In vigore il c.d. decreto dignità: novità su contratti a termine e indennità di licenziamento ingiustificato

In vigore il c.d. decreto dignità con le novità su durata e causali nei contratti a termine e indennità per licenziamento ingiustificato. Il d.l. 12 luglio 2018, numero 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese , è stato pubblicato sulla G.U. 13 luglio 2018, numero 161.

Le principali novità in materia di lavoro, introdotte nei primi tre articoli del decreto, riguardano la durata e l'obbligo delle causali nei contratti a termine - ad eccezione dei contratti stagionali - e l’indennità di licenziamento ingiustificato. In particolare - scende da 3 a 2 anni la durata massima del contratto a termine - è ridotto da 5 a 4 il numero possibile di rinnovi - vengono reintrodotte le causali per i contratti di durata superiore a 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi e per i rinnovi fino a un massimo di 4 - sono esclusi dalla disciplina sulle causali i contratti stagionali - è innalzato da 120 a 180 giorni il termine di decadenza per l’impugnazione - le novità introdotte si applicano ai contratti a tempo determinato stipulati dopo l’entrata in vigore del d.l. numero 87 del 2018 e ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore - l’indennità di licenziamento ingiustificato introdotta dal c.d. Job act per il lavoratore con contratto stabile ma senza articolo 18 st. lav., passa da un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità, a un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità - il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto anche in somministrazione. Fonte ilgiuslavorista.it

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