L’interesse dello Stato prevale sul creditore rispetto al bene confiscato, ma solo prima dell’aggiudicazione

Nel conflitto tra l’interesse del creditore a soddisfarsi sull’immobile ipotecato e quello dello Stato a confiscare i beni, che siano frutto o provento di attività mafiosa, deve prevalere il secondo, onde è inopponibile allo Stato l’ipoteca iscritta su di un bene immobile confiscato, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, prima che ne sia stata pronunciata l’aggiudicazione nel procedimento di espropriazione forata, in virtù della norma di diritto transitorio prevista dall’art. 1, comma 194, legge 24 dicembre 2012, n. 228.ÂÂ

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23428 del 16 ottobre 2013, richiamando il principio di diritto di recente affermato con le sentenze delle Sezioni Unite del maggio 2013 nn. 10532, 10533 e 10534 affronta nuovamente la delicata problematica del rapporto tra confisca penale ed ipoteca iscritta sul bene confiscato, con particolare attenzione alla questione, parzialmente già risolta con la pronuncia del 7 ottobre 2013, n. 22418, al rapporto tra interesse del creditore e interesse dello Stato a disporre di un bene confiscato, alla luce dei più recenti interventi normativi in materia. Il caso. La Corte di Appello di Roma, con la pronuncia oggetto di gravame, aveva all’epoca rigettato il ricorso promosso dalla Agenzia delle Entrate nei confronti dalla sentenza del Tribunale di Roma, il quale aveva rigettato l’opposizione di terzo – promossa dalla Agenzia dell’Entrate – relativamente ad un procedura esecutiva in tale giudizio, l’Agenzia delle Entrate sosteneva l’inesistenza del diritto del creditore procedente di promuovere l’esecuzione, in quanto l’immobile pignorato era stato oggetto di confisca ex lege 575/1965. Sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano ritenuto rilevante l’anteriorità della costituzione del diritto reale di garanzia sull’immobile oggetto di esecuzione, rispetto all’instaurazione del procedimento conclusosi con la confisca e ritenendo, quindi, legittima la procedura esecutiva così azionata. La Cassazione, all’esito di un esame della normativa in questione, accoglie il ricorso e rimette la causa innanzi alla Corte territoriale, affinchè verifichi il regime di eventuale opponibilità dell’ipoteca allo Stato, proprio in forza delle mutate previsioni di legge, come di seguito illustrate. Confisca penale ed ipoteca quali problemi? Con le decisioni n. 10532, 10533 e 10534 del 7 maggio 2013 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - unitamente alla più recente pronuncia del 7 ottobre 2013, n. 22418 del S.C. in forma ordinaria - i Giudici di Piazza Cavour hanno cercato di risolvere i molteplici problemi esistenti, in un contesto normativo assai frammentario, tra confisca penale ed ipoteca, ed in particolare a quali condizioni debbono sussistere perché l’ipoteca sia opponibile allo Stato b se la competenza a risolvere il conflitto tra creditore ipotecario e Stato spetti al giudice civile o penale c a chi spetti provare l’eventuale buona o mala fede del terzo creditore ipotecario, nel senso se spetti al terzo, che intenda conservare il diritto reale di garanzia, provare la propria estraneità al sodalizio mafioso ovvero se spetti allo Stato, per opporsi all’esercizio di tale diritto, provare la male fede del terzo. L’intervento della legge di stabilità 2013. La materia è stata oggetto di un importante intervento normativo ad opera della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Legge di stabilità 2013 , applicabile alle misure di prevenzione disposte anteriormente all’entrata in vigore del Codice antimafia, vale a dire il 13 ottobre 2011. In particolare, suscitano interesse, per quanto di rilievo in questa sede, le modifiche introdotte nell’art. 1, commi 194-205 si prevede che, nel caso in cui sia già avvenuta la confisca, nessuna azione esecutiva possa essere iniziata o proseguita, con estinzione dei pesi e degli