare se sia, o meno, necessaria la prova di un’esecuzione non corretta o irregolare della prestazione e della colpa nell’inadempimento. Sul punto, va detto che l’obbligazione civilistica e la prestazione negoziale costituiscono, concettualmente, una fattispecie unitaria, fondata sui principi-criteri del «dovere di condotta» e del «positivo orientamento funzionalità della condotta alla produzione di una utilitas al creditore». Segnatamente, l’obbligazione è di risultato quando sussiste un rapporto di causalità necessaria con l’attività od il comportamento del debitore mentre è di mezzi quando il raggiungimento del risultato dipende dalla condotta del debitore ed, altresì, dalla concomitanza di ulteriori fattori. All’uopo, è da notare che l’apprestamento di prodotti chimici e dei mezzi inerenti la relativa somministrazione si configura non quale appalto semplice, e quindi prevalentemente quale obbligazione di risultato, bensì quale appalto di servizi e, precisamente, obbligazione di mezzi o non di routine così, il mancato conseguimento dell’obiettivo non costituisce, in re ipsa, prova del mancato adempimento dell’obbligazione ed in sede di merito, il giudice deve valutare, quindi, esclusivamente il profilo della diligenza nell’esecuzione dell’obbligazione di mezzi. Sul punto, va sottolineato che l’appaltatore non è tenuto alla garanzia per i vizi derivanti dal mancato raggiungimento del risultato e, quindi, deve attenersi alle norme tecniche ed alle direttive dell’appaltante e non deve, invece, fare in modo di raggiungere il risultato è, dunque, onere del committente provare che il vizio ed il difetto sia imputabile esclusivamente all’appaltatore senza il concorso dello stesso committente . È da precisare che l’onere della prova dell’esatto adempimento è a carico del debitore anche nell’ipotesi in cui il creditore eccepisca un inesatto adempimento Cass., numero 13533/2001 grava, comunque, sul creditore l’onere della prova del fatto costitutivo della propria domanda giudiziale anche in replica alle eccezioni di controparte debitrice sulla riconducibilità dell’evento a cause esterne condizioni climatiche, scelta dei tempi della raccolta, ubicazione dei frutti etc. e ciò anche se, giudizialmente, sia stata ipotizzata la mera possibilità di una non congrua esecuzione della prestazione. L’appalto di servizi è obbligazione di mezzi. In ambito di danni derivanti da prestazione oggetto di un’obbligazione di mezzi, il debitore è tenuto a provare di avere adempiuto alla prestazione rispettando le regole dell’arte ovvero i protocolli imposti dall’attività esercitata ma non anche che l’eventuale mancato raggiungimento dell’obiettivo previsto sia dovuto a cause a sé non imputabili peraltro, il debitore non è responsabile se l’evento dannoso possa essere stato provocato non soltanto da una ritardata o insufficiente esecuzione della prestazione ma anche da scorrette modalità di conservazione o da altri fattori esterni Trib. Brescia, numero 1267/2004 e App. Brescia, numero 155/2007 . Ergo, il ricorso va rigettato.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 gennaio 2013 – 28 febbraio 2014, numero 4876 Presidente Bursese – Relatore Scalisi Svolgimento del processo E.F. , con atto di citazione notificato in data 20 dicembre 1993, conveniva, davanti al Tribunale di Brescia, la società CEDAX srl e premesso che nell'ottobre 1992 aveva commesso, alla società convenuta, l'esecuzione di trattamento antiossidante relativamente a diverse partite di frutta mele e pere , al fine di evitare il cosiddetto riscaldo comune che nel mese di novembre il trattamento era stato eseguito, sennonché sia per la frutta, conservata nelle celle 1 e 2 sia per la frutta, conservata nelle celle 3 e 4, dopo rispettivamente 90 e 60 giorni, era stato riscontrato il deterioramento del tessuto esterno dei frutti, periti agronomi avevano accertato che si era verificato il fenomeno del cosiddetto riscaldo comune dovuto all'esito negativo del trattamento. Chiedeva pertanto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni nella misura di £. 