Investita fuori dalle strisce: autista responsabile solo al 30%

E’ compito del giudice valutare la sussistenza delle eventuali rispettive responsabilità, tenendo presente che l’accertamento della colpa del conducente investitore non esclude, di per sé, quella del pedone, così come la dimostrazione della colpa di quest’ultimo non consente di ritenere pacifica l’assenza di colpa del conducente.

Con la sentenza numero 5399, depositata il 5 marzo 2013, la Corte di Cassazione ha così ribadito la propria giurisprudenza in tema di investimenti avvenuti fuori dalle strisce pedonali. Messa sotto fuori dalle strisce. Una signora attraversa una strada a scorrimento veloce, a doppia corsia e con illuminazione scarsa, al di fuori delle strisce pedonali. E’ esitante, delle macchine si fermano per farla passare, ma una, non capendo la situazione, supera le vetture che si stanno fermando e mette sotto la signora. Nei primi due gradi di giudizio, iniziati per la pretesa di risarcimento della donna, il conducente viene condannato al pagamento di 24mln di lire, sborsati ovviamente dall’assicurazione, essendo stata riconosciuta in capo a questo una responsabilità per l’incidente pari al 30%. Il restante 70% è da addursi in capo alla condotta della signora. Le norme del c.d.s Il codice della strada disciplina le modalità di attraversamento pedonale. L’articolo 190, comma 5, prevede che nel caso non ci siano strisce pedonali, il pedone deve dare la precedenza ai conducenti. L’articolo 191, comma 2, prevede, però, che nel caso in cui il pedone abbia già iniziato l’attraversamento, anche fuori dalle strisce, i conducenti devono consentirgli di raggiungere in sicurezza l’altro lato della strada. La donna lamenta, davanti alla Corte di Cassazione, la violazione e la falsa applicazione di questa due norme la responsabilità sarebbe tutta in capo al conducente. Partendo dalla responsabilità di una parte, si deve poi indagare quella dell’altra. La Corte rileva che corretta è stata l’interpretazione e la decisione dei giudici di merito. Ricordando la propria giurisprudenza, afferma che nel caso di responsabilità del pedone per mancata precedenza ai veicoli, in capo al conducente rimane l’onere, per essere esente da responsabilità, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, come previsto dall’articolo 2054 c.c Allo stesso modo, nel caso in cui il conducente non fornisca la prova idonea a vincere la presunzione di colpa prevista nei suoi confronti dall’articolo 2054 c.c., non è preclusa l’indagine, da parte del giudice, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, «con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l’imprudenza delle condotte del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell’articolo 1227, primo comma, c.c., con quella presunta del conducente». Non dimostrata l’assenza di strisce entro 100 metri. Le due norme del codice della strada non sono in contrasto tra loro. E’ rimasta peraltro indimostrata l’assenza di strisce pedonali entro un raggio di 100 metri. L’articolo 190, comma 2, prevede infatti che i pedoni possono attraversare fuori dalle strisce solo nel caso in cui queste siano più lontane di 100 metri. Corretta ripartizione della colpa. Quindi, la corte territoriale, ha correttamente proceduto «al riparto delle rispettive percentuali di colpa, sulla base di un corretto impianto logico-giuridico ed argomentativo». Per questo motivo la Corte di Cassazione respinge il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 febbraio – 5 marzo 2013, numero 5399 Presidente Berruti – Relatore Cirillo Svolgimento del processo 1. In data omissis E L. , mentre stava procedendo all'attraversamento di una strada al di fuori delle strisce pedonali, veniva investita da un'autovettura di proprietà degli eredi di Anumero .Sc., condotta nell'occasione da S.A., riportando gravi lesioni personali. A seguito di ciò, la L. citava in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, l'investitore e gli altri eredi di Sc.Anumero , nonché la s.p.a. HDI Assicurazioni, chiedendo il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 26 giugno 2002, dichiarava che l'incidente era da ascrivere nella misura del 70 per cento a responsabilità della L. e del rimanente 30 per cento a responsabilità di A S. , condannando quest'ultimo e la società di assicurazione al pagamento della somma di lire 24.136.000, al netto del concorso di colpa. 2. Tale pronuncia veniva confermata dalla Corte d'appello di Roma, con sentenza del 16 dicembre 2008. Osservava la Corte territoriale che dall'istruttoria svolta in primo grado erano emerse le seguenti decisive circostanze 1 l'attraversamento era avvenuto in ora serale, in prossimità di una fermata di autobus e fuori dalle strisce pedonali, su di una strada a doppia corsia e priva di illuminazione, ossia in condizioni di “quasi totale oscurità” 2 la L. era stata esitante nel completare l'attraversamento 3 mentre alcune auto si erano fermate per favorire il passaggio dei pedoni, la macchina condotta dallo S. , in fase di sorpasso, era uscita dalla fila ed aveva investito la L. . Doveva pertanto ritenersi, alla luce dell'articolo 190, comma 5, del codice della strada, che la vittima non avesse rispettato l'obbligo di dare la precedenza ai conducenti delle vetture conseguente al fatto che l'attraversamento era avvenuto fuori delle strisce. Infatti, pur stabilendo l'articolo 191, comma 2, cod. strada che, sulle strade prive di attraversamenti pedonali, i conducenti delle auto devono consentire ai pedoni che abbiano cominciato l'attraversamento di completare il passaggio, nella specie non era stato dimostrato che non vi fossero passaggi pedonali nel raggio di cento metri. Allo stesso modo, però, il conducente investitore non aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, né di aver osservato le cautele necessarie in fase di sorpasso. 3. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma propone ricorso E L. , con atto affidato ad un solo motivo. Resiste con controricorso la società di assicurazione HDI. Entrambe le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli articolo 190, comma 5, e 191, comma 2, cod. strada. Rileva la ricorrente che il conducente dell'auto investitrice avrebbe violato, nella specie, numerose norme del codice della strada e che la responsabilità dell'incidente sarebbe da considerare integralmente a suo carico. La Corte d'appello, infatti, avrebbe errato nell'applicare l'articolo 190, comma 5, anziché l'articolo 191, comma 2, citato in base a questa seconda disposizione, sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali, i conducenti delle autovetture devono consentire al pedone che ha intrapreso l'attraversamento di raggiungere il lato opposto della carreggiata in condizioni di sicurezza. Nel caso in esame, quindi, lo S. avrebbe dovuto fermarsi per consentire alla L. - che aveva cominciato ad attraversare la strada - di giungere dall'altra parte. 2. Il motivo non è fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato, anche nella vigenza del codice della strada precedente a quello oggi in vigore, che sul pedone che attraversi la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli sentenze 23 agosto 1978, numero 3950, 21 gennaio 1982, numero 401, e 20 maggio 1993, numero 5732 . Tuttavia, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo, quale che sia la gravità della colpa, non è stato ritenuto sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'articolo 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone, che intenda attraversare la strada, là dove manchino le strisce pedonali, ometta di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono ed inizi l'attraversamento distrattamente, è configurabile una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove risulti che questi abbia tenuto una velocità eccessiva o, comunque, non adeguata alle circostanze di tempo o di luogo, e non abbia rallentato o non abbia arrestato la marcia del veicolo così la sentenza 21 aprile 1995, numero 4490 . Analogamente - e, per così dire, specularmente - questa Corte ha riconosciuto che, in ipotesi di investimento di un pedone, se pure il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l'articolo 2054, primo comma, cod. civ., pone nei suoi confronti, non è preclusa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, cod. civ., con quella presunta del conducente così, nella vigenza dell'odierno codice della strada, la sentenza 8 agosto 2007, numero 17397, confermata dalla recente pronuncia 13 marzo 2012, numero 3966 . In altre parole, è compito del giudice di merito valutare la sussistenza delle eventuali rispettive responsabilità, tenendo presente che l'accertamento della colpa del conducente investitore non esclude, di per sé, quella del pedone, così come la dimostrazione della colpa di quest'ultimo non consente di ritenere pacifica l'assenza di colpa del conducente. 3. La Corte di merito si è attenuta scrupolosamente a tali criteri, dei quali ha fatto corretta applicazione. Con motivazione coerente e sostenuta da logica impeccabile essa ha evidenziato, da un lato, le numerose responsabilità della L. , colpevole di aver attraversato una strada a largo scorrimento in ora serale in condizioni di quasi totale oscurità e al di fuori delle strisce pedonali, per di più tenendo un andamento incerto dall'altro, la Corte di merito ha evidenziato la responsabilità del conducente del veicolo investitore, il quale aveva effettuato un sorpasso di un gruppo di auto che avevano rallentato la propria marcia proprio per consentire l'attraversamento dei pedoni, in tal modo investendo l'odierna ricorrente nei pressi della fermata dell'autobus. A fronte di simile ricostruzione non assume alcuna decisiva rilevanza la critica sollevata dalla ricorrente circa la necessità di fare applicazione dell'articolo 191, comma 2, anziché dell'articolo 190, comma 5, cod. strada, dal momento che le due disposizioni non sono fra loro antitetiche. La previsione secondo cui i pedoni “che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti” non è in contrasto con quella per cui sulle strade prive di attraversamenti pedonali “i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza” né può essere taciuto che la sentenza impugnata ha anche avuto cura di precisare che, nella specie, non era dimostrato il presupposto della mancanza di attraversamenti pedonali entro un raggio di cento metri v. articolo 190, comma 2, cod. strada . La Corte d'appello, quindi, non ha fatto altro che procedere al riparto delle rispettive percentuali di colpa, sulla base di un corretto impianto logico-giuridico ed argomentativo. A fronte di simile motivazione le doglianze contenute nel ricorso si risolvono nel tentativo di ottenere da questa Corte di legittimità una nuova e non consentita ricostruzione dei fatti, finalizzata al raggiungimento di un esito più favorevole alla ricorrente. 4. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto ministeriale 20 luglio 2012, numero 140, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.