Con la circolare numero 54 dell’11 ottobre l’Inail tira le somme il limite temporale per l’operatività del vincolo solidale che lega committente e appaltatore per i premi assicurativi in materia di appalti di opere o di servizi corrisponde a due anni.
Quadro Normativo. La responsabilità solidale negli appalti è contenuta nell’articolo 29 d.lgs 10 settembre 2003, numero 276, come di recente modificato e integrato e nell’articolo 35, comma 28, d.l. 4 luglio 2006, numero 223.L’articolo 1655 c.c. definisce l’appalto come il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. Pertanto gli elementi che connotano la fattispecie, qualificandola come appalto sono l’organizzazione dei fattori produttivi, l’assunzione del rischio economico e un ampio margine di autonomia dell’appaltatore rispetto al committente. Trattamento previdenziale e assicurativo. L’articolo 29, comma 2, d.lgs. numero 276/2003, sancisce che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali, il committente risponde in solido con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori sia per i trattamenti retributivi che per i contributi previdenziali e assicurativi. La disciplina prevista dall’articolo 35, comma 28, D.L. numero 223/2006, con riferimento al solo appaltatore, si applica, invece, ai premi assicurativi esclusivamente fino al 28 aprile 2012. Fino a tale data il vincolo di solidarietà cui egli è assoggettato né ha limiti economici, né èsoggetto al termine di decadenza di due anni, con conseguente applicazione del termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge per i premi assicurativi. A partire del 29 aprile 2012, l’ambito applicativo di detta norma riguarda il solo regime fiscale col relativo versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto sono chiamati in responsabilità solidale il committente e l’appaltatore. Premi Inail. Il committente risponde in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori e l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore per l’intero importo del premio dovuto, con esclusione, a partire dal 10.02.2012, delle sanzioni civili.Dal campo di applicazione esulano i committenti persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o professionale, nonché i committenti pubblici. Per quanto concerne le somme per le quali il committente è chiamato a rispondere in solidarietà, ilMinistero del lavoro ha precisato che, a seguito della modifica legislativa intervenuta con ild.l. numero 5/2012 , il regime di solidarietà non si applica alle sanzioni civili ma continua ad applicarsialle somme dovute a titolo di interessi moratori sul debito assicurativo, «nascenti su tale debito una voltaraggiunta l’entità massima prevista della sanzione civile, considerata la portata generale dell’articolo 1294c.c. ed in mancanza, sul punto, di una previsione contraria della legge». Ampia gamma di soggetti beneficiari. Il vincolo della solidarietà tutela non solo i lavoratori subordinati ma anche quelli impiegati nell’appalto con altre tipologie contrattuali ad es. collaboratori a progetto , nonché quelliin nero, purché impiegati direttamente nell’opera e nel servizio oggetto dell’appalto. Il vincolo della solidarietà viene meno dopo due anni dalla cessazione dell’opera tale limite si riferisce al contratto di appalto tra committente e appaltatore e pertanto, nell'ambito dei rapporti tra appaltatore e subappaltatore, decorre dalla cessazione dei lavori del subappaltatore. La norma è di particolare rilevanza per gli appalti che durano molti anni, durante i quali si susseguono diversi subappaltatori. Vademecum per il personale ispettivo. In tutti i casi di accertata solidarietà nell’obbligazione derivante dall’applicazione delle norme sopra richiamate, il personale ispettivo è tenuto a redigere, in procedura di vigilanza ispettiva nei confronti dell’obbligato solidale, la relativa comunicazione di responsabilità solidale, con specifico richiamo alla norma da cui deriva l’obbligo solidale, ai dati anagrafici fiscali e assicurativi del soggetto ispezionato e del responsabile solidale e a tutti i soggetti impiegatiIl personale ispettivo dovrà, quindi, redigere un verbale per l’obbligato principale e tante comunicazioni di responsabilità solidale per quanti sono gli obbligati solidali, precisando il regime normativo applicato. Contro il provvedimento di richiesta di premi, emesso dalla Sede in forza della comunicazione stessa, è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt.442e segg. c.p.c., in quanto trattasi di controversia in materia di previdenza ed assistenza.
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