Prodotti pericolosi: la catena delle responsabilità

In caso di immissione sul mercato di prodotti pericolosi, possono essere considerati responsabili tutti gli operatori professionali del ciclo di commercializzazione, compreso il rivenditore che fornisce il prodotto al consumatore finale.

Così si pronuncia la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8679, depositata il 24 febbraio 2014. Il caso. La Corte d’Appello di Milano confermava una sentenza di condanna nei confronti di un’imputata, accusata di avere, come legale rappresentante di una società e come distributore, detenuto per la vendita dei giocattoli risultati pericolosi per la salute dei consumatori. La donna ricorreva in Cassazione, contestando l’errata applicazione della fattispecie prevista dal codice del consumo, essendo una commerciante al minuto che aveva acquistato dal grossista, con la conseguenza che non poteva rientrare tra i soggetti punibili, perché non aveva proceduto all’immissione sul mercato del prodotto dannoso. Per chi sussiste il divieto? Analizzando il ricorso, i Giudici di legittimità ricordavano che l’art. 112, co. 1, codice del consumo, prevede, come fattispecie contravvenzionale, l’immissione sul mercato di prodotti pericolosi da parte del produttore o del distributore. La definizione di distributore”, fornita dal codice del consumo, è molto ampia, poiché comprende qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti. Solo il produttore è escluso dalla definizione, in quanto altro soggetto espressamente indicato dalla disposizione come possibile reo. Non si salva nessuno. Invece, nel concetto di immissione sul mercato”, si ricomprende anche la fornitura del prodotto al consumatore finale da parte del rivenditore, considerato l’ultimo anello della catena distributiva. Infatti, scopo del codice del consumo è proprio quello di evitare che il prodotto pericoloso sia esposto al pubblico indiscriminato dei consumatori. Nella fattispecie rientrano, perciò, sia la messa in circolazione, sia la vendita al consumatore finale, perché tale vendita si configura come immissione sul mercato da parte del dettagliante. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 novembre 2013 – 24 febbraio 2014, n. 8679 Presidente Mannino – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. - Con sentenza del 19 aprile 2013, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia, resa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputata era stata condannata, per il reato di cui all'articolo 112, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005, in relazione all'art. 107, comma 2, lettera e , dello stesso d.lgs., per avere, quale legale rappresentante di una società e quale distributore ai sensi dell'art. 103, comma 1, lettera e , precedente, detenuto per la vendita, in violazione del divieto di commercializzazione disposto dal decreto ministeriale 14 luglio 1999 e dalla segnalazione Rapex 14 agosto 2007, giocattoli risultati pericolosi per la salute dei consumatori, a causa della presenza di acetofenone in quantità superiore al limite di rilevabilità strumentale. 2. - Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, rilevando, con un primo motivo di doglianza, l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice. Non si sarebbe considerato, in particolare, che l'imputata era una commercianti al minuto che aveva acquistato dal grossista in data 31 agosto 2007 i prodotti incriminati con la conseguenza che ella non poteva essere fatta rientrare tra i soggetti le cui condotte risultano punibili, perché non aveva proceduto all'immissione sul mercato del prodotto pericoloso. Ai fini della prescrizione, la difesa rileva poi che il reato si è consumato allorquando la società importatrice e distributrice ha consegnato la merce alla società dell'imputata, in data 31 agosto 2007. E ciò, in considerazione del fatto che la sostanza accertata dall'analisi era già riconosciuta come pericolosa dal decreto ministeriale 14 luglio 1999. Considerato in diritto 3. - Il ricorso non è fondato. La difesa non contesta la pericolosità dei giocattoli per la salute dei consumatori ai sensi della normativa vigente e la conseguente esistenza del divieto di commercializzazione degli stessi. Contesta, invece, l'interpretazione data dai giudici di primo e secondo grado, secondo la quale, tra i destinatari del precetto penale, vi sarebbero anche i rivenditori che offrono il prodotto al consumatore finale e non solo gli importatori o grossisti. L'art. 112, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 cosiddetto codice del consumo prevede, quale fattispecie contravvenzionale, l'immissione sul mercato di prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'art. 107, comma 2, lettera e , da parte del produttore o dei distributore. Il richiamato art. 107 prevede che le amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 106, comma 1, possono adottare, tra le altre, la misura del divieto di immissione sul mercato di un prodotto pericoloso, nonché le misure necessarie a garantire l'osservanza di tale divieto comma 2, lettera e . La contravvenzione disciplinata dalla disposizione incriminatrice è, dunque, un reato proprio che può essere posto in essere - per quanto qui rileva - dal distributore che immetta sul mercato il prodotto pericoloso. La definizione di distributore fornita dall'art. 103, comma 1, lettera e , del d.lgs. n. 206 dei 2005 è assai ampia, perché comprende qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti, con l'evidente esclusione del solo produttore, soggetto anch'esso espressamente indicato dalla disposizione quale potenziale soggetto attivo del reato. Quanto al concetto di immissione sul mercato dei prodotto, deve rilevarsi che esso ha un'accezione assai ampia, ricomprendendo anche la fornitura del prodotto al consumatore finale da parte del rivenditore, ultimo anello della catena distributiva. E ciò, anche in considerazione del fatto che la finalità ultima del d.lgs. n. 206 del 2005 è proprio quella di evitare che il prodotto pericoloso sia esposto al pubblico indiscriminato dei consumatori. Il concetto di immissione sul mercato deve, dunque, ritenersi comprensivo sia del concetto di messa in circolazione , richiamato dall'art. 119, sia di quello di fornitura al consumatore , richiamato dall'art. 104, comma 7, dello stesso decreto. Ne consegue che l'art. 112, comma 1, del d.lgs. 206 del 2005 trova applicazione anche nel caso di vendita al consumatore finale di prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'art. 107, comma 2, lettera e , perché tale vendita si configura come immissione sul mercato da parte del dettagliante, ultimo anello della catena di distribuzione. Quanto alla prescrizione dei reato, deve rilevarsi che la stessa non è ancora maturata, perché il relativo termine quinquennale deve essere fatto decorrere dal momento dell'accertamento dell'illecito, consistente nella detenzione per la vendita dei giocattoli pericolosi da parte dell'imputata 23 ottobre 2008 , e perché devono essere computati ulteriori 47 giorni di sospensione per richiesta difensiva. Ne consegue che il termine di prescrizione andrà a scadere il 9 dicembre 2013. 4. - Il ricorso deve perciò essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.