La Cassazione affronta il caso di un Comune siciliano che chiedeva alla Usl di competenza il rimborso delle rette anticipate per il ricovero di persone inabili e non autosufficienti.
Sul tema l’ordinanza numero 20518/18, depositata il 3 agosto. Il caso. Il Tribunale di Messina ingiungeva alla locale Usl il pagamento di una somma di denaro a favore di un Comune per il rimborso delle rette anticipate per il ricovero di persone inabili e non autosufficienti con riferimento agli anni 1992-1999. L’Usl proponeva opposizione sostenendo il difetto di legittimazione passiva con riferimento al credito relativo all’arco temporale precedente al 31-12-1995 per essere legittimata la gestione liquidatoria delle soppressa Usl, deducendo inoltre, per la parte residua, il mancato espletamento della procedura richiesta. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. La Corte d’Appello confermava la decisione precisando che il costo dell’assistenza agli anziani della Regione Sicilia è a carico dei Comuni, fermo restando le c.d. “quote integrative” a carico dell’Azienda Sanitaria entro i limiti delle disponibilità di un plafond istituito dalla legge Fondo sanitario regionale. Il Comune soccombente ricorre dinanzi alla Suprema Corte. Il diritto del Comune al rimborso. Precisa in primo luogo il Collegio che la questione controversa riguarda l’interpretazione dell’articolo 59 della legge regionale della Sicilia numero 33/1996, norma che secondo la Corte territoriale deve essere letta nel senso per cui il Comune non ha alcun diritto al rimborso delle spese in questione. Tale interpretazione non viene però condivisa dai giudici di legittimità che, richiamando l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, ricordano che l’articolo 59 cit. nello stabilire che l’integrazione della retta giornaliera corrisposta dai Comuni agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti è assunta a carico del Fondo sanitario regionale. Ne consegue che «il pagamento della quota integrativa è un obbligo delle ASL, sia pure entro limiti di spesa previsti dalla legge, ed i Comuni debbono solo anticiparle». Viene inoltre precisato che «il diritto al rimborso scaturisce dalla legge, non dalla conclusione del procedimento amministrativo di ripartizione del Fondo regionale», diritto che peraltro cessa con l’esaurimento dei fondi destinati dall’amministrazione regionale alla sovvenzione del Fondo sanitario regionale, l’eventuale insufficienza di tali stanziamenti estingue dunque la pretesa dei singoli Comuni previa dimostrazione da parte dell’Asl. In conclusione, sottolineando come nel caso di specie non sia stata contestata la regolare conclusione del procedimento di rimborso, il Comune ha diritto al rimborso medesimo. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 9 maggio – 3 agosto 2018, numero 20518 Presidente Campanile – Relatore Cirese Fatti di causa Con decreto numero 437/2000 del 19.5.2000 il Presidente del Tribunale di Messina ingiungeva all’Usl numero omissis il pagamento della somma di L. 83.938,600 oltre accessori in favore del Comune di Rodi Milici quale rimborso delle rette anticipate per il ricovero di adulti inabili e non autosufficienti con riferimento agli anni 1992-1999. La Usl numero omissis proponeva opposizione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla parte di credito relativa al periodo precedente al 31.12.1995 per essere legittimata la Gestione Liquidatoria delle soppresse USL nonché deducendo, per il restante periodo, l’infondatezza della richiesta per il mancato espletamento della procedura richiesta. Il Tribunale di Barcellona P.G., accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo negando la legittimazione passiva dell’azienda per il periodo precedente il 31.12.1995 e che successivamente l’onere di integrazione delle rette per il ricovero degli anziani potesse gravare automaticamente sul Fondo sanitario. Interposto appello da parte del Comune di Rodi Milici, la Corte d’Appello di Messina con sentenza numero 468 del 17 giugno 2013 rigettava l’appello. A fondamento della propria decisione deduceva che il costo dell’assistenza agli anziani nella Regione Sicilia è a carico dei Comuni tuttavia la Azienda Sanitaria vi concorre pro quota, per le c.d. ‘quote integrative , ed entro i limiti delle disponibilità di un plafond definito dalla legge Fondo sanitario regionale che prima dell’esaurimento del relativo procedimento amministrativo, non sorge il diritto del comune al rimborso, che la definizione di tale procedimento è dunque fatto costitutivo della pretesa, che deve essere allegato e dimostrato dal comune che chiede il rimborso. Avverso detta pronuncia il Comune di Rodi Milici proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi cui resisteva con controricorso la USL . Parte ricorrente depositava memoria ex articolo 378 c.p.c Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso rubricato violazione di legge sotto il profilo di errata e falsa applicazione dell’articolo 59 l.r. Sicilia numero 33/96 violazione di legge sotto il profilo di errata e falsa applicazione dell’articolo 17 I.r. Sicilia 87/81 in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c. parte ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato l’articolo 59 L.R. Sicilia escludendo il diritto del Comune al rimborso. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce che dall’annullamento del primo motivo comporta l’annullamento della sentenza anche per il capo relativo alle spese. Esaminando la prima doglianza, va premesso il ricorso ha ad oggetto l’interpretazione e l’applicazione al caso di specie dell’articolo 59 L.R. Sicilia numero 33/96. La Corte di merito ha ritenuto che la norma in questione non legittima alcun diritto al rimborso da parte del Comune statuendo a riguardo che in assenza della definizione del procedimento volto ad operare la necessaria ripartizione del fondo alle ASP e quindi ai comuni non può ritenersi sorto alcun diritto di credito in capo ai comuni che pure hanno inoltrato rituale richiesta di pagamento delle somme previste dall’articolo 59 citando a sostegno della propria tesi la giurisprudenza amministrativa che si è occupata della questione. Ritiene questa Corte che l’interpretazione sopra riassunta non possa essere condivisa, conformemente all’orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità vedi da ultimo Cass. Sez.3, numero 21068/2016 . Ed invero, l’articolo 59, comma 1, L. reg. Sicilia 33/96, cit., stabilisce che l’integrazione della retta giornaliera corrisposta . dai Comuni . agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti, è assunta a carico del Fondo sanitario regionale . Pertanto, stante il chiaro dettato della norma, il pagamento della quota integrativa è un obbligo delle ASL, sia pure entro limiti di spesa previsti dalla legge, ed i Comuni debbono solo anticiparle. Il diritto al rimborso scaturisce dunque dalla legge, non dalla conclusione del procedimento amministrativo di ripartizione del Fondo regionale. Inoltre, una volta stabilito che il Comune ha un diritto nascente dalla legge, e che tale diritto cessa con l’esaurimento dei fondi destinati dall’amministrazione regionale alla sovvenzione del fondo sanitario regionale, l’eventuale insufficienza di tali fondi costituisce un fatto estintivo della pretesa, non un fatto costitutivo del diritto. In quanto tale, l’eventuale insufficienza di quei fondi deve essere provata da chi la invoca, ovvero dalla Asl. Nella controversia in esame, pertanto, unica condizione per la nascita del diritto al rimborso in capo al Comune di Rodi Milici era il rispetto dell’iter procedurale previsto dall’articolo 59, comma 2, L.r. 33/96 ovvero la tempestiva notifica del provvedimento di autorizzazione al ricovero dell’anziano, circostanza non contestata e che non ha formato oggetto di alcuna statuizione della Corte di merito. Ne consegue il diritto del Comune al rimborso. Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito. La sentenza deve dunque essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione affinché si pronunci alla luce del principio dianzi enunciato. Al giudice del rinvio viene demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio. P.Q.M. In accoglimento del ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio.