La domanda di revisione dell’assegno di separazione, coeva a quella di divorzio, non comporta la riunione dei due procedimenti.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza numero 2437/15, depositata il 9 febbraio. Il caso. In un procedimento di modifica delle condizioni di separazione la Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia del Tribunale partenopeo che aveva rideterminato, aumentandolo lievemente, l’ammontare dell’assegno mensile a carico del marito. La moglie ricorre in Cassazione, resiste con controricorso il marito. La diversa natura dei due procedimenti. La Corte, richiamando la costante giurisprudenza in particolare, Corte di Cassazione, sent. numero 17825/13 , afferma l’irrilevanza della domanda di revisione dell’assegno di separazione, coeva a quella di divorzio, ai fini della riunione dei due procedimenti. Si tratta infatti di procedimenti aventi caratteri, finalità e tempistiche diverse. In tal senso, il regime delle modifiche delle condizioni di separazione verrà meno con la pronuncia di divorzio. Condizioni per le modifiche del regime di separazione. Nello specifico tema di tali modificazioni, la Corte sottolinea la necessità di accertare l’intervento di sopravvenienze significative che mutino il quadro di riferimento originario. Nel caso concreto la Corte d’appello ha valutato positivamente l’aumento effettuato dal Giudice di prime cure sulla base del parziale incremento del reddito della moglie, a fronte di un più consistente aumento di quello del marito. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso con condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 7 ottobre 2014 – 9 febbraio 2015, numero 2437 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti Fatto e diritto In un procedimento di modifica delle condizioni di separazione, tra D.O. M.R. e G. C., la Corte di Appello di Napoli, con decreto in data 26 giugno 2012, confermava il provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli in data 23/12/2010, che aveva determinato l'assegno a carico del marito per la moglie in euro 630,00 mensili. Ricorre per cassazione la D.O Resiste con controricorso il G., che pure deposita memoria difensiva. Il ricorso appare ammissibile non si ravvisano in generale profili di assenza di specificità e inadeguatezza, lamentati dal contro ricorrente, ma va rigettato in quanto manifestamente infondato. Non rileva, secondo giurisprudenza consolidata per tutte, Cass. l $ , che la domanda di revisione dell'assegno di separazione coeva a quella di divorzio, richieda la riunione. Si tratta di procedimenti con caratteri e finalità diverse, nonchè distinzioni anche temporali il regime della modifica di condizioni verrà meno con la pronuncia di divorzio. Va precisato che, per quanto attiene a tale modifica, è, all'evidenza, necessario l'accertamento di sopravvenienze significative che mutino il quadro di riferimento, tenuto presente in sede di separazione. Il Giudice a quo ritiene congruo l'aumento effettuato dal primo Giudice, considerando che il reddito della moglie non è diminuito, ma lievemente aumentato, mentre i redditi del marito sono aumentati, ma non in misura straordinaria. Non viene accolta la richiesta di indagine di Polizia Tributaria, non potendo essa risultare meramente esplorativa in assenza di specificazioni dell'avente diritto su eventuali incarichi ed ulteriori redditi dell'obbligato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna k ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in ê. 2.600,0 di cui €. 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'articolo 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.