I pessimi rapporti di vicinato culminano in uno scontro verbale. Protagonista in negativo è un condomino, che si rivolge in maniera intimidatoria a una vicina di casa. Proprio la situazione di conflittualità tra i due rende, secondo i Giudici, concreta la minaccia.
«Te la farò pagare». Sfogo verbale in ambito condominiale protagonista – negativo – un uomo, che apostrofa in malo modo la vicina di casa, apostrofandola in malo modo. Legittima la sua condanna per il reato di “minaccia”, resa più credibile proprio dai cattivi rapporti tra i due componenti del condominio. Pena lieve, comunque solo 50 euro di multa Cassazione, sentenza numero 28567/18, sez. V Penale, depositata oggi . Rapporto di vicinato. Valutazione comune, quella compiuta prima dal Giudice di pace, poi dai Giudici del Tribunale e infine dai Magistrati della Cassazione la frase pronunciata dall’imputato va considerata una «minaccia» in piena regola. Egli si è rivolto a una condomina dello stabile e le ha detto “Te la farò pagare”. E per i Giudici, mettendo da parte gli ulteriori epiteti volgari rivolti alla donna, è evidente «l’effetto di minaccia reale ed attuale insito in quella frase», soprattutto tenendo presente «il complicato rapporto di vicinato» tra le parti. Ciò significa che la donna «poteva fondatamente temere che il vicino di casa, proprio in virtù di tali cattivi rapporti e della sua condizione di condomino, avrebbe potuto recarle danno». Nessuna possibilità, quindi, di mettere in discussione la condanna pronunciata in Tribunale. Dalla Cassazione, però, apportano una correzione sul fronte della pena l’uomo dovrà pagare «50 euro di multa», e non «100 euro», come erroneamente stabilito sia in primo che in secondo grado. Confermato, ovviamente, il suo obbligo di provvedere al «risarcimento dei danni» in favore della donna.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 maggio – 20 giugno 2018, numero 28567 Presidente Settembre – Relatore Morelli Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di La Spezia ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di La Spezia che aveva condannato Lo. Gi. alla pena di 100 Euro di multa ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in quanto colpevole di minaccia in danno di Gobbetti Stefania. 2. Propone ricorso il difensore dell'imputato denunziando il difetto di motivazione laddove le censure contenute nell'appello, a proposito dell'idoneità intimidatoria delle frasi attribuite al Lo., sono state respinte con motivazione apodittica. 2.1. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali per mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della minaccia di un danno ingiusto e della sua idoneità a turbare la libertà psichica della persona offesa. Si sostiene che la condotta attribuita al ricorrente non sarebbe idonea né ad integrare un male ingiusto né a menomare la sua sfera di libertà morale. 2.2. Con il terzo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art.533 c.p. in difetto dell'idoneità minatoria delle frasi attribuite al ricorrente. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza per vizi motivazionali. 3. Il ricorso, benché articolato in diversi motivi, deduce, nella sostanza, il vizio di motivazione con riguardo alla idoneità intimidatoria delle frasi attribuite al ricorrente ed indirizzate alla parte offesa, vale a dire Si guarda, te la farò pagare, brutta troia . Non esistono differenze di rilievo rispetto alla frase che, secondo il ricorrente, sarebbe stata pronunciata stai attenta brutta troia questa volta te la farò pagare . Al di là della volgarità dei termini usati, il giudice di appello, ha evidenziato che l'effetto di minaccia reale ed attuale - che comunque è insito nella frase te la farò pagare - è legato al complicato rapporto di vicinato fra le parti, sicché la parte offesa poteva fondatamente temere che il vicino di casa Lo., proprio in virtù di tali cattivi rapporti e della sua condizione di condomino, avrebbe potuto recarle danno. Si tratta di una motivazione effettiva e coerente con il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui la minaccia è penalmente rilevante quando sia tale da incidere sulla libertà morale del soggetto passivo, indipendentemente dagli effetti ottenuti in tal senso Sez. 5, numero 46528 del 02/12/2008 - dep. 17/12/2008, Parlato e altri, Rv. 242604 e la costante giurisprudenza di legittimità . Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile. 3.1. L'inammissibilità nel ricorso non preclude la constatazione dell'illegalità della pena, che è stata inflitta in misura ben superiore a quella che, all'epoca dei fatti, era la pena edittale massima di 50 Euro. In questi termini va operata la modifica del trattamento sanzionatorio la necessità di porre rimedio all'erronea determinazione della pena evita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda, che normalmente consegue all'inammissibilità de ricorso. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in Euro 50 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.