La ""pigrizia"" dell’ufficio comunale salva dall’inadempimento dell’obbligazione

Per ottenere il bonus “prima casa” sull’imposta di registro è necessario cambiare residenza nel nuovo Comune entro 18 mesi dal rogito, ma se il termine scade per inerzia degli uffici comunali, al contribuente non è addebitabile l’inadempimento contrattuale.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza numero 912/16, depositata il 20 gennaio. Il fatto. L’Agenzia delle Entrate notificava a due coniugi l’avviso di accertamento per la ripresa della tassazione dell’imposta di registro, a causa della decadenza del beneficio dell’acquisto della prima casa. L’Agenzia, che contestava agli acquirenti di non aver osservato l’obbligo di trasferire la residenza nel Comune in cui è sito l’immobile entro 18 mesi dal rogito, ricorre contro il giudizio della Commissione Tributaria Regionale di Venezia. Certificato di residenza. La Cassazione, seguendo l’impostazione data dal Giudice d’appello, rileva che l’impossibilità dei contribuenti di stabilire la residenza nel comune era data da un ritardo nel rilasciare il provvedimento di cambio residenza dal Comune stesso. Infatti, il Comune ha rilasciato il certificato di abitabilità dell’immobile, propedeutico per ottenere il mutamento di residenza, nel giugno 2010, due anni dopo la stipula del rogito, nonostante la richiesta fosse stata avanzata dei due coniugi nel novembre 2009. Quindi, i resistenti avevano potuto fare richiesta del cambio di residenza solo nel luglio 2010, ma il termine per proporla era scaduto, ormai, da 2 mesi. Inadempimento dell’obbligazione. La Corte Suprema ha ritenuto, come già prospettato nella sentenza della CTR, che l’assenza di colpa da parte dei contribuenti nell’ottenere il rilascio delle autorizzazioni edilizie per la ristrutturazione dell’immobile, richieste con un ampio margine di tempo rispetto alla scadenza del termine di 18 mesi, correlata all’inerzia degli uffici comunali, non possono incidere sul beneficio della tassazione agevolata sulla prima casa. Gli Ermellini bilanciando gli interessi in gioco e considerando l’inevitabilità e l’imprevedibilità dei tempi della pubblica amministrazione, che esulano dal controllo dei contribuenti, hanno affermato che non sia possibile addebitare l’inadempimento dell’obbligazione ai contraenti. Per questi motivi il Giudice di legittimità ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, sentenza 25 novembre 2015 – 20 gennaio 2016, numero 912 Presidente Iacobellis – Relatore Conti In fatto e in diritto L'Agenzia delle entrate notificava ai contribuenti V.N. e A.A. due avvisi di accertamento relativi alla ripresa a tassazione dell'imposta di registro in relazione alla decadenza dal beneficio dell'acquisto c.d. prima casa relativo all'immobile comprato il 10.11.2008. Lamentava l'Ufficio che gli acquirenti non aveva osservato l'obbligo, assunto in sede di stipula dell'atto, di trasferire la residenza nel comune ove si trovava l'immobile entro il termine di 18 mesi. I contribuenti impugnavano gli accertamenti innanzi al giudice di primo grado che accoglieva i ricorsi con sentenza confermata dalla CTR del Veneto numero 25/19/14, depositata il 2.12.2013. Secondo il giudice di appello, poiché era risultato il ritardo del comune nel rilascio del certificato di abitabilità richiesto dai contribuenti nel novembre 2009 ma ottenuto solo nel giugno 2010 quando era già decorso il termine di diciotto mesi dal rogito stipulato il 10.11.2008 per il trasferimento della residenza scaduto il 10 maggio 2010 e poiché detta certificazione era propedeutica al cambio della residenza che i contribuenti avevano chiesto ed ottenuto il 29 luglio 2010, circa due mesi e mezzo dopo la scadenza teorica del termine doveva ritenersi che non fosse computabile, ai fini della decorrenza del termine di 18 mesi, il lasso di tempo intercorso fra la richiesta di agibilità ed il termine fissato per il suo rilascio coincidente con quello di trenta giorni in relazione alla previsione generale di cui all'articolo 2 l.numero 142/1990. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un'unica censura. Nessuna difesa scritta hanno depositato gli intimati. Con l'unico motivo proposto si deduce la violazione o falsa applicazione dell'arti della Tariffa parte I, all. A al DPR numero 131/1986. Il mancato rispetto del termine di diciotto mesi entro il quale i contribuenti avrebbero dovuto trasferire la residenza avrebbe dovuto indurre il giudice di appello ad accogliere il ricorso, a nulla rilevando il ritardo del comune nel rilascio del certificato di abitabilità che non costituiva causa ostativa al trasferimento della residenza. Il ricorso, al contrario di quanto ritenuto nella relazione ex articolo 380 bis cpc, non merita accoglimento questa Corte, con l'ordinanza numero 26040/11, ha già affermato la possibilità che il ricorso per cassazione possa essere deciso con rito camerale in senso opposto alla proposta contenuta nella relazione ex articolo 380 bis cpc. . Ed invero, nel caso di specie la CTR ha ritenuto che l'assenza di colpa da parte dei contribuenti nell’ottenere il rilascio delle autorizzazioni edilizie richieste in epoca notevolmente anteriore alla scadenza del termine per il trasferimento della residenza per la realizzazione delle opere di ristrutturazione correlate all'inerzia dell’amministrazione pubblica non potevano incidere elidendolo, sul beneficio prima casa a suo tempo fruito dalle parti contribuenti. In tal modo il giudice di merito ha fatto buon governo dei principi espressi da questa Corte laddove si è sottolineato che il compimento dell'attività amministrativa esula dal potere di controllo del contribuente dovendosi avere riguardo, ai fini di stabilire la tempestività dell'adempimento dell'obbligo in questione, al contegno posto in essere dalle parti acquirenti, correlata al tempo in cui venne chiesto il rilascio dell'atto concessorio cfr. Cass. numero 18770/2014 ottenuto oltre la scadenza del termine di diciotto mesi. Il giudice di appello ha dunque tenuto conto degli ostacoli nell'adempimento dell'obbligazione posta in capo agli acquirenti caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento ostativo a detto trasferimento Cass. nnumero 14399/2013 7067/2014 . Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese. P.Q.M. La Corte, visti gli articolo 375 e 380 bis c.p.c. Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.