49.503.305 in conseguenza del non esatto adempimento della prestazione pattuita. Si costituiva la società CEDAX chiedendo il rigetto della domanda per essere stata estranea al danno subito dall'attrice. Acquisite le prove documentali, ammesse ed espletate le prove testimoniali, assunta la CTU, il Tribunale di Brescia, con sentenza numero 1267 del 2004, rigettava la domanda proposta da E.F. , compensava tra le parti le spese del giudizio. Secondo il Tribunale non risultava che la prestazione assunta dalla Cedax fosse di risultato e non di mezzi, che non vi era prova di una esecuzione non corretta o irregolare del trattamento antiossidante, né di negligenza o di imperizia dei tecnici nell'applicare il prodotto. Avverso questa sentenza, proponeva appello, E.F. , eccependo essenzialmente che il rapporto instaurato inter partes andava qualificato come appalto e, pertanto, l'appalto faceva sorgere in capo all'appaltatore un'obbligazione di risultato, a fronte della quale, questi per sottrarsi alla responsabilità, poteva far valere l'impossibilità della prestazione per cause a sé non imputabili. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza, con l'accoglimento della domanda proposta in primo grado. Si costituiva la Cedax eccependo l'inammissibilità della domanda perché generica, insufficiente ed incompleta, nonché il rigetto del gravame dato che non vi erano prove dell'attribuibilità alla Cedax dei danni in questione. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza numero 155 del 2007, rigettava l'appello e confermava la sentenza di primo grado, condannava l'appellante a rimborsare alla Cedax le spese del grado di giudizio. Secondo la Corte di Brescia, non aveva pregio la censura relativa all'inammissibilità dell'appello per genericità in quanto non potevano sussistere dubbi sull'individuazione della causa petendi e del petitum che caratterizzavano l'azione proposta da E.F. . Nel merito, secondo la corte di Brescia, il rapporto contrattuale, esistente tra le parti, andava ricondotto alla fattispecie dell'appalto di servizi in forza del quale la Cedax si era obbligata ad eseguire sui prodotti agricoli conservati nelle celle frigorifiche un trattamento antiossidante. L'obbligazione, pertanto, che la Cedax si era assunta, non costituiva un'obbligazione di risultato attenendo semplicemente l'apprestamento dei prodotti chimici e dei mezzi inerenti alla relativa somministrazione nonché alla corretta esecuzione del trattamento chimico, il buon esito, tuttavia, dipendeva anche da fattori tecnologici ed agronomici, prevalentemente estranei all'azione dell'appaltatore e da questi non controllabili ne dominabili. Con la conseguenza che il mancato conseguimento dell'obiettivo, che le parti si erano prefisse, non poteva costituire di per sé prova del mancato adempimento dell'obbligazione che l'appaltatore si era assunto. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da E.F. con ricorso affidato a tre motivi. La società Cedax ha resistito con controricorso. In prossimità dell'udienza entrambi le parti hanno depositato memoria ai sensi della norma di cui all'articolo 378 cpcomma Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo E.F., lamenta la violazione dell'articolo 112 cpc, in relazione alle domande proposte ex articolo 1218 ccomma Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna al risarcimento dei danni patiti in relazione al mancato esatto adempimento della prestazione cui la società Cedax srl. si era obbligata nei suoi confronti. In particolare, specifica il ricorrente, la sentenza impugnata non conterrebbe in nessuna parte un riferimento alla domanda indicata facendo esclusivo esplicito riferimento solo alla cc.dd. garanzia per i vizi e difetti della prestazione dell'appaltatore. Dica, pertanto la Corte Suprema di Cassazione, conclude il ricorrente, se viola l'articolo 112 cpc, in relazione all'articolo 360 numero 3, il Giudice d'appello che omette di pronunciare sulla domanda di riforma della sentenza impugnata relativa alla richiesta di condanna della Cedax srl., al risarcimento danni ex articolo 1218 ccomma 1.1.