In merito allo sviluppo psico-fisico della minore è competente, al fine di ottenere in presenza dei requisiti di legge un titolo temporaneo di soggiorno, il Tribunale dei Minorenni.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 6800, depositata il 19 marzo 2013. Il caso. Un cittadino straniero si vedeva intimare l’espulsione dal territorio italiano in quanto il proprio titolo di soggiorno risultava invalido, visto che risultava essere privo si reddito da lavoro. Irrilevante, secondo il Giudice di pace, sia la domanda proposta di ricongiungimento familiare che la convivenza con la figlia minore. L’uomo, quindi, propone ricorso per cassazione. Il termine per il deposito del provvedimento del GdP non è perentorio. La S.C., nel rigettare il ricorso, precisa che il termine di 20 giorni per il deposito del provvedimento del Giudice di pace, che regola attualmente il procedimento giurisdizionale avverso l’espulsione amministrativa, non ha natura perentoria e non incide sulla validità ed efficacia della decisione assunta dal Giudice di pace. Nessun titolo temporaneo? Inoltre, conclude la Cassazione, in merito allo sviluppo psico-fisico della minore è competente, al fine di ottenere in presenza dei requisiti di legge un titolo temporaneo di soggiorno, il Tribunale dei Minorenni.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 23 gennaio – 19 marzo 2013, numero 6800 Presidente Di Palma – Relatore Acierno Fatto e diritto Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex articolo 380 bis cod. proc. civ.,nel procedimento civile iscritto al R.G. 5484 del 2012. Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace di Bologna ha respinto l'opposizione all'espulsione amministrativa disposta con decreto del 22 novembre 2011. Al cittadino straniero già titolare di permesso di soggiorno valido fino al 4/3/2011 veniva revocato tale titolo con provvedimento del 30 settembre 2011, per mancanza dei requisiti reddituali. Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso in via gerarchica al Prefetto, cui seguiva il provvedimento espulsivo opposto. A sostegno della decisione assunta il Giudice di Pace rilevava che l'espulsione era legittimamente fondata sull'assenza di un valido titolo di soggiorno che quanto meno dal 2010, il B. risultava privo di reddito che dovevano reputarsi ininfluenti la proposta domanda di ricongiungimento familiare e la circostanza della convivenza con la figlia minore nata in Ucraina nel 2006 che lo stesso risultava inottemperante all'invito del Questore a lasciare l’Italia nel termine di 15 giorni dal diniego di rinnovo del preesistente permesso di soggiorno. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il B. affidandosi ai seguenti due motivi nullità del provvedimento del giudice di pace perché emesso oltre i 20 giorni dalla data di deposito del ricorso come richiesto dall'articolo 18, comma settimo, del d.lgs. numero 150 del 2011 violazione degli articolo 5, quinto comma e 28, comma 1 e 3 del d.lgs. numero 286 del 1998 nonché dell'articolo 8 della 1. 742 del 1980 per non aver ritenuto ostativa all'espulsione la presenza e il regolare soggiorno in Italia della figlia minore C B. , frequentante la scuola materna. Entrambi i motivi sono da respingere. Il primo è manifestamente infondato. Il termine per il deposito del provvedimento del giudice di pace, trasmigrato senza modifiche dall'articolo 13, ottavo comma del d.lgs. numero 286 del 1998 all'articolo 18, comma settimo del d.lgs. numero 150 del 2011, che regola attualmente il procedimento giurisdizionale avverso l'espulsione amministrativa, non ha natura perentoria e non incide sulla validità ed efficacia della decisione assunta dal giudice di pace, così come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, attraverso il seguente principio di diritto Stante il principio secondo cui la nullità degli atti processuali non può pronunciarsi in mancanza di espressa previsione normativa, l'inosservanza del termine di venti giorni stabilito dall'articolo 13, comma 8, del d. lgs. numero 286 del 1998 per il deposito del provvedimento con cui il tribunale decide l'opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero, non da luogo a nullità del provvedimento medesimo, configurandosi al riguardo un dovere di comportamento imposto al giudice, la cui violazione può assumere rilevanza solo sul piano disciplinare . Sentenza numero 28869 del 2005 Il secondo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. È inammissibile in ordine alla dedotta violazione del quinto comma dell'articolo 5 del d.lgs. numero 286 del 1998, in quanto si richiede, peraltro fornire elementi specifici aggiuntivi una riconsiderazione dei fatti già esaminati dal giudice di pace per pervenire alla propria valutazione negativi dei requisiti indicati dalla norma. È manifestamente infondato con riferimento alle esigenze connesse allo sviluppo psico fisico della minore, potendo queste valutazioni formare esclusivo oggetto di domanda ex articolo 31, terzo comma d.lgs. numero 286 del 1998 da proporre al Tribunale dei Minorenni competente al fine di ottenere in presenza dei requisiti di legge un titolo temporaneo di soggiorno Qualora i sopraindicati rilievi siano condivisi si deve, di conseguenza pervenire al rigetto del ricorso Ritenuto che nella relazione depositata non è stato esaminato il motivo relativo alla sussistenza dei requisiti reddituali necessari per il rinnovo del permesso di soggiorno la cui istanza di rinnovo era stata respinta dal Questore con decreto del 30/9/2011 cui era seguito il decreto di espulsione in data 22 novembre 2011 Ritenuta la manifesta infondatezza di tale motivo, atteso che la dedotta illegittimità del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato doveva essere fatta valere davanti al giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 6, comma 10, del d.lgs. numero 286 del 1998 mentre nell'ipotesi di permesso rilasciato per motivi familiari, il giudice competente è il tribunale ordinario e non davanti al giudice dell'opposizione all'espulsione, il quale nella specie è tenuto a verificare soltanto l'esistenza del titolo di soggiorno e non le ragioni del suo diniego Ritenuto che in ordine ai restanti motivi, affrontati nella relazione, il Collegio condivide integralmente le conclusioni ivi contenute. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.