Autotutela, accertamento bis valido

Il secondo accertamento emesso dall’ufficio, a seguito di annullamento del primo, è valido in applicazione del potere di autotutela tributaria.

La Cassazione, con l’ordinanza numero 6329 del 13 marzo 2013, ha affermato che l’emissione di un accertamento bis è possibile solo dopo l’annullamento del primo e fino a quando non è scaduto il termine decadenziale o non si è formato il giudicato sull’atto nullo. L’autotutela. L’istituto, introdotto dall’articolo 68, comma 1, DPR numero 287/92, così come modificato dal d.l. numero 564/1994, rappresenta il potere dell’amministrazione finanziaria di annullare o revocare un atto ritenuto infondato o illegittimo. Per le P.A. non vi è un obbligo specifico di agire in autotutela ogni qual volta il soggetto privato lo richieda, ma è pur vero che tale principio subisce delle eccezioni. Una di queste è rappresentata dalla materia tributaria in cui i tributi costituiscono diritti soggettivi, avendo l’obbligo di rispondere ad ogni richiesta di autotutela o ponendo in essere un potere di autotutela nel caso di atti emessi risultati invalidi. L’articolo 43, D.p.r. numero 600/73 riconosce il potere dell’ufficio di modificare l’avviso di accertamento solo quando subentrino nuovi elementi, criterio che comunque non opera nel caso in cui l’accertamento è nullo in questo caso l’AF è legittimata a correggere i propri errori, salvo che l’atto rinnovato rappresenti elusione o violazione dell’eventuale giudicato formatosi sull’atto nullo. E’ legittimo il potere di autotutela esercitato dall’AF entro i termini di decadenza per l’azione accertativa e in mancanza di un giudicato sostanziale formatosi in materia Cass. numero 4372/2011 . Il caso. Il contribuente aveva proposto ricorso avverso l’accertamento per Iva e Irap, che è stato accolto dalla CTP e confermato dalla CTR. L’ufficio ha proposto ricorso per cassazione. I giudici di legittimità, uniformandosi ad un orientamento della Suprema Corte, hanno accolto il ricorso stabilendo che per l’esercizio del potere di autotutela tributaria sono imprescindibili la mancata formazione di un giudicato o la mancata scadenza del termine di decadenza fissato per l’accertamento. L’esercizio di tale potere di autotutela può avere luogo solo entro il termine previsto per il compimento dell’atto, ma non può tradursi nell’elusione o nella violazione del giudicato eventualmente formatosi sull’atto viziato e deve essere preceduto dall’annullamento del primo atto, a tutela del diritto di difesa ed in ossequio del divieto di doppia imposizione. Primo accertamento nullo, secondo accertamento valido. Pertanto l’atto di autotutela ha ad oggetto un precedente atto di accertamento che è nullo, ed al quale si sostituisce con innovazioni che possono investire tutti gli elementi strutturali dell’atto, costituiti dai destinatari, dall’oggetto e dal contenuto e può condurre alla mera eliminazione del precedente o alla sua eliminazione ed alla sua contestuale sostituzione con un nuovo provvedimento diversamente strutturato che conserva la sua legittimità cfr. Cass. numero 15874/2009 e numero 2531/2002 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 13 febbraio - 13 marzo 2013, numero 6329 Presidente Cicala – Relatore Iacobellis Svolgimento del processo La controversia promossa da M. T. contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Agrigento numero 213/7/206 che aveva accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento numero RJI02SC00014/2005 per iva e irap relative all'anno 1999. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimato. Il relatore ha depositato relazione ex articolo 380 bis c.p.c. chiedendo l'accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l'udienza del 13/2/2013 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione. Motivi della decisione Con primo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione della decisione che si è limitata a un mero richiamo alle statuizioni contenute nella sentenza appellata senza alcuna confutazione specifica dei motivi di impugnazione articolati nell'atto di appello . La censura è infondata in quanto il giudice di appello ha argomentato nel merito diffusamente a riguardo v. pagg. 7, 8 e 9 della decisione ritenendo la esistenza di elementi indiziari semplici . Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell'articolo 43 dpr 600/73, 57 del dpr 633/72 e 2697 c.c. laddove ha ritenuto illegittimo il nuovo avviso di accertamento, sostitutivo di quello annullato dalla CTP. La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte con sentenza 22 febbraio 2002, numero 2531, secondo cui il potere di autotutela tributaria ha come autonomo presupposto temporale uno dei due seguenti fatti la mancata formazione di un giudicato o la mancata scadenza del termine decadenziale fissato per l'accertamento nonché, con la sentenza 20 novembre 2006, numero 24620 secondo cui l'esercizio di tale potere di autotutela tributaria può aver luogo soltanto entro il termine previsto per il compimento dell'atto, non può tradursi nell'elusione o nella violazione del giudicato eventualmente formatosi sull'atto viziato, e dev'essere preceduto dall'annullamento di quest'ultimo, a tutela del diritto di difesa del contribuente ed in ossequio al divieto di doppia imposizione in dipendenza dello stesso presupposto . Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sicilia. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sicilia.