Quando opera la presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze relative all’immobile acquistato?

La presunzione di trasferimento, all'acquirente dell'immobile, delle relative accessioni e pertinenze - posta dal D.P.R. 26 aprile 1986, numero 131, articolo 24, comma 1, - non opera quando dall'atto di vendita siano espressamente escluse le une o le altre ovvero emergano concreti elementi per identificare nell'acquirente l'artefice della costruzione o della destinazione pertinenziale, con contestuale rinuncia dell'alienante al diritto di accessione.

Tale principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza numero 17830, del 17 ottobre scorso. Il caso. Il giudice di merito tributario ha accolto la pretesa erariale ai fini dell’imposta di registro omettendo di considerare la circostanza che dall'atto di compravendita del 22/12/1983 era stato espressamente escluso il fabbricato, realizzato in data anteriore dal contribuente e dalla stesso abitato come documentato dal certificato di residenza e dalla bollette relative alle utenze Enel Sip ed acqua potabile. Nell’accogliere le doglianze del contribuente, il giudice di legittimità ha osservato che la CTC, pur dando atto della presenza di un contratto preliminare del 1976 e del successivo atto di compravendita del 1983, afferma che «l'accertamento erariale doveva tener conto della situazione riscontrata» senza alcuna motivazione in ordine alla circostanza che dall'atto pubblico era espressamente escluso il fabbricato esistente, nonché degli ulteriori elementi addotti a sostegno del proprio assunto. Presunzione di trasferimento di accessioni e pertinenze. In materia di imposta di registro, la presunzione di trasferimento, all'acquirente dell'immobile, delle relative accessioni e pertinenze - posta dall'articolo 24, primo comma, d.P.R. 26 aprile 1986 numero 131 - non opera quando dall'atto di vendita siano espressamente escluse le une o le altre ovvero emergano concreti elementi per identificare nell'acquirente l'artefice della costruzione o della destinazione pertinenziale, con contestuale rinuncia dell'alienante al diritto di accessione. Costituisce principio consolidato l'affermazione secondo cui ai fini dell'imposta di registro, nel caso di trasferimento di un suolo, la presunzione prevista all'articolo 24, d.P.R. numero 131/1986 di trasferimento delle accessioni all'acquirente dell'immobile, salvo che siano state escluse espressamente, comporta il trasferimento anche del fabbricato costruito sul suolo, e non può ritenersi vinta quando si dimostri che il fabbricato è stato costruito dall'acquirente, atteso che il fabbricato costruito sul suolo appartiene, per il principio di accessione di cui all'articolo 934 c.c., al soggetto che risulta formalmente proprietario di quest'ultimo, a meno che non si dimostri con atto scritto avente prova certa che è stato tempestivamente costituito un diritto di superficie a vantaggio del futuro acquirente della proprietà Sent. numero 22725 del 23 ottobre 2006 della Corte Cass., Sez. tributaria . Inoltre, in virtù del citato articolo 24, nei trasferimenti immobiliari le accessioni si presumono trasferite all'acquirente dell'immobile, a meno che esse non siano state espressamente escluse dalla vendita. Nel caso di vendita di un terreno, quindi, l'imposta di registro deve essere applicata anche in relazione al fabbricato esistente sul suolo per il principio di accessione di cui all'articolo 934 c.c. , infatti, il fabbricato costruito sul suolo appartiene al soggetto che risulta formalmente proprietario di quest'ultimo, a meno che con lo stesso atto di trasferimento del suolo il venditore non abbia riservato a se stesso o ad altri la proprietà del fabbricato, costituendo così sull'immobile alienato un diritto di proprietà superficiaria a favore proprio o di terzi, ai sensi dell'articolo 952 c.c

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 27 settembre - 17 ottobre 2012, numero 17830 Presidente Cicala – Relatore Iacobellis Svolgimento del processo La controversia promossa da G.C., M. G., M.F., V.A.M. contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l'accoglimento del ricorso proposto dalla Agenzia contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria di Agrigento numero 11 del 16/1/1990. Il ricorso proposto da G.C., M. G. e M.F. - Rg. 5078/2011 - si articola in due motivi il ricorso proposto dalla V. - RG. 10189/2011 - si articola in due motivi. Resiste in entrambi con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex articolo 380 bis c.p.c Il presidente ha fissato l'udienza del 27/9/2012 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione. Motivi della decisione Ai sensi dell'articolo 335 c.p.c. le distinte impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza vanno riunite. Con primo motivo G.C., M.G. e M.F. assumono la violazione dell'articolo 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, la violazione del principio del giudicato interno e la insufficiente motivazione. Con secondo motivo i ricorrenti assumono la violazione del D.P.R. numero 131 del 1986, articolo 24 laddove la CTC non ha tenuto conto che il fabbricato oggetto di imposizione era stato espressamente escluso dall'atto di vendita nonchè la insufficiente motivazione su fatto controverso. La V., con primo motivo di ricorso assume la omessa e insufficiente motivazione della decisione la CTC avrebbe omesso di considerare la circostanza che dall'atto di compravendita del 22/12/1983 era stato espressamente escluso il fabbricato, realizzato in data anteriore dalla V. e dalla stessa abitato come documentato dal certificato di residenza e dalla bollette relative alle utenze Enel Sip ed acqua potabile. Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. numero 131 del 1986, articolo 24. La CTC nell'affermare che l'accertamento erariale doveva tenere conto della situazione riscontrata avrebbe violato i principi espressi da questa Corte in materia di imposta di registro Sez. 5, Sentenza numero 19954 del 14/10/2005 , secondo cui la presunzione di trasferimento, all'acquirente dell'immobile, delle relative accessioni e pertinenze - posta dal D.P.R. 26 aprile 1986, numero 131, articolo 24, comma 1, - non opera quando dall'atto di vendita siano espressamente escluse le une o le altre ovvero emergano concreti elementi per identificare nell'acquirente l'artefice della costruzione o della destinazione pertinenziale, con contestuale rinuncia dell'alienante al diritto di accessione. Inammissibili per difetto di autosufficienza sono le censure di ultrapetizione e di violazione del giudicato interno in assenza della trascrizione del contenuto degli atti dai quali desumere gli assunti vizi. Fondate sono le censure di violazione di legge e di insufficiente motivazione. Nel condividere i principi affermati da questa Corte con le sentenze Sez. 5, numero 19954 del 14/10/2005 Sez. 5, numero 9493 del 21/04/2010 si rileva che la CTC, pur dando atto della presenza di un contratto preliminare del 1976 e del successivo atto di compravendita del 1983, afferma che l'accertamento erariale doveva tener conto della situazione riscontrata senza alcuna motivazione in ordine alla circostanza che fa. dall'atto pubblico era espressamente escluso il fabbricato esistente, nonchè degli ulteriori elementi addotti dalla V. a sostegno del proprio assunto. Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, alla CTR della Sicilia. P.Q.M. La Corte, riunito al presente il ricorso R.G. numero 10189, li accoglie nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, alla CTR della Sicilia.