Trasparenza fiscale, ok esercitare l’opzione con la vecchia comunicazione

Con la Risoluzione numero 80/E di ieri l’Agenzia delle Entrate consente a tutti coloro che non siano tenuti, per il 2015, a presentare il Modello Unico 2015 SC, di continuare ad utilizzare la vecchia comunicazione, approvata con provvedimento del 4 agosto 2004.

Anche le società neocostituite possono optare per la trasparenza fiscale. La società di capitali costituita nel 2015 ovvero divenuta tale, a seguito di trasformazione, nel 2015 può optare per il regime della c.d. trasparenza fiscale a mezzo del vecchio modello di comunicazione approvato con provvedimento del 4 agosto 2004. Non dovendo presentare, infatti, per il 2015, il Modello Unico 2015 SC, a tali soggetti non si applica la nuova disposizione contenuta nel Decreto Semplificazioni che impone di esercitare l’opzione «con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione» articolo 16, d.lgs. numero 175/2014 . A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione numero 80/E di ieri con cui viene anche data notizia della prossima approvazione di un modello “Comunicazioni per regimi Tonnage tax, Consolidato e Trasparenza” da utilizzare in tutte le ipotesi di comunicazioni diverse dall’opzione come variazioni del gruppo, interruzione del regime, perdita di efficacia, etc. ovvero quando non è possibile utilizzare il Modello Unico di dichiarazione società neocostituite o trasformate . Il chiarimento a seguito di un interpello. L’indicazione è fornita in risposta ad un interpello presentato da una società di persone trasformatasi in s.r.l. dal 1° gennaio 2015 la neonata società di capitali, intenzionata ad optare per il regime di trasparenza fiscale ex articolo 115 e 116 T.U.I.R., ma tenuta a presentare ancora il Modello Unico 2015 SP che ospita il quadro OP, ma solo per scegliere il regime Tonnage tax , ottiene dall’Agenzia il via libera ad utilizzare la vecchia comunicazione. fonte www.fiscopiu.it

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