Dal Ministero dell’Interno i chiarimenti sulla presentazione delle DAT agli uffici di stato civile

Il Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero della Salute, fornisce attraverso la circolare numero 1/2018 chiarimenti in merito agli aspetti di competenza degli uffici di stato civile presso i Comuni attinenti alla consegna delle DAT e alla loro registrazione in un apposito elenco.

Le dichiarazioni anticipate di trattamento. Il Ministero dell’Interno chiarisce e precisa, con la circolare numero 1/2018, le modalità con cui dare attuazione alla possibilità di redigere le DAT attraverso «scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del Comune di residenza del disponente medesimo». L’ufficio e l’ufficiale di stato civile. L’ufficio di stato civile risulta dunque legittimato a ricevere solamente le DAT presentate e firmate personalmente dal disponente che risieda nel Comune, le quali dovranno essere consegnate all’ufficiale dello stato civile, incaricato di verificare i presupposti della consegna, «con particolare riguardo all’identità ed alla residenza del consegnante nel Comune». All’atto della consegna, l’ufficiale dovrà inoltre fornire ricevuta al disponente, comprensiva dell’indicazione dei dati anagrafici di quest’ultimo, della data, della firma e del timbro dell’ufficio. La ricevuta, specifica la circolare, «potrà essere apposta anche sulla copia della DAT presentata dal disponente ed allo stesso riconsegnata trattenendo l’originale». Il registro. Per quanto attiene alla previsione di un «apposito registro» in cui annotare le DAT, la circolare precisa che non è stata disposta l’istituzione di un nuovo registro dello stato civile ad hoc, pertanto l’ufficio «deve limitarsi a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate, ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al d.lgs. numero 196/2003». L’ufficio anagrafe e la trasmissione delle DAT. La circolare ministeriale, inoltre, ribadendo l’importanza di assicurare un «raccordo organizzativo» con gli uffici d’anagrafe, in modo da consentire la corretta trattazione delle DAT modificative di quelle consegnate dal disponente presso il vecchio Comune di residenza, precisa che non potranno fornirsi specifiche indicazioni attinenti alle modalità di trasmissione delle DAT alle strutture sanitarie finché non avverrà l’emanazione del decreto del Ministero della Salute, così come previsto dall’articolo 1, comma 419, l. numero 205/2017 Legge di Bilancio 2018 . Monitoraggio delle DAT. In conclusione, la circolare esorta le Istituzioni, alla quale è indirizzata, a portare la stessa a conoscenza dei Sindaci e a riferire, entro il 10 luglio, «sul numero di DAT ricevute dagli uffici comunali fino al 30 giugno 2018, con successivi aggiornamenti trimestrali».

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