Con sentenza depositata lo scorso 3 giugno, il Tribunale di Napoli ha chiarito che ove all’invio in mediazione c.d. delegata non segua l’istanza di mediazione, la parte sollecitata ad esperire il tentativo di conciliazione va condannata alle spese, ferma restando l’improcedibilità della domanda.
Il d.lgs. numero 28/2010 e il procedimento per convalida di sfratto. Nella legge sulla mediazione, così come riveniente dai correttivi intervenuti nel corso degli anni, si contemplano, com’è noto, due differenti modelli di disciplina per la convalida di sfratto. - La prima indicazione riveste carattere generale, stante l’afferenza per materia al novero delle c.d. mediazioni obbligatorie, sub specie locazione anche per la convalida di sfratto il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ne discendono anche gli ulteriori corollari previsti ex lege, tra i quali la condanna al pagamento del contributo unificato per chi sia risultato assente ingiustificato all’incontro di programmazione . - Alterum datur l’articolo 5, comma 4, lett. b , d.lgs. numero 28/2010, individua una previsione in deroga a tale disciplina è il caso dei procedimenti per convalida di sfratto nei quali non sia ancora intervenuta la modifica del rito ex articolo 667 c.p.c. la deroga opera nei confronti delle regole sulla mediazione obbligatoria, che non trovano qui applicazione. L’ordinanza del giudice pone l’obbligo di presentazione dell’istanza Nel caso di specie, a seguito dell’ordinanza di invio in mediazione delegata, la parte invitata a procedere verso la conciliazione stragiudiziale non ha avviato il procedimento mediatizio. Ne è seguita, in uno alla dichiarazione di improcedibilità della domanda, la condanna al pagamento delle spese processuali. Si tratta, all’evidenza, anche di una piana applicazione della normativa sulla mediazione se ne avverte spesso il bisogno, su più fronti. Il sistema disegnato dal legislatore italiano, dichiaratamente finalizzato a presidiare il pianeta giustizia con molteplici strumenti di ADR da ultimi, la c.d. negoziazione assistita e la c.d. mediazione europea in materia di diritti dei consumatori , va convalidato sulla base dell’esperienza concreta. In particolare, il ricorso allo strumento mediatizio, pur etichettato come obbligatorio nel 2010, non è riscontrato dalla prassi del contenzioso, e soprattutto vede emergere, come più volte segnalato, una diffidenza di fondo in primis della classe forense verso il terzo che si fa carico – così vuole anche il legislatore europeo – di mettere pace tra le parti di una controversia. a pena di condanna alle spese. Per il tramite della condanna alle spese il Tribunale di Napoli rivitalizza l’istituto, sebbene sia possibile scorgere in questa sentenza anche un significato simbolico. Tant’è ma soprattutto, se ancora si vuol propendere per il c.d. favor mediationis , ben vengano sentenze come questa, ammonitrici nei confronti di chi disattende le direttrici del legislatore, e quelle del giudice, longa manus della legge. Di qui l’ottimismo per le sorti dell’istituto mediatizio, dinnanzi alla condanna alle spese per chi, avendo ricevuto l’invito a formulare istanza di conciliazione, nell’ambito della procedura c.d. delegata, non si sia attivato secondo il dettato dell’ordinanza, e non abbia invitato in mediazione la controparte nel termine di 15 giorni previsto per legge . Un auspicio. De lege ferenda , sia lecito andare oltre i contenuti della sentenza emarginata, per rilevare come possa formularsi l’auspicio di un ulteriore appesantimento del “carico sanzionatorio” per chi non osserva l’obbligo di esperire il tentativo di mediazione. Un appesantimento non particolarmente afflittivo, auspicabile al solo scopo di rendere più “armonioso” il sistema. Si prenda infatti in considerazione la condanna al pagamento del contributo unificato, posta a carico del soggetto che risulti assente ingiustificato al procedimento di mediazione articolo 8, comma 4- bis , d.lgs. numero 28/2010 ss.mm.ii. . Perché non impiegare questa sanzione anche nei confronti di chi non esperisce il tentativo di mediazione, al quale è obbligato dalla legge talvolta per il tramite del giudice ? Due argomenti militano in direzione dell’estensione della condanna - da un lato non si vede perché la sanzione debba infliggersi solo al soggetto che venga meno alla richiesta di discutere della lite in mediazione, non anche a chi venga meno, ab imis , all’esigenza, legislativamente codificata ratione materiae , di presentare istanza di mediazione - dall’altro lato, il raddoppio della misura del contributo unificato troverebbe un’importante assonanza con l’ipotesi già prevista nell’articolo 13, comma 1- quater , d.p.r. numero 115/2002 comma inserito dall’articolo 1, comma 17, L. numero 228/2012 «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis » come vi è improcedibilità nell’uno e nell’altro caso, così ben si giustificherebbe il pagamento doppio del contributo unificato nell’uno e nell’altro caso. Si è detto della prospettiva di recuperare l’importanza assegnata dal legislatore alla media conciliazione, e in generale agli strumenti di ADR – questo rende interessante la sentenza del 3 giugno scorso – come elemento del sistema. Nondimeno, politica legislativa a parte, e con essa le dimostrazioni di affezione allo strumento mediatizio, il sostegno tecnico giuridico all’estensione auspicata sembra quanto meno plausibile. Certo, potrebbe forse apparire un “volo pindarico”, o forse no dura lex, sed lex .
Tribunale di Napoli, sez. IX Civile, sentenza 3 giugno 2015 Giudice Martano Motivi della decisione La presente decisione viene adottata ai sensi dell’articolo 429 cod. proc. civ. 1. Questioni preliminari. In via del tutto preliminare va dichiarata l'improcedibilità, ex articolo 5, D.Lgs. 28/2010, come novellato dal DL 69/2013, convertito in legge 98/2013 della proposta domanda attorea non avendo parte attrice ottemperato all'ordine, contenuto nell'ordinanza del 18.06.2014, ex articolo 5, comma 4, lett. b , D.Lgs. cit Ed infatti, avendo il procedimento avuto origine da un atto di citazione ex articolo 658 cod. proc. civ., trova applicazione il dettato di cui al richiamato articolo 5, commi 1 e 4, lett. b , D.Lgs. 28/2010, per cui chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di .locazione .è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione comma 1 . I commi 1 e 2 non si applicano b nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile comma 2 . Orbene, con la detta ordinanza questo Giudice, mutato il rito da ordinario in speciale, aveva assegnato alle parti termine di quindici giorni dalla lettura in udienza della ordinanza medesima per iniziare il tentativo di mediazione. Parte resistente ha eccepito il mancato assolvimento della procedura di mediazione obbligatoria domandando dichiararsi l’improcedibilità della domanda attorea. L’eccezione è fondata atteso che non risulta espletata la predetta procedura il cui onere grava sulla parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio nella specie l’intimante non avendo parte resistente azionato alcuna domanda riconvenzionale . Alla luce di quanto precede, pertanto, la domanda va dichiarata improcedibile. 2. Sulle spese di lite. In considerazione della soccombenza di parte ricorrente, le spese di lite vengono poste a suo carico. P.Q.M. Il Tribunale di Napoli, sez. IX, in persona del G.M., Dott.ssa Laura Martano, definitivamente pronunciando, ai sensi dell’articolo 429 cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. RG 17476/2014 ogni contraria istanza disattesa così provvede 1. dichiara, per le causali di cui in motivazione, la domanda improcedibile 2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti di parte resistente che si liquidano in euro 1500,00 per compensi ed euro 150,00 per esborsi, oltre spese generali Iva e Cpa come per legge.