Lo stato di ebbrezza può essere dimostrato anche da indici sintomatici eclatanti

Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, nonostante le modifiche dell’articolo 186 cds, intervenute con il d.l. numero 92/2008, convertito in l. numero 125/2008, lo stato di ebbrezza può essere accertato con qualsiasi mezzo, anche su base sintomatica, con l’unica conseguenza che per le ipotesi più gravi di cui alle lettere b e c il giudice deve fornire un’adeguata motivazione in ordine agli evidenti sintomi dell’ubriachezza.

È quanto risulta dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 10454/15 depositata l’11 marzo. Il caso. Il Tribunale di Bolzano, con sentenza confermata anche in secondo grado, condannava l’imputato per guida in stato di ebbrezza, in quanto veniva sorpreso dai Carabinieri con un tasso alcolico ampiamente superiore al limite legale, come risulta dal primo – ed unico - test alcolemico, mentre guidava «a scatti, fuoriuscendo dalla carreggiata, bofonchiava, aveva copiosa saliva che gli usciva dalla bocca, aveva gli occhi arrossati e puzzava fortemente di alcool», come dichiarato dai medesimi verbalizzanti. L’imputato impugnava la sentenza di secondo grado innanzi alla Corte di Cassazione, lamentando la ritenuta sussistenza della responsabilità penale, in quanto era mancato il secondo accertamento tecnico e non essendo dunque sufficiente la precisazione sintomatica risultante dal verbale. Con ulteriore motivo di ricorso, viene denunciata l’omessa o insufficiente motivazione in merito alle prove dibattimentali per aver ritenuto i giudici di merito che fosse onere dell’imputato richiedere esami clinici irripetibili nell’immediatezza dei fatti, in contrasto con la previsione di cui all’articolo 360 c.p.p La prova sintomatica dello stato di ebbrezza. I Giudici di legittimità ritengono immune da vizi la motivazione della sentenza impugnata. Ripercorrendo l’evoluzione normativa intervenuta sul tema, afferma la S.C. che, nonostante la depenalizzazione dell’ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza di cui alla lett. a dell’articolo 186 cds come modificato dal d.l. numero 92/2008, convertito in l. numero 125/2008 , lo stato di ubriachezza può essere provato con indici sintomatici, indipendentemente da accertamenti tecnici, non soltanto per la citata ipotesi meno grave, ma anche per quelle più gravi di cui alle lett. b e c della medesima norma. L’onere di motivazione. Dovrà però essere riscontrata l’ipotesi meno grave in tutti quei casi in cui non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri in una delle altre ipotesi. Ove invece il giudice ritenga accertate manifestazioni eclatanti dello stato di ubriachezza, potrà ritenere superata una delle due soglie superiori, dovrà però in questo caso motivare adeguatamente la decisione. Nel caso di specie, i giudici di merito, ritenendo integrata l’ipotesi di reato di cui alla lett. c dell’articolo 186 cds e argomentando adeguatamente dal punto di vista logico – giuridico sulla base delle risultanze istruttorie prodotte in giudizio, si sono attenuti ai principi ribaditi dalla S.C Per questi motivi la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 3 febbraio – 11 marzo 2015, numero 10454 Presidente Zecca – Relatore Marinelli Ritenuto in fatto Con sentenza resa alla pubblica udienza del 29/01/2013 il Tribunale di Bolzano-sezione distaccata di Merano-condannava S.H. , ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica ex articolo 186 co. 1 e 2 lett. c D. Lgs. 30/4/1992 numero 285 alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 1.500 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena. La sentenza di condanna disponeva la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno, con detrazione del periodo già disposto in via amministrativa. Avverso tale sentenza il difensore di S.H. proponeva appello. La Corte di Appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano - in data 6.02.2014 confermava la sentenza del Tribunale e condannava l'imputato al pagamento delle spese del grado. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione S.H. e concludeva per l'annullamento della sentenza impugnata con o senza rinvio. Il ricorrente censurava la sentenza impugnata per i seguenti motivi 1 violazione di legge in relazione all'articolo 360 c.p.p Sosteneva la difesa che per l'affermazione della penale responsabilità nel caso del reato di guida in stato di ebbrezza è necessario un duplice riscontro strumentale, non essendo sufficiente la percezione sintomatica da parte dei verbalizzanti. Osservava il ricorrente che nella fattispecie di cui è processo neppure era stata posta la questione relativa ad un suo possibile rifiuto a sottoporsi alla duplice misurazione a mezzo idoneo apparecchio, mentre invece era risultata acclarata la sua impossibilità materiale a procedere a valida misurazione. Errava pertanto la Corte territoriale, che aveva invertito il principio del favor rei in danno dell'imputato, attribuendo al medesimo la conseguenza dell'impossibilità materiale ad effettuare un valido test alcol emico. 