Investito da un carrello elevatore: quando l’assicurazione deve risarcire?

Nei casi di responsabilità civile automobilistica, non possono essere negati al privato danneggiante l’interesse e il diritto a far valere la responsabilità dell’assicuratore nei confronti del danneggiato, in solido con la propria, qualora non sia stata emessa condanna in tal senso, anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione di regresso.

Lo sostiene la Corte di Cassazione nella sentenza n. 3621 del 17 febbraio 2014. Una vicenda complessa. Un uomo conveniva davanti al Tribunale di Trapani il proprietario e il conducente di un carrello elevatore dal quale era stato investito, nonché la società assicuratrice del veicolo, chiedendo il risarcimento dei danni. Con separato atto di citazione, agiva contro i due uomini anche l’INAIL, chiedendo il rimborso della somma corrisposta all’attore, in conseguenza dell’infortunio. Il Tribunale accoglieva tali domande, assolvendo, però, la compagnia assicuratrice che, invece, veniva ritenuta responsabile e condannata al rimborso dalla Corte d’Appello di Palermo. I giudici di secondo grado respingevano, inoltre, la domanda dei convenuti di condanna solidale dell’assicurazione al risarcimento, ritenendoli obbligati al risarcimento dell’intero danno, quali condebitori solidali con la compagnia assicuratrice e perche, essendo rimasti contumaci in primo grado, non hanno proposto azione di regresso nei confronti della stessa. I due uomini ricorrono per cassazione. Solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio. I ricorrenti richiamano la l. n. 990/1969, secondo la quale il danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore, parte necessaria del giudizio promosso contro il primo. Ciò dimostra che l’assicurazione è sempre tenuta a rispondere dei danni derivanti dalla responsabilità civile automobilistica, in solido con i responsabili del sinistro, indipendentemente dalla proposizione di apposita domanda da parte dell’assicurato. La Corte di Cassazione giudica corretto il ragionamento seguito dagli uomini e errata, invece, l’applicazione, da parte dei giudici di merito, dei principi relativi alla responsabilità solidale nei rapporti obbligatori in genere e alle azioni di regresso fra condebitori solidali La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell’interesse del creditore , consentendogli di ottenere l’adempimento dell’intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali . Pertanto, se il giudice accerta la responsabilità esclusiva di uno solo dei debitori, il creditore, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell’intero, né pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 6502/2006 depositata il 2 febbraio . Nel caso in esame, gli appellanti non hanno proposto domanda di regresso contro la compagnia assicuratrice al fine di ottenere essi stessi il rimborso pro quota della somma che sono tenuti a versare al danneggiato. Hanno, invece, chiesto, nel caso di loro accertata responsabilità, che anche l’assicuratore sia condannato a pagare quanto dovuto al danneggiato. Responsabilità civile automobilistica. A tal proposito, gli Ermellini ricordano che, in caso di responsabilità civile automobilistica, ove la legge prevede l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore, oltre che contro il proprietario e il conducente dell’automezzo, e il litisconsorzio necessario tra gli stessi, non possono essere negati al privato danneggiante l’interesse e il diritto a far valere la responsabilità dell’assicuratore nei confronti del danneggiato, in solido con la propria, qualora non sia stata emessa condanna in tal senso, anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione di regresso. Si comprende che il diritto del privato responsabile è effetto consequenziale dell’accertamento della responsabilità del sinistro, in termini opponibili all’assicuratore, e tale effetto non è soggetto ad alcuna limitazione, in mancanza di una specifica domanda dell’assicurato, qualora la domanda contro l’assicuratore sia stata proposta inequivocabilmente dal danneggiato. In accoglimento di tale motivo di ricorso, la sentenza impugnata è annullata.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 dicembre 2013 – 17 febbraio 2014, n. 3621 Presidente Russo – Relatore Lanzillo Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 18 aprile 2000 G.I. ha convenuto davanti al Tribunale di Trapani C.M. e C.G. , rispettivamente proprietario e conducente di un carrello elevatore dal quale è stato investito sulla strada il omissis , nonché la s.p.a. Nuova MAA, assicuratrice del veicolo, chiedendo il risarcimento dei danni. Con separato atto di citazione ha agito in giudizio contro i C. anche l’INAIL, chiedendo il rimborso della somma di L. 37.204.071, corrisposta al G. in conseguenza dell'infortunio. I convenuti sono rimasti contumaci, mentre la Nuova MAA ha resistito alle domande in entrambi i procedimenti, che sono stati riuniti. Il Tribunale ha accolto le domande attrici contro i C. ed ha condannato questi ultimi al pagamento della somma richiesta dall'INAIL. Ha invece assolto la compagnia assicuratrice, ritenendo che le modalità dell'infortunio ricostruite tramite la confessione del conducente in sede di interrogatorio formale - non fossero idonee a dimostrare la responsabilità, in termini opponibili alla compagnia assicuratrice. Proposto appello dai C. e dall'INAIL, con sentenza 19 gennaio - 28 marzo 2007 n. 13 la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto responsabile dei danni anche la compagnia assicuratrice ed ha condannato la Milano Assicurazioni, subentrata alla Nuova MAA, a pagare all'INAIL la somma di Euro 19.214,30, oltre ad interessi e spese processuali. Ha invece respinto la domanda dei C. di condanna solidale dell'assicuratrice al risarcimento dei danni al G. , ritenendoli privi dell'interesse ad impugnare la sentenza del Tribunale, perché comunque obbligati al risarcimento dell'intero danno, quali condebitori solidali con la compagnia assicuratrice, e perché - essendo rimasti contumaci in primo grado - non hanno proposto azione di regresso nei confronti della stessa. C.M. e G. propongono quattro motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria. Gli intimati non hanno depositato difese. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ed omessa o insufficiente motivazione, sul rilievo che la Corte di appello ha omesso di pronunciare sulla censura da essi rivolta alla sentenza di primo grado per il fatto che il Tribunale avrebbe accolto la domanda attrice solo nei loro confronti, escludendo la responsabilità solidale della compagnia assicuratrice, sulla base di una causa petendi diversa da quella azionata, cioè per l'omessa predisposizione delle misure o cautele di cui all'art. 2087 cod. civ., mentre l'attore aveva chiesto l'applicazione delle norme del codice della strada. 1.1.- Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, poiché non risulta dal ricorso quale fosse il preciso tenore della domanda introduttiva del giudizio, proposta dal G. , cioè se essa avesse prospettato un'unica causa petendi , in applicazione delle norme del codice della strada, o avesse invece usato una formula più ampia, compatibile con una diversa qualificazione, ivi inclusa quella accolta dal Tribunale. Neppure è sufficientemente specificato il tenore della sentenza del Tribunale, al fine di dimostrare che la diversa qualificazione è incompatibile con il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato e che non si sia trattato piuttosto di una mera, diversa qualificazione dei medesimi fatti dedotti in giudizio dall'attore. Considerazione assorbente è comunque che la Corte di appello ha formulato il suo giudizio in applicazione delle norme sulla circolazione stradale, come richiesto dai ricorrenti. 2.- Il secondo motivo denuncia violazione degli art. 18 e 23 legge 24 dicembre 1969 n. 990, nonché vizi di motivazione, nel capo in cui la Corte di appello ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano interesse ad impugnare la sentenza di primo grado, quanto al rigetto della domanda proposta dal G. contro la compagnia assicuratrice, poiché l'esclusione della responsabilità di quest'ultima non aggrava la loro posizione in quanto essi, quali condebitori solidali, sono comunque tenuti a rispondere dell'intero danno e non hanno proposto domande in via di regresso. Rilevano che le citate norme della legge n. 990, disponendo che il danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore e che quest'ultimo è parte necessaria del giudizio promosso contro il danneggiato, dimostrano che la compagnia assicuratrice è sempre tenuta a rispondere dei danni derivanti dalla responsabilità civile automobilistica, in solido con i responsabili del sinistro, indipendentemente dalla proposizione di apposita domanda da parte dell'assicurato. 3.- Il motivo è fondato. La Corte di appello ha erroneamente applicato al caso di specie che concerne una fattispecie di responsabilità civile automobilistica e di azione diretta del danneggiato contro la compagnia assicuratrice - i principi enunciati dalla giurisprudenza con riferimento alla responsabilità solidale nei rapporti obbligatori in genere ed alle azioni di regresso fra condebitori solidali, per cui La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Pertanto, se il creditore conviene in giudizio più debitori sostenendo la loro responsabilità solidale, ed il giudice accerta la responsabilità esclusiva di uno di essi e pronunci conseguentemente la condanna soltanto del medesimo, questi, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa, non essendo stato dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega all'altro debitore Cass. civ. Sez. 3, 10 maggio 2001 n. 6502 Idem, 2 febbraio 2006 n. 2266, fra le tante . La citata giurisprudenza concerne i casi in cui venga in questione la domanda del debitore di condanna del condebitore solidale a corrispondergli pro quota quanto da lui pagato al creditore, in relazione ai normali rapporti obbligatori, nei quali il creditore può agire indifferentemente per l'intero nei confronti dell'uno o dell'altro dei condebitori. In questi casi è indubbio che il debitore condannato possa impugnare la sentenza di assoluzione del condebitore solidale solo se abbia ritualmente proposto domanda di rivalsa. Nel caso in esame, per contro, gli appellanti non hanno proposto domanda di regresso contro la compagnia assicuratrice al fine di ottenere essi stessi il rimborso pro quota della somma che sono tenuti a versare al danneggiato. Hanno chiesto invece in subordine, nel caso di loro accertata responsabilità che anche l'assicuratore sia condannato a pagare quanto dovuto al danneggiato non ad essi stessi in risarcimento dei danni, in forza delle norme in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica e della conseguente responsabilità diretta dell'assicuratore verso il danneggiato. Si ricorda che nei casi di responsabilità civile automobilistica, ove la legge prevede l'azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore, oltre che contro proprietario e conducente dell'automezzo, ed il litisconsorzio necessario fra gli stessi, al fine di garantire che il giudizio sulla responsabilità sia unitario e opponibile a tutti i corresponsabili e che il diritto del danneggiato al risarcimento dei danni trovi adeguata garanzia anche nella condanna dell'assicuratore al pagamento, non possono essere negati al privato danneggiante l'interesse e il diritto a far valere la responsabilità dell'assicuratore nei confronti del danneggiato, in solido con la propria, qualora non sia stata emessa condanna in tal senso, anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione di regresso. Il diritto del privato responsabile è effetto consequenziale dell'accertamento della responsabilità del sinistro, in termini opponibili all'assicuratore, e tale effetto non è soggetto a limitazione alcuna, in mancanza di specifica domanda dell'assicurato, qualora la domanda contro l'assicuratore sia stata inequivocabilmente proposta dal danneggiato, ai sensi degli art. 18 ss. legge n. 990/1969 cit L'interesse del medesimo a che l'azione venga accolta è indubbio e innegabile, per non essere egli stesso il solo chiamato a rispondere dei danni. 3.- Il terzo ed il quarto motivo, che attengono all'onere delle spese processuali, risultano assorbiti. 4.- In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata è annullata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, affinché decida la controversia facendo applicazione dei principi sopra enunciati e con congrua e logica motivazione. 5.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte di cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso dichiara inammissibile il primo motivo e dichiara assorbiti il terzo ed il quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.