oneri iscritti o trascritti anteriormente alla confisca. Nel caso di ipoteca costituita anteriormente alla trascrizione del pignoramento, spetta al creditore ipotecario una particolare azione nei confronti dell’amministrazione statale – agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – la quale dovrà predisporre, analogamente che nelle procedure concorsuali, un piano di riparto tra i creditori ammessi. Azioni esecutive e confisca quando la nuova disciplina La nuova disciplina poc’anzi esposta si applica ai procedimenti di prevenzione ancora disciplinati dalla legge n. 575/1965, introducendo un’inibitoria delle azioni esecutive sui beni confiscati, in forza del tenore letterale dell’art. 1, comma 194, l. 228/2012, per il quale a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all’esito dei procedimenti di prevenzione non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive . Confisca disposta prima del 1° gennaio 2013 Come riferito dalla sentenza in commento, infatti, lo spartiacque è fissato dalla data del 1° gennaio 2013. La normativa vigente, infatti, compie una selezione a seconda che alla data del primo gennaio 2013 il bene confiscato sia stato assoggettato a procedura esecutiva, ma non sia stato ancora aggiudicato o trasferito, ovvero vi siano stati il trasferimento e l’aggiudicazione, anche in via provvisoria. Come visto sopra, infatti, sui beni oggetto della procedura di prevenzione che alla data predetta siano stati già confiscati, ma non ancora aggiudicati, non solo non possono essere iniziate o proseguite a pena di nullità , azioni esecutive, ma gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni, anteriormente alla confisca sono estinti di diritto art. 1, comma 197, legge n. 228/2012 . La Cassazione, al riguardo, rimette la decisione alla Corte di Appello in modo tale che quest’ultima possa effettivamente esaminare la fattispecie, onde verificare se, proprio relativamente alla data del primo gennaio 2013, siano intervenuti l’aggiudicazione o il decreto di trasferimento, come richiesto dalla normativa transitoria, applicabile nel caso di specie. e confisca disposta dopo il 1° gennaio 2013. La disposizione di cui sopra, invece, non si applica quando, alla data del 1° gennaio 2013, il bene è stato già trasferito o aggiudicato anche in via provvisoria ovvero quando è costituito da una quota indivisa già pignorata art. 1, comma 195, legge 228/2012 in tale eventualità, infatti, il processo esecutivo prosegue con la distribuzione del ricavato da parte del giudice dell’esecuzione, nel rispetto dei diritti di prelazione dei creditori concorrenti, ma con il limite di cui al comma 203, il quale prevede che le somme residue siano versate presso un fondo unico di giustizia. Sul rapporto tra ipoteca e confisca come e perché . Come già rilevato, quindi, dalle pronunce a sezioni unite più volte richiamate in precedenza, fatta eccezione per le ipotesi in cui il bene confiscato sia stato oggetto di trasferimento o aggiudicazione prima del primo gennaio 2013, la giurisprudenza ha risolto nel senso della prevalenza della misura di prevenzione patrimoniale il quesito relativo ai rapporti ipoteca – confisca, indipendentemente dal dato temporale. E ciò è confermato dal fatto che è comunque prevista l’estinzione di diritto degli oneri e pesi iscritti o trascritti tra cui, di certo, l’ipoteca, il sequestro conservativo ed il pignoramento. Prevale l’interesse dello Stato o l’interesse del creditore ipotecario sui beni confiscati? In linea di principio, quindi, può senz’altro affermarsi che, nel conflitto tra l’interesse del creditore a soddisfarsi sull’immobile ipotecato e quello dello Stato a confiscare i beni – in ciò si conferma l’orientamento già espresso dalla Cassazione con le pronunce a sezioni unite di cui sopra -ÂÂ che siano frutto o provento di attività mafiosa, deve prevalere il secondo, onde è inopponibile allo Stato l’ipoteca iscritta su di un bene immobile confiscato, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, prima