- Il motivo è infondato. Appare opportuno precisare, anche in questa sede, che l'omessa pronuncia avverso specifiche domande e/o eccezioni fatte valere dalla parte, integrando una violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ., costituisce una violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'articolo 360 numero 4 cod. proc. civ. e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, né tanto meno come vizio della motivazione. Tuttavia, la sentenza impugnata non presenta il vizio denunciato. Va qui premesso che la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento. Ora, nel caso in esame, la Corte di merito non poteva non disattendere la domanda di risarcimento dei danni avanzata da E.F. per il mancato esatto adempimento della prestazione cui la società Cedax srl. si era obbligata nei suoi confronti dal momento che la sentenza impugnata ha escluso un mancato adempimento dell'obbligazione di cui si dice. La sentenza ha avuto modo di chiarire che il mancato conseguimento dell'obiettivo che le parti si erano prefisse non poteva costituire di per se prova del mancato adempimento dell'obbligazione che l'appaltatore si era assunto. Né l'attore su cui gravava l'onere di dimostrare la sussistenza del fatto costitutivo della sua domanda ha offerto neppure il principio di prova dell'assenza dei menzionati fattori esterni che avrebbe potuto determinare il cc. riscaldo comune. Ed ancora, la sentenza in esame specifica In tal modo resta confermato l'accertamento della mera possibilità che vi sia stata una non congrua esecuzione del trattamento antiossidante da parte della Cedax e che questo possa aver svolto un ruolo determinante nella produzione dei danni in questa sede lamentati . Piuttosto, escluso un mancato esatto adempimento della prestazione cui la società Cedax srl. si era obbligata la relativa domanda di risarcimento del danno non solo restava priva di fondamento ma restava assorbita dalla decisione di esclusione di un inadempimento da parte della Cedax, così come, la Corte di merito, ha ritenuto di specificare sulla base delle considerazioni che precedono resta assorbita ogni ulteriore questione . 2.- Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1218, 1655, 2697 cc in relazione all'articolo 360 numero 3 cpcomma Secondo il ricorrente, la Corte di merito, pur avendo correttamente ricondotto il caso in esame alla fattispecie dell'appalto di servizi, tuttavia, erroneamente riteneva che l'obbligazione a carico dell'appaltatore, Cedax srl., non costituiva un'obbligazione di risultato l'utilità come risultato del facere e cioè la conservazione dei menzionati prodotti agricoli , ma atteneva alla sola corretta somministrazione dei prodotti chimici necessari ad evitare il fenomeno di riscaldamento comune sulla frutta immagazzinata nelle celle frigorifere, liberando di fatto l'appaltatrice dalla garanzia dei vizi derivante dalla gestione a proprio rischio dell'attività effettuata volta a soddisfare un'utilità del committente. Piuttosto, ritiene il ricorrente nel contratto di appalto l'obbligo dell'appaltatore non è di mezzi ma di risultato onde egli nell'esecuzione dei lavori non deve solo attenersi alle norme tecniche ed alle direttive dell'appaltante, ma deve fare in modo che sia raggiunto il risultato previsto dalla stesso appaltatore. Dica la Corte Suprema di Cassazione, pertanto, conclude il ricorrente se viola l'articolo 1218 cc. in relazione all'articolo 1665 e 2697 cod. civ. trattandosi di prestazioni di risultato l'obbligazione assunta dall'appaltatore, la cui opera o servizio non ha raggiunto il risultato che si era assunto, esente da responsabilità e quindi non tenuto al risarcimento del danno patito dal committente. 2.1.