Il contribuente può impugnare l’estratto di ruolo se non è stata notificata la cartella di pagamento.
Il principio è contenuto nell’ordinanza numero 11439/2016 della Corte di Cassazione da cui emerge che è il giudice tributario comunque che deve riscontrare la validità della notifica nonché la fondatezza della pretesa. Estratto di ruolo e ruolo. Circa la natura dell’estratto di ruolo si può affermare che esso è una riproduzione degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale, i quali devono consentire al contribuente di identificare la pretesa tributaria, al fine di poter instaurare il contraddittorio con il fisco nonché preparare la propria difesa. L’estratto di ruolo è la riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria. Il ruolo invece è un titolo esecutivo in forza del quale l’agente della riscossione inizia la procedura si espropriazione forzata per la riscossione delle somme non pagate, mentre la cartella esattoriale è la rappresentazione del ruolo in unico originale che poi viene notificata alla parte. Impugnazione dell’estratto di ruolo. Nella fattispecie in esame il contribuente ha impugnato gli estratti di ruolo e sia in primo che secondo grado i giudici tributari hanno ritenuto i medesimi quali atti autonomamente impugnabili e l’ufficio finanziario ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in mancanza della contestuale impugnazione della cartella o dell’avviso di liquidazione La Suprema Corte ha ritenuto che l’estratto di ruolo e/o della cartella è impugnabile se non sia stata validamente notificata e di cui il contribuente sia venuto a conoscenza mediante l’estratto di ruolo rilasciato su richiesta dal concessionario. I giudici hanno richiamato la sentenza a Sezioni Unite numero 19704/2015 in cui, dopo aver chiarito le differenze tra ruolo, atto proprio dell’ente, ed estratto di ruolo, documento contenente gli elementi della cartella, è stata sancita l’impugnabilità anticipata della cartella «invalidamente notificata e conosciuta attraverso l’estratto di ruolo». Con detta ultima sentenza la Corte ha ritenuto che il contribuente, avendo interesse a contrastare il procedimento di imposizione il prima possibile, può contestare l’invalidità della notifica della cartella di pagamento tramite l’estratto di ruolo. La CTR aveva di fatto aderito ai principi delle Sezioni Unite, ma aveva omesso ogni valutazione circa la validità di notifica delle cartelle di pagamento, di cui il contribuente era venuto a conoscenza solo dopo il rilascio degli estratti di ruolo. Considerato, inoltre, che i giudici di merito non si erano pronunciati nemmeno sull’altra eccezione riguardante la possibile decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla pretesa tributaria. In base al pronunciamento in esame, quindi, l’estratto di ruolo può essere annoverato tra gli atti autonomamente impugnabili non direttamente ricompresi nel dettato dell’articolo 19 d.lgs numero 54671992. Sul tema si segnala un recente pronunciamento di merito in cui si afferma che la comunicazione con cui Equitalia, ai sensi dell’articolo 29 del d.l. numero 78/2010, informa il contribuente di aver preso in carico le somme derivanti dall’accertamento esecutivo, non è impugnabile. Pertanto il ricorso proposto avverso tale comunicazione è inammissibile, in quanto tale atto non ha natura di atto impositivo e non rientra tra gli atti impugnabili di cui all’articolo 19 del d.lgs numero 546/1992. CTP Rieti, numero 206/2016 CTP Napoli numero 315072016 .
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 28 aprile – 1 giugno 2016, numero 11439 Presidente Iacobellis – Relatore Iofrida In fatto L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di M.P. che resiste con controricorso , avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, numero 195/16/2012, depositata il 19/06/2012 con la quale - in controversia concernente l’impugnazione di otto iscrizioni a ruolo e cartelle di pagamento, che assumeva mai notificategli, relative a tasse automobilistiche per gli anni dal 1985 al 1990 ed all’anno 1993 , - è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente sotto il profilo della decadenza dell’Amministrazione dalla potestà accertatrice . In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto, da un lato, nel merito, che la sentenza di primo grado doveva essere confermata e, dall’altro lato, che, alla luce di recente orientamento del giudice di legittimità, doveva essere ritenuta ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo di cui il contribuente abbia avuto comunicazione. Il controricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c All’udienza del 7/05/2015, la causa veniva rinviata a Nuovo Ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo. A seguito di deposito di relazione ex articolo 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Il controricorrente ha depositato nuova memoria ex articolo 378 c.p.c In diritto 1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex articolo 360 numero 4 c.p.c., degli articolo 19 e 21 d.lgs. 546/1992, in combinato disposto con l’articolo 100 c.p.c., applicabile ex articolo 1 d.lgs. 546/1992, deducendo che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto gli estratti di ruolo atti autonomamente impugnabili, ancorché non fossero stati impugnati le cartelle di pagamento e gli avvisi di liquidazione successivi, dovendo ritenersi che l’estratto di ruolo può essere impugnato dal contribuente soltanto unitamente alla cartella che gli sia stata notificata. Con il secondo motivo, la stessa ricorrente lamenta, sempre ex articolo 360 numero 4 c.p.c., la nullità della sentenza, per omessa pronuncia, in violazione dell’articolo 112 c.p.c., sul motivo di appello concernente la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalla potestà accertativa, affermata dai giudici della C.T.P. e negata dall’Ufficio appellante. 2. La prima censura è fondata, nei sensi di cui appresso. Questa Corte a Sezioni Unite, con la recente sentenza numero 19704/2015, ha affermato seguente principio di diritto E’ ammissibile l'impugnatone della cartella e/o del ruolo che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell’articolo 19 d.lgs. numero 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto, del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza, e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione. La Corte, dopo avere distinto, facendo chiarezza terminologica, tra ruolo, provvedimento proprio dell’ente impositore, ed estratto di ruolo, documento, contenente gli elementi della cartella, formato dal concessionario per la riscossione, è giunta alla conclusione dell’impugnabilità anticipata della cartella invalidamente notificata e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo, documento quest’ultimo impugnato per il suo contenuto ossia per gli atti che in esso sono indicati e riportati . Nella specie, dalla sentenza impugnata si dice, nella parte in fatto, che il contribuente aveva impugnato otto iscrizioni a ruolo e cartelle di pagamento di cui lamentava, tra l’altro, la mancata notifica. La C.T.R., nel ritenere ammissibile, ex articolo 19 d.lgs. 546/1992, l’impugnazione dell’estratto di ruolo, a fronte della mancata valida notificazione delle correlare e successive cartelle, è conforme al suddetto principio di diritto, successivamente espresso dalle Sezioni Unite. Tuttavia è mancata, poi, ogni valutazione in ordine alla dedotta omissione di valida notifica delle cartelle di cui il contribuente assumeva di essere venuto a conoscenza soltanto a seguito del rilascio degli estratti di ruolo . Ed invece, l’intento del contribuente era proprio quello di ottenere, attraverso l’opposizione avverso i ruoli, la declaratoria di nullità delle cartelle emesse a suo carico in quanto non validamente notificate e di cui egli assume di avere avuto conoscenza soltanto attraverso gli estratti di ruolo . 3. La seconda censura è fondata. Invero, risulta essere stato formulato, in ordine alla decadenza, uno specifico motivo di appello da parte dell’Agenzia, avendo la stessa lamentato vedasi trascrizione della pag. 4 dell’appello, operata dalla stessa ricorrente, e controricorso, pagg. 6 e 7 con riguardo all’intervenuta decadenza della pretesa tributaria , affermata in primo grado, che l’eccezione era fuori luogo , in quanto il contribuente aveva impugnato dei documenti recanti gli estratti di ruolo e non le cartelle esattoriali . La C.T.R. non si è pronunciata su tale motivo di appello. 4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame sulle questioni relative alla effettiva e rituale notifica delle cartelle di pagamento ed alla eventuale decadenza dell’Amministrazione finanziaria dall’azione di recupero del dovuto. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione.