Sinistro stradale: è il ricorrente a dover specificare la regola da applicare nel caso concreto

Il ricorso per cassazione deve riguardare un quesito di diritto che permetta al giudice di legittimità di comprendere, in base alla sua sola lettura, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito, enunciando la regula iuris che si sarebbe dovuta applicare.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3424 del 14 febbraio 2014. Il fatto. Un uomo chiedeva al Giudice di Pace di Cropalati il risarcimento per i danni subiti nello scontro con un autobus che invadeva la sede stradale nel senso opposto di marcia, tamponando la sua vettura nella parte anteriore. Tale domanda veniva respinta in entrambi i gradi di giudizio. L’uomo ricorre in Cassazione. Provati tutti gli elementi che giustificano la responsabilità attorea. Il ricorrente fornisce, a parere della Corte di Cassazione, una ricostruzione dei fatti all’origine del sinistro del tutto errata, volta a far ricadere la responsabilità sul conducente dell’autobus. Il Giudice di Pace, invece, ha accertato la responsabilità esclusiva dell’attore che aveva tenuto una velocità eccessiva, non commisurata alle condizioni di tempo e di luogo ridotte dimensioni della strada, illuminazione insufficiente, velocità eccessiva tenuta lungo una curva pericolosa . Le stesse forze dell’ordine, intervenute subito dopo l’incidente, avevano rilevato l’esistenza sull’asfalto di tracce di frenata dell’autovettura mentre i testimoni avevano dichiarato che la condotta dell’autista del bus era stata del tutto conforme alle ordinarie regole di prudenza su strada. Gli apprezzamenti del giudice di merito sono insindacabili in sede di legittimità. Sulla base di ciò, al Supremo Collegio preme ricordare che in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito sulla ricostruzione delle modalità dell’incidente e sul comportamento delle persone coinvolte è insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici. Inoltre, la valutazione delle prove e dell’attendibilità dei testimoni ai fini della motivazione della decisione rientra nei poteri dello stesso giudice che non è tenuto a confutare gli elementi probatori non accolti. Il ricorso per cassazione è inammissibile quando Come specificato dalla Sezioni Unite della Cassazione, il motivo di ricorso è inammissibile quando il quesito di diritto si risolve in un’enunciazione di carattere generale e astratto, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, il quale, invece, nel caso oggetto d’esame, non ha esposto riassuntivamente i fatti al giudice di merito, non ha indicato sinteticamente la regola di diritto da questi applicata e quella che si sarebbe dovuta applicare. Tenuto conto che la Cassazione ha una funzione essenzialmente nomofilattica, il giudice di legittimità deve essere posto nelle condizioni di comprendere l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e di rispondere al quesito enunciando la regola iuris . Tenuto conto di quanto appena detto, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 3 dicembre 2013 - 14 febbraio 2014, n. 3424 Presidente Berruti – Relatore Armano Svolgimento del processo A.N. ha citato in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Cropalati la Unipol Assicurazioni s.p.a., la IAS Scura s.r.l e C.S. per essere risarcito dei danni subiti nello scontro con un con un autobus, condotto da C.S., che invadeva la sede stradale nel senso opposto di marcia, urtando violentemente la vettura di sua proprietà nella parte anteriore. Il giudice di pace , ritenuto che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere integralmente alla condotta di guida dell'attore, ha rigettato la domanda. A seguito di impugnazione dell'A., il Tribunale di Rossano con sentenza del 3-1-2008 ha confermato la decisione di primo grado. Propone ricorso A.N. con tre motivi. Resiste C.S. Gli altri intimati non hanno presentato difese. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia contraddittoria motivazione circa un fatto controverso individuato nell'accertamento della posizione dell'autobus al momento dello scontro, che secondo il giudice di merito si trovava in prossimità del margine destro della carreggiata e contemporaneamente invadeva l'opposta corsia di marcia pur essendo l'intera carreggiata di mt 5,70 e l'autobus largo m 2,5. Il ricorrente contesta anche la motivazione là dove ha ritenuto esente da colpa il conducente dell'autobus sul rilievo che la piccola invasione della corsia inversa era dovuta a cause di forza maggiore. 