L’inerzia di uno Stato nel restituire al padre le figlie rapite dalla madre viola le norme comunitarie e la Cedu

Riscontrata una violazione dell’articolo 8 Cedu per la deroga al Regolamento 2201/2003/CE R 2201/03 ed alla Convenzione dell’Aja del 1980 le autorità ungheresi erano restate inerti, pur riconoscendo l’illiceità della sottrazione delle minori affidate da una Corte italiana in esclusiva al padre. Padre e figlie hanno adito sia la CEDU che la CGUE per denunciare la lesione dei loro diritti di visita ed al rapporto padre-figlie. Liquidati euro 12.500 per danni morali e spese di lite, oltre accessori di legge.

È quanto deciso dalla CEDU sez. II Cavani ed altre c. Ungheria del 28 ottobre 2014. Il caso. Nel 2003 e nel 2004 nacquero le figlie duplice cittadinanza nel giugno 2004 la madre le riportò in Ungheria, sua patria e da allora le ha nascoste rifiutandone la restituzione. Iniziò una battaglia legale con richieste di separazione avanzate, quasi contemporaneamente, a Modena ed a Budapest in entrambi i paesi si declamò l’illiceità della custodia da parte della donna ed il 28/11/05 il Trib. Modena affidò le minori in esclusiva al padre caso raro . Le Corti e la polizia magiare, pur avendo riconosciuto l’indebita sottrazione, non agirono e rilasciarono subito la donna dopo l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, perché ritennero che le bimbe avessero bisogno delle cure materne, vista la tenera età. Nel 2011 le comminarono «l’ammenda pari a 200 giorni» pena troppo mite. Le condanne penali per sottrazione di minore sono state annullate dalla S.C. perché l’uomo, per rasserenare il clima e riaverle, ritirò la denuncia tutte decisioni prese in contumacia. Infine dal 2/5/12 è pendente una lite presso la CGUE sulla violazione del R 2201/03 relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e sulla responsabilità genitoriale. L’8 novembre 2012 la preside della loro scuola adì le autorità, interessando i servizi sociali, per ottenere la loro tutela, ma non si ravvisò alcun loro pericolo. Nell’agosto 2013 fu ritirato l’ordine di esecuzione forzata contro la madre perché aveva raggiunto un accordo col padre le bimbe avrebbero vissuto con lei e lui aveva diritto di visita. Ciò non ha evitato la condanna. Quadro normativo. Rinviando al testo per le leggi magiare, si ricordi che l’articolo 2 R 2201/03 chiarisce che per «”illecito trasferimento o mancato” si intende la rimozione o il mantenimento di un minore a quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e b se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L'affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quanto uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente ad una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell'altro titolare della responsabilità genitoriale». Le autorità del Paese ove è stato portato illegalmente il minore devono attivarsi per dare esecuzione alle sentenze che ne ordinano il rimpatrio non possono rifiutarsi e l’ottemperanza non richiede particolari formalità articolo 10, 11, 21, 23 e 40-47 . L’articolo 23 prevede l’unica eccezione a queste regole se la decisione è stata emessa in contumacia o non le è stata notificata non può essere eseguita, anche se tutto deve essere fatto nel supremo interesse del minore ad avere un rapporto e regolari incontri col padre, per il suo corretto sviluppo psico-fisico. Ciò non vale se il contumace l’accetta inequivocabilmente. Questi oneri sono ribaditi dalla Convenzione dell’Aja del 1980 recepita dall’Ungheria con la L. numero 14/86 che esclude il dovere di ottemperanza all’ordine di restituzione solo se ciò può nuocere gravemente al minore o se si trovasse a vivere in una situazione intollerabile e lesiva della sua incolumità fisica e mentale articolo 3, 12, 13 e 16 . La causa pendente presso la CGUE non impedisce il vaglio della CEDU. Infatti non è considerata come «un’altra istruttoria o transazione internazionale» la lite è ricevibile ex articolo 35 Cedu Karoussiotis v. Portogallo del 1/1/11 . Violazione dell’articolo 8 nei casi di international child abductionumero L’articolo 8 tutela la privacy e la serenità familiare contro azioni arbitrarie di uno Stato il genitore, cui è stato sottratto il figlio, ha diritto ad assumere tutte le misure atte alla sua restituzione, lo Stato in cui è detenuto illegalmente ha l’onere di restituirlo rapidamente entro e non oltre 6 settimane , facilitare la loro riunione e fornire spiegazioni Piazzi v. Italia del 2/11/10 . Ogni caso deve essere valutato a sé e si deve sempre tenere conto del supremo interesse al benessere del bambino, leso nel nostro. L’Ungheria è venuta meno a questi doveri di protezione internazionale non sono opponibili le citate eccezioni e quindi è stata condannata per questa negligente inerzia, per non aver interessato i servizi sociali e per aver taciuto informazioni utili a localizzarle.

PP_INTERN_14CEDU_milizia_s_2