che ne sia stata pronunciata l’aggiudicazione nel procedimento di espropriazione forzata, in virtù della norma di diritto transitorio prevista dall’art. 1, comma 194, legge 24 dicembre 2012, n. 228, sopra citata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 25 settembre – 16 ottobre 2013, n. 23428 Presidente Finocchiaro – Relatore Barreca Svolgimento del processo La Corte d'Appello di Roma, con sentenza depositata in data 14 novembre 2011, ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia del Demanio nei confronti di E B., debitrice esecutata, nonché del Credito Fondiario e Industriale FONSPA SpA quindi, della cessionaria International Credit Recovery 6 S.r.l. e del San Paolo IMI S.p.a., creditori, rispettivamente, pignorante ed intervenuto nella relativa procedura esecutiva immobiliare, avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva rigettato l'opposizione di terzo all'esecuzione proposta dell'Agenzia, poi appellante. L'opponente aveva chiesto accertarsi l’inesistenza del diritto dell'esecutante di procedere sull'immobile pignorato, essendo stato lo stesso oggetto di confisca ex L. n. 575 del 1965, con decreto del Tribunale di Napoli del 4 dicembre 1995, confermato dalla Corte d'Appello e dalla Corte di Cassazione. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno ritenuto rilevante l'anteriorità della costituzione del diritto reale di garanzia sull'immobile oggetto di esecuzione, rispetto all'instaurazione del procedimento conclusosi con il provvedimento di confisca, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni civili della Corte di Cassazione, ed in particolare Cass. n. 16227/03 e Cass. n. 845/07. Avverso questa sentenza l'Agenzia del Demanio e l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata hanno proposto ricorso affidato a due motivi. Sagrantino Italy S.r.l. già Minerva S.r.l., cessionaria dei crediti di International Credit Recovery 6 Sri, a sua volta cessionaria dei crediti del Credito Fondiario e Industriale FONSPA SpA , e, per essa, quale mandataria per procura speciale indicata in atti, la PRELIOS CREDIT SERVICING S.p.A. già Pirelli Re Credit Servicing S.p.A., ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2878 cod. civ. e dell'art. 2742 cod. civ. in combinato disposto con l'art. 2 ter della legge 575 del 1965, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ Il motivo è fondato sulle ragioni già esposte dalle Sezioni penali della Corte di Cassazione, da ultimo con la sentenza della sezione prima del 29 aprile - 27 luglio 2010 n. 29378, e vi si sostiene l'onere del terzo titolare di un diritto di godimento o di garanzia sull'immobile oggetto di confisca di provare la propria buona fede, pena l'estinzione del proprio diritto. Si aggiunge che tale prova dovrebbe essere fornita, non in sede civile, bensì in sede di incidente di esecuzione previsto dall'art. 2 ter della legge n. 575 del 1965, oggi modificato dal d.l. n. 4 del 2010, convertito nella legge n. 50 del 2010. Il motivo prosegue con la critica all'interpretazione data dalla sentenza di merito, e dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, alla norma dell'art. 2878 cod. civ., sia in riferimento al disposto dell'art. 2742 cod. civ. che in riferimento alle norme della legge n. 575 del 1965 e della legge n. 646 del 1982 si conclude con l'affermazione che il regime giuridico dei beni confiscati debba essere assimilato a quello dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile. Vengono svolte quindi ulteriori considerazioni - non più rilevanti, come si dirà - sui rimedi offerti dall'ordinamento a tutela del terzo di buona fede, titolare di diritti di garanzia. 1.1.- Col secondo motivo di ricorso è dedotto il vizio di omessa motivazione sulla buona fede del creditore procedente ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ Secondo le ricorrenti, la buona fede erroneamente non sarebbe stata oggetto di accertamento da parte della Corte d'Appello, che ha ritenuto la prevalenza dell'ipoteca sulla confisca esclusivamente in base al dato temporale dell'anteriorità dell'iscrizione ipotecaria rispetto alla misura di prevenzione, senza neppure motivare sulla ritenuta ricorrenza della buona fede. 2.