IRI, niente sanzioni per i versamenti insufficienti

L’Agenzia delle Entrate fa salve le carenze dovute allo slittamento dell'applicazione dell’Imposta sul reddito d'impresa al periodo d'imposta 2018.

Agli acconti IRPEF 2017, versati in misura insufficiente a causa della proroga dell’IRI al 2018, non si applicano sanzioni e interessi. La conferma arriva dalla risoluzione numero 47/E diramata lo scorso 22 giugno dalle Entrate. Regime impositivo e sanzioni. La nuova prassi fa salvi i comportamenti dei contribuenti che, avendo scelto di avvalersi del nuovo regime impositivo introdotto dall’articolo 1, commi 547-548, l. numero 232/2016 e prorogato al 2018 dall’articolo 1, comma 1063, l. numero 205/2017, hanno calcolato gli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2017 su base previsionale nel presupposto di dover percepire minori utili tassabili , versando di fatto acconti in misura insufficiente. «Laddove il versamento – si legge nella risoluzione - risulti insufficiente esclusivamente per effetto dello slittamento dell'applicazione dell'IRI al periodo d'imposta 2018, e, non anche per altre previsioni rivelatesi errate, in applicazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente articolo 10 della legge 27 luglio 2000, numero 212 , non è contestabile la sanzione per carente versamento ex articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, numero 471». Il contribuente, spiegano dalle Entrate, dovrà procedere alla regolarizzazione dei versamenti carenti entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta per il periodo d'imposta 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi, e, di conseguenza, provvedere alla compilazione dei righi RS148 “Rideterminazione dell'acconto e RN38 Acconti del modello Redditi PF 2018. Fonte fiscopiu.it

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