2. Il motivo è inammissibile. Il giudice di appello ha ritenuto che fosse accertata la responsabilità esclusiva dell'A. nella produzione dell'incidente per aver tenuto una velocità eccessiva, ed in ogni caso non commisurata alle condizioni di tempo e luogo. Infatti, egli percorreva una strada di dimensioni ridotte e dotata di illuminazione insufficiente e, nell'imboccare una curva pericolosa a sinistra con visuale non libera, procedeva ad una velocità verosimilmente di molto superiore a quella consentita di 30 Km orari, e comunque non adeguata ai luoghi ed alle circostanze. Tanto risulta, secondo i giudici di merito, dai rilievi operati dalle forze dell'ordine nell'immediatezza sui luoghi e sui veicoli, per come gli stessi risultavano posizionati sulla carreggiata e per danni riportati. Ed invero gli operanti hanno rilevato l'esistenza sull'asfalto di tracce di mt. 5,60 di frenata dell'autovettura, e del resto lo stesso A. ha affermato di aver effettuato, appena visto l'autobus, una brusca frenata, perdendo in tal modo il controllo del veicolo. 3. Il giudice di appello ha escluso la responsabilità del conducente dell'autobus che era fermo al margine destro della carreggiata per quanto consentisse la ridotta dimensione della strada di montagna, perché si era accorto del sopraggiungere dell'autovettura, come risultava dai rilievi e dalle testimonianze dei testi escussi. 4. In relazione alla censura di vizio di motivazione si osserva che, come costantemente affermato da questa Corte, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici Cass. 2/03/2004, n. 4186 Cass. 25/02/2004, n. 3803 Cass. 30/01/2004, n. 1758 Cass. 05/04/2003, n. 5375 5. Inoltre la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. cass. 07/01/2009, n. 42. 6. La motivazione del giudice di appello e logica e non contraddittoria mentre la censura del ricorrente, senza segnalare effettivi punti di contraddittorietà, si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito che non è consentita in questo giudizio di legittimità. 7. Il secondo motivo denunzia violazione dell'art. 143 Codice della Strada. Viene formulato il seguente quesito di diritto se i contenuto normativo di cui all'art. 143 Codice della Strada impone, ai conducenti dei veicoli, quale condotta da tenere, solo quella di approssimarsi al margine destro della carreggiata, come ritenuto dal Giudice d'Appello, o anche quella di non invadere, quando la larghezza della strada lo consente, la corsia di marcia riservata ai veicoli provenienti dal senso opposto? 8. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell'art. 2054 c.c. Viene formulato il seguente quesito di diritto se la presunzione di responsabilità concorsuale, prevista dall'art. 2054 Cod. Civ. non puo essere superata - in presenza di una condotta di guida inosservante della prescrizione di cui all'art. 143 del Codice della Strada, in presenza di circostanze di fatto e di luoghi percepite e che non esorbitano dalla normalità e non si presentano improvvise, senza un accertamento positivo ed in concreto della condotta di guida del conducente, teso a dimostrare che il medesimo abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno - facendo esclusivo riferimento alla forza maggiore, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice dell'Appello? 9. I due motivi sono inammissibili per inadeguatezza della formulazione del quesito di diritto. In proposito le Sezioni Unite hanno insegnato che, a norma dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilita' alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo SU 6420/08 11210/08 . 10. I quesiti in considerazione sono del tutto inidonei a soddisfare i requisiti previsti dall'art. 366 bis cod. proc. civ., per la cui osservanza avrebbe dovuto compendiare a la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito b la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice c la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie Cass 19769/08 . Il tutto doveva essere esposto in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere - in base alla sola sua lettura - l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una regula iuris , Cass 2658/08 , così rispondendo al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità Cass. 26020/08 . Le spese del giudizio seguono la soccombenza P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.000,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.