2 Omessa e/o insufficiente motivazione con riferimento all'ammissione delle prove dibattimentali ed alla necessità di rinnovazione del dibattimento di primo grado. Sul punto, osservava il ricorrente che l'impugnata sentenza era erronea, laddove aveva ritenuto che fosse onere dell'imputato richiedere nell'immediatezza dei fatti di essere sottoposto ad esami clinici non ripetibili, con riguardo ai quali, invece, è la stessa disposizione di cui all'articolo 360 c.p.p. a prescrivere l'obbligo di compiuta informativa ed iniziativa a cura dell'autorità giudiziaria procedente. Considerato in diritto Il ricorso non è fondato. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente in ordine al reato previsto dall'articolo 186, comma 2, lett. c del Codice della Strada. Osserva la Corte che la legge numero 120 del 29 luglio 2010 disposizioni in tema di sicurezza stradale ha innovato la precedente disciplina del Codice della Strada in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 186 lett. a, che è stata depenalizzata e punita soltanto con una sanzione amministrativa. Tale modifica normativa non esclude però che lo stato di ubriachezza possa essere provato con indici sintomatici. Peraltro, dal momento che l'ipotesi di cui alla lettera a dell'articolo 186 C.d.S. non costituisce più reato, è necessario che il giudice indichi con chiarezza le ragioni per cui ha ritenuto sussistente l'ipotesi criminosa di cui alla lettera b o alla lettera c . La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha affermato condivisibilmente cfr. Cass., sez.4, Sent. numero 48297 del 27.11.2008, Rv. 242392 ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza pur dopo le modifiche apportate all'articolo 186 cod. strada dall'articolo 4, comma primo, lett.d , D.L. numero 92 del 2008, conv. con mod. dalla legge numero 125 del 2008 , che lo stato di ebbrezza può essere accertato, non soltanto per l'ipotesi di cui alla fascia a ma anche per quelle più gravi, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale dovrà comunque essere ravvisata l'ipotesi più lieve quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente rientri nell'ambito di una delle due altre ipotesi. Pertanto, se si ammette l'accertamento dello stato di ebbrezza su base sintomatica, dovrà ritenersi consentito l'accertamento sintomatico per tutte le ipotesi di reato oggi previste dall'articolo 186 del Codice della Strada. E ovvio che in tutti i casi in cui, pur avendo il giudice di merito accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, secondo il criterio dell' oltre ogni ragionevole dubbio , che la condotta dell'agente possa rientrare nelle due fasce di maggiore gravità, il giudice dovrà ravvisare l'ipotesi più lieve con tutte le conseguenze che ne derivano in virtù della legge numero 120 del 29 luglio 2010 l'ipotesi prevista dall'articolo 186 lett.a del Codice della Strada non è più prevista dalla legge come reato . Ma nulla vieta che, a fronte di manifestazioni eclatanti di ebbrezza,il giudice, fornendo la sua decisione di adeguata motivazione, possa logicamente ritenere superata una delle due soglie superiori. E ciò è appunto avvenuto nella fattispecie di cui è causa, come si può evincere dalla lettura della sentenza impugnata. Secondo i giudici della Corte di appello di Trento-sezione distaccata di Bolzano-, infatti, deve essere ritenuta la sussistenza dell'ipotesi prevista dalla lettera c dell'articolo 186 del Codice della Strada, in quanto è risultato accertato che la prima prova del test alcolemico eseguito sull'odierno ricorrente aveva superato ampiamente il limite di fascia minima, essendo pari a g/1 2,34. Correttamente pertanto la sentenza impugnata ha ritenuto che lo stato di ebbrezza di S.H. era assai elevato, come è testimoniato dalle dichiarazioni dei Carabinieri che avevano rilevato la guida a scatti, il fatto che il S. aveva sbandato fuoriuscendo dalla carreggiata, la circostanza che bofonchiava, aveva copiosa saliva che gli usciva dalla bocca, aveva gli occhi arrossati e puzzava fortemente di alcol. Concludevano quindi i giudici della Corte territoriale con adeguato e compiuto ragionamento che, in tale quadro probatorio, nessuna rilevanza poteva attribuirsi alla circostanza che non fosse stato eseguito il secondo alcoltest. Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.