- I motivi, da prendersi in considerazione congiuntamente, vanno accolti, per le ragioni di cui appresso. Le Sezioni Unite di questa Corte sono di recente intervenute, con diverse pronunce, tra cui, oltre alla sentenza n. 10532/13 da cui è tratta la massima che esprime il principio di diritto da applicarsi al ricorso in esame , anche la sentenza n. 10534/13 pronunciata nel giudizio introdotto con ricorso n. 23411/10, pendente tra le medesime parti del presente giudizio , sul tema dei rapporti tra ipoteca e confisca penale, onde risolvere i contrasti di giurisprudenza su molteplici aspetti della disciplina, ed in particolare sulle condizioni che debbono sussistere perché l'ipoteca sia opponibile allo Stato se la competenza a risolvere il conflitto tra creditore ipotecario e Stato spetti al giudice penale o civile a chi spetti provare l'eventuale buona o mala fede del terzo creditore ipotecario vale a dire se spetti al terzo, che intenda conservare il diritto reale di garanzia, provare la propria estraneità al sodalizio mafioso ovvero se spetti allo Stato, per opporsi all'esercizio di tale diritto, provare la mala fede del terzo. Nella sentenza si da atto che la legge 24 dicembre 2012, n. 228 [recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013 ] ha introdotto, nell'art. 1, commi 189-205, importanti novità in materia di sequestro, confisca, gestione ed alienazione dei beni nella disponibilità di appartenenti ad organizzazioni mafiose. Dopo aver rilevato che i temi in esame, relativi alla sorte dei diritti vantati dal creditore garantito da ipoteca su un bene colpito da una misura di prevenzione c.d. antimafia sono affrontati dai commi 194 - 205 dell'art. 1 della legge n 228 del 2012 che disciplinano i rapporti ed i conflitti tra lo Stato confiscante di beni nella disponibilità della criminalità organizzata, da un lato, ed i creditori garantiti da ipoteca iscritta sui suddetti beni, i creditori pignoranti ed i creditori intervenuti nel giudizio di esecuzione forzata, dall'altra , le Sezioni Unite hanno compiuto un esame preliminare di queste norme, in considerazione della rilevanza degli effetti che provocano sui giudizi in corso. Per tale esame non può che farsi rinvio integrale alla motivazione delle sentenze predette. 2.1.- Ai fini della presente decisione, è sufficiente osservare che la nuova disciplina si applica ai procedimenti di prevenzione ancora disciplinati dalla legge n. 575 del 1965 ed introduce un'inibitoria delle azioni esecutive sui beni confiscati, prevedendo al comma 194 dell'art. 1 che a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive . Lo spartiacque è quindi fissato alla data del 1 gennaio 2013. Per i beni confiscati ai sensi della legge n. 575 del 1965, la normativa compie una selezione a seconda che alla data del 1 gennaio 2013 il bene confiscato sia stato assoggettato a procedura esecutiva, ma non sia stato ancora aggiudicato o trasferito, ovvero vi siano stati il trasferimento o l'aggiudicazione, anche in via provvisoria. Infatti, sui beni oggetto della procedura di prevenzione che alla data predetta siano già stati confiscati, ma non ancora aggiudicati, non solo non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive art. 1, comma 194, legge n. 228 del 2012 , ma gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni . anteriormente alla confisca sono estinti di diritto art. 1, comma 197, legge n. 228 del 2012 . Invece, la predetta disposizione non si applica quando, alla data del 1 gennaio 2013, il bene è stato già trasferito o aggiudicato anche in via provvisoria ovvero quando è costituito da una quota indivisa già pignorata art. 1, comma 195, della legge n. 228 del 2012 in tale ultima eventualità, il processo esecutivo