- La censura non merita di essere accolta. Occorre osservare che la letteratura giuridica prevalente esclude che la distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato possa mettere in discussione l'unità concettuale dell'obbligazione, e/o se si vuole della prestazione oggetto dell'obbligazione, considerando che qualunque obbligazione si risolve in una condotta funzionale alla produzione di un risultato utile al creditore. In verità, è necessario tener conto che il diritto vigente non consente una marcata distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato, risalente ad una elaborazione dogmatica priva di riscontro normativo e di dubbio fondamento, dato che non esistono obbligazioni nelle quali il risultato possa prescindere da un dovere di condotta, così come non esistono obbligazioni nelle quali la condotta non sia orientata positivamente alla produzione di un risultato utile al creditore. Piuttosto, occorre segnalare che l'obbligazione, qualunque obbligazione, è sempre finalizzata a riversare nella sfera giuridica del creditore, un'utilitas oggettivamente apprezzabile che può consistere ora nella stessa attività del debitore ora in un effetto utile che nell'attività del debitore trova la sua causa. Con l'ulteriore specificazione, che è possibile identificare obbligazioni, per così dire di risultato, nell'ipotesi in cui il risultato viene a trovarsi in un rapporto di causalità necessaria con l'attività del debitore, ovvero, il raggiungimento del risultato non dipende da alcun altro fattore estraneo al comportamento del debitore. E, viceversa, in tutte le ipotesi in cui il raggiungimento del risultato dipende oltre che dal comportamento del debitore dalla concomitanza di ulteriori fattori, l’obbligazione può continuarsi a qualificare quale obbligazione di mezzi. Ora, nel caso in esame, la Corte di merito si è attenuta a questi principi fondamentali ed ha chiarito che l'obbligazione che si era assunta la società Cedax srl non costituiva un'obbligazione di risultato attenendosi semplicemente all'apprestamento dei prodotti chimici e dei mezzi inerenti alla relativa somministrazione, nonché alla corretta esecuzione del trattamento richiesto, il cui buon esito cioè il risultato di evitare il riscaldo comune della frutta conservata nelle celle frigorifiche , come, pure, affermato dal consulente tecnico d'ufficio dipendeva anche da fattori tecnologici e agronomici prevalentemente estranei all'azione dell'appaltatore e da questo non controllabili né dominabili . La Corte di merito, pertanto, avendo accertato che il c.d. riscaldo comune poteva essere provocato non solo da una ritardata o insufficiente esecuzione del trattamento di cui si dice, ma anche da scorrette modalità di conservazione dei frutti o ancor prima dalle condizioni climatiche in prossimità dell'epoca della raccolta e dalla scelta dei tempi di quest'ultima se anticipata l'insorgenza delle fisiopatie ne risulta facilitata nonché dalla ubicazione dei frutti sull'albero da cui sono sati staccati ha escluso correttamente che l'obbligazione a carico della Cedax potesse integrare gli estremi di un'obbligazione di risultato. 3.- Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1667, 1668 e 2697 cod. in relazione all'articolo 360 numero 3 cpcomma Secondo il ricorrente, avrebbe errato la Corte di merito nell'aver ritenuto che l'attore E.F. non avesse dato la prova dell'assenza dei fattori esterni da cui poteva dipendere il c.d. riscaldo comune dato che l'articolo 1667 e 1668 cc. non esclude la responsabilità dell'appaltatore, se ha eseguito un servizio, omettendo di esercitare in virtù della sua autonomia un qualsiasi eventuale sindacato in ordine alla concreta conservazione della frutta alla sua racconta rectius raccolta? o alla scelta dei tempi di quest'ultima. Piuttosto, l'articolo 1668 cc, primo comma, pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento obbligandolo a sopportare a seconda della scelta operata dal committente l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo salvo il risarcimento del danno. Non era, pertanto, ritiene il ricorrente, onere del committente dimostrare l'assenza di eventuali fattori esterni come sostenuto dalla Corte di merito ma al contrario era onere dell'appaltatore dimostrare la sussistenza di idonee cause che avrebbe determinato l'esclusione della propria responsabilità. Dica la Corte di Cassazione, conclude il ricorrente, se viola gli arti 1666, 1667 e 2697 cc. in relazione all'articolo 360 numero 3, il Giudice di appello che ritiene che l'appaltatore non è tenuto alla garanzia per i vizi derivanti dal mancato raggiungimento del risultato assunto come oggetto della prestazione. In ogni caso, viola gli articolo 1665-1667 cc. in relazione all'articolo 360 numero 3, il Giudice d'appello che ritiene onere del committente fornire la prova che il vizio e vi difetto è imputabile esclusivamente all'appaltatore senza il concorso del committente?. 