L’esercizio in forma societaria dell’attività forense

Entra in vigore domani la legge n. 124/2017, meglio nota come legge annuale per il mercato e la concorrenza, che contiene molte novità per l’attività professionale dell’avvocato sia per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività professionale strettamente intesa che per le novità processuali.

Ebbene, oltre all’obbligo del preventivo scritto e alle nuove norme in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale, il legislatore ha introdotto una norma sistematica da tempo attesa e cioè quella relativa allo svolgimento dell’attività forense in forma societaria. A ciò provvede direttamente la legge sulla concorrenza introducendo nella legge professionale un art. 4- bis ed abrogando al contempo l’art. 5 della stessa legge professionale che aveva previsto una delega al Governo proprio per disciplinare l’esercizio della professione forense in forma societaria dettando alcuni criteri e principi direttivi e che il Governo aveva lasciato scadere non avendo mai provveduto. Sì alle società di capitali. Orbene, in base al comma 1 del neo introdotto art. 4- bis l'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società , sarà possibile avere accesso anche alla documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale con la precisazione che è vietata - pena l’esclusione del socio – la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. Limiti al capitale sociale. Le società in questione dovranno vedere, però, per almeno due terzi del capitale sociale come soci e come titolari dei diritti di voto, avvocati iscritti all’albo ovvero – e questo è importante - avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni. Potremmo quindi avere l’ipotesi, ad esempio, di una società che abbia come socio un avvocato per il 33%, un ingegnere per il 33% e un socio di capitale, chiamiamolo, puro” per il restante 33%. Il legislatore prevede che laddove venga meno questo rapporto di forza tra i soci vi sarà causa di scioglimento della società con conseguente cancellazione della stessa a meno che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi . Amministrazione. Secondo la legge la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati e i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale sarà peraltro possibile per i soci professionisti rivestire la carica di amministratori. Personalità della prestazione. Quando la prestazione richiesta è di natura forense” resta fermo il principio della personalità della prestazione e l’incarico non potrà che essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente i quali dovranno assicurare per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti. Responsabilità civile e disciplinare. L’esercizio della professione in forma societaria non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione. Dal punto di vista disciplinare le società saranno in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e saranno soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza. Pronti a partire con qualche dubbio da chiarire? A questo punto non vi sono ulteriori norme da attendere e le società potranno partire sin da subito chiedendo l’iscrizione all’ordine territoriale. L’avvocato, quindi, potrà scegliere le seguenti modalità di svolgimento dell’attività professionale professionista singolo, associazione professionale, società tra avvocati forse anche società tra professionisti e società secondo la nuova legge per la concorrenza. Mette conto, però, svolgere alcune considerazioni su aspetti non marginali e avanzare qualche ipotesi ricostruttiva a prima lettura” quando l’avvocato sceglierà la società e, cioè, il modello oggi introdotto . In primo luogo, sarà possibile che un avvocato partecipi a più società perché non vi è nessuna norma che lo vieti. Anzi, nel senso ipotizzato sembra andare proprio il legislatore della concorrenza che ha abrogato le norme sulle associazioni tra avvocati e multidisciplinari art. 4 che prescrivevano, per l’appunto, all’avvocato di associarsi a ad una sola associazione. Natura dei redditi e previdenza. In secondo luogo, la nuova norma nulla dice in relazione alla natura dei redditi prodotti dalla società con la conseguenza che quel reddito dovrà essere qualificato ma questo sarà sicuramente un punto controverso come reddito della società senza poter qualificare quel reddito – in assenza di una norma di legge che disponga in tal senso – come reddito di lavoro autonomo e soprattutto come reddito da assoggettare a contribuzione previdenziale. Tale profilo sarà sicuramente oggetto di approfondimento e chiarimenti che non saranno irrilevanti ai fini di determinare il successo del modello societario in esame. L’aspetto critico è stato colto anche dal CNF e dall’OCF nella lettera inviata al Presidente della Repubblica per sollecitare il potere di rinviare la legge alle Camere dove osservavano proprio che mentre l’attuale disciplina delle società tra avvocati art. 5, l. n. 247/2012 prevede [] espressamente che il reddito prodotto dalle società tra avvocati debba essere considerato reddito da lavoro autonomo ai fini fiscali. È utile considerare che, stando all’opinione diffusa degli studiosi, l’incertezza sul regime fiscale ha rappresentato e rappresenta il deterrente più significativo al decollo delle società tra professionisti, istituto infatti mai decollato. Manca del tutto il delicato profilo del trattamento previdenziale e dei rapporti con le casse professionali, la cui elaborazione è tecnicamente complessa e richiede una attenta ponderazione degli effetti sugli equilibri patrimoniali delle casse e sui diritti previdenziali degli iscritti . Fallimento e denominazione sociale. In terzo luogo – anche qui nulla essendo stato previsto – la società sarà soggetta alla normativa fallimentare. In quarto luogo, ed infine, la società non avrà vincoli formali da dover rispettare nella scelta della propria denominazione.