prosegue con la distribuzione del ricavato da parte del giudice dell'esecuzione, nel rispetto dei diritti di prelazione dei creditori concorrenti, ma con il limite di cui al comma 203, richiamato dal comma 196 dello stesso art. 1 cit., il quale prevede altresì che le somme residue sono versate al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 204 . Orbene, come rilevato dalle Sezioni Unite, con la previsione del comma 197, il legislatore - fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 195, vale a dire per le ipotesi in cui il bene confiscato sia stato oggetto di trasferimento o di aggiudicazione prima del 1 gennaio 2013 - ha risolto, nel senso della prevalenza della misura di prevenzione patrimoniale, il quesito relativo ai rapporti ipoteca -confisca, indipendentemente dal dato temporale. È stata infatti prevista l'estinzione di diritto degli oneri e pesi iscritti o trascritti, tra cui, di certo, l'ipoteca, il sequestro conservativo ed il pignoramento. Lo Stato, a seguito dell'estinzione di diritto dei pesi e degli oneri iscritti o trascritti prima della misura di prevenzione della confisca, acquista perciò il bene confiscato libero dai pesi e dagli oneri, pur iscritti o trascritti anteriormente alla misura di prevenzione. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che il legislatore, superando la condivisa opinione della giurisprudenza civile e penale sulla natura derivativa del titolo di acquisto del bene immobile da parte dello Stato a seguito della confisca, abbia inteso ricomprendere questa misura nel solco delle cause di estinzione dell'ipoteca disciplinate dall'art. 2878 c.c È stato perciò affermato il seguente principio di diritto Nel conflitto tra l'interesse del creditore a soddisfarsi sull'immobile ipotecato e quello dello Stato a confiscare i beni, che siano frutto o provento di attività mafiosa, deve prevalere il secondo, onde è inopponibile allo Stato l'ipoteca iscritta su di un bene immobile confiscato, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, prima che ne sia stata pronunciata l'aggiudicazione nel procedimento di espropriazione forzata, in virtù della norma di diritto transitorio prevista dall'art. 1, comma 194, della legge 24 dicembre 2012, n. 228” Cass. S.U. n. 10532/13 . 3.- Alla stregua di tale ultimo principio di diritto e delle norme sopra richiamate va deciso il presente ricorso. Nel caso di specie, la misura della confisca è stata disposta con decreto del Tribunale di Napoli del 4.12.1995 - 4.3.1996 essendo intervenuta prima del 13 ottobre 2011, essa è soggetta alla legge n. 575 del 1965 e perciò alla disciplina transitoria di cui all'art. 1 commi 194-205 della legge n. 228 del 2012. La sentenza impugnata con il ricorso per cassazione ha risolto la questione dell'opponibilità dell'ipoteca iscritta anteriormente alla misura di prevenzione patrimoniale ed è pervenuta al rigetto dell'opposizione di terzo all'esecuzione proposta basandosi sul solo dato temporale. Questa statuizione va cassata in ragione delle norme sopravvenute. Il ricorso va, quindi, accolto. La causa di opposizione di terzo va rinviata alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, la quale, sulla base dell'art. 1, commi 194 e segg., della legge 24.12.2012 n. 228, dovrà esaminare la fattispecie, con gli opportuni accertamenti sullo stato della procedura esecutiva onde verificare se siano intervenuti l'aggiudicazione o il decreto di trasferimento, avuto riguardo alla data del 1 gennaio 2013 , anche al fine di valutare l'eventuale permanere dell'interesse del terzo a coltivare l'opposizione proposta. 4.-1 contrasti di giurisprudenza che hanno indotto alla rimessione della questione alle Sezioni Unite e la sopravvenienza al ricorso delle norme da applicarsi al caso di specie costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei pregressi gradi di merito e del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione. Compensa le spese dei gradi di merito e del giudizio di cassazione.