3.1.- Il motivo in parte rimane assorbito dal precedente laddove presuppone che l'obbligazione assunta dall'appaltatore, nel caso in esame, fosse un'obbligazione di risultato, ed in parte è infondato, perché correttamente la Corte di merito, ha, nel caso concreto, distribuito l'onere della prova in ordine all'esatto adempimento dell'obbligazione di cui al contratto oggetto della controversia. È giusto il caso di evidenziare che è ancora attuale il dibattito tra dottrina e giurisprudenza se l'inesatto adempimento della prestazione debba essere provato dal creditore che agisce in giudizio, oppure se è il debitore a dover dimostrare l'esatto adempimento anche nell'ipotesi in cu sia stato eccepito dal creditore l'inesatto adempimento. Tuttavia, tenendo presente che le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza numero 13533 del 2001 hanno definitivamente chiarito che l'onere della prova dell'esatto adempimento è a carico del debitore anche nell'ipotesi in cui venga eccepito, dal creditore un inesatto adempimento, va evidenziato che nell'ipotesi di prestazioni che si possono considerare obbligazioni di mezzi, secondo quanto è stato già detto in precedenza, o, come vuole una parte della dottrina, obbligazioni non routinarie, il debitore assolve l'onere di provare l'esatto adempimento dimostrando di avere adempiuto alla prestazione cui è tenuto, rispettando le regole dell'arte, cioè, di essersi conformato nella esecuzione della prestazione ai protocolli imposti dall'attività esercitata e non anche che l'eventuale mancato raggiungimento previsto fosse dovuto a cause a se non imputabili. 3.1.a .- Ora, nel caso in esame, E.F. , nell'impugnare la sentenza del Tribunale, aveva lamentato che il primo Giudice si era limitato a valutare l'esecuzione della prestazione ricondotta all'obbligazione di mezzi solo sotto l'aspetto della diligenza, trascurando quello del risultato dell'attività dell'appaltatore e della collegata garanzia per difformità e vizi a cui questo era tenuto ex articolo 1667 cc. pag. 6 della sentenza impugnata . Pertanto, per affermazione dello stesso attuale ricorrente, originariamente, attore ed appellante, nell'ipotesi concreta non veniva messo in dubbio che la prestazione cui era tenuta la Cedax fosse stata adempiuta e fosse stata adempiuta con diligenza. Con la conseguenza che, per stessa ammissione di E.F. , la Cedax aveva dato prova di aver adempiuto la prestazione, cui era tenuta, in ragione del contratto intercorso tra la parti. D'altra parte, come si legge nella stessa sentenza impugnata pag. 4 laddove s riporta la decisione del Tribunale, il giudice del primo grado aveva chiarito che non vi era prova di un'inesecuzione non corretta o irregolare del trattamento antiossidante né di negligenza o imperizia dei tecnici nell'applicazione dei prodotti . E di più, la decisione del giudice del primo grado di giudizio, secondo cui la Cedax aveva adempiuto correttamente e con diligenza la prestazione cui era tenuta, non essendo stata censurata in sede di appello, era passata in giudicato ed era divenuta presupposto della stessa decisione della Corte di merito. 3.1.b .- A sua volta, posto che la Cedax aveva dimostrato di aver adempiuto correttamente la prestazione cui era tenuta, restava a carico del creditore, cioè, di E.F. , dimostrare la sussistenza di un inesatto adempimento. Pertanto, correttamente, la Corte di merito, ritenendo di escludere che, il mancato conseguimento dell'obiettivo che le parti si erano prefisse, fosse riconducibile alla prestazione della Cedax, ha specificato che, l'originario attore, non aveva offerto, neppure, la prova di altro fatto, oltre l'esistenza del riscaldo comune, che manifestasse l'inesatto adempimento della Cedax e neppure aveva offerto la prova dell'assenza dei fattori esterni cui era riconducibile il riscaldo comune. In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio della soccombenza ex articolo 91 cpc, condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.