Disco verde del Consiglio Nazionale dei Commercialisti al quesito posto da un Ordine territoriale tramite il canale pronto ordine. Unico limite, l’indicazione contraria nel regolamento interno adottato dall’Ordine.
L’avvocato può far parte dell’Organismo di Composizione della Crisi costituito in seno all’Ordine dei Commercialisti se il regolamento interno dell’Ordine non prevede diversamente. È questa, in sintesi, la risposta fornita dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti al quesito posto dall’Ordine di Salerno tramite il pronto ordine numero 327/2016. Il quadro normativo. A fronte della richiesta di chiarimenti sulla possibilità di iscrivere un avvocato nell’elenco tenuto dal proprio OCC, il CNDCEC, pur riconoscendo che non esiste alcuna disposizione contraria, ha, di fatto, sconsigliato agli Ordini di accettare presso i propri elenchi “altri” professionisti diversi dai Commercialisti. Sul tema il d.m. numero 202/2014, sottolineano dal Consiglio, non fornisce altre delucidazioni circa i requisiti professionali dei gestori della crisi inclusi nell’Elenco dell’OCC istituito da un Ordine professionale, oltre a quelli strettamente attinenti alla qualificazione professionale e agli obblighi formativi di cui all’articolo 4, commi 5 e 6 di detto Decreto ministeriale. «A ben vedere – si legge nel pronto ordine - unico riferimento in qualche modo collegato all’aspetto della qualificazione recte, della competenza specifica del professionista è rappresentato dall’articolo 19 d.m. numero 202/2014 che, come è noto, esenta dagli obblighi formativi previsti nell’articolo 4, comma 5 lett. d , e comma 6, d.m. numero 202/2014 i professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e dei Notai che siano stati nominati i almeno quattro procedure, come curatori, commissari giudiziali, delegati alle vendite nelle procedure esecutive ovvero che siano stati già nominati gestori o liquidatori ai sensi dell’articolo 15, comma 9, l. numero 3/2012». Formazione degli elenchi. Come anticipato, dunque, eventuali criteri inerenti alle modalità di formazione dell’Elenco o di selezione dei gestori «possono essere decisi dall’Ordine territoriale in cui l’OCC è stato istituito e, se del caso, esplicitati nel regolamento sull’organizzazione dell’OCC, ovvero in un regolamento interno destinato a disciplinare specifici aspetti di funzionamento». Ma, sul punto, il CNDCEC, pur riconoscendo l’ampia autonomia degli Ordini, invita caldamente a non iscrivere nell’Elenco in commento gli altri professionisti. «Sarebbe comunque preferibile che l’Elenco dei Gestori sia composto da soggetti iscritti all’Ordine in cui l’OCC è stato istituito. In tal modo l’Ordine di appartenenza può procedere con maggiore facilità alla verifica circa il pagamento del contributo annuale, per tramite del quale contribuiscono, ancorché indirettamente, al funzionamento dell’OCC il non aver riportato sanzioni disciplinari tali da inficiare il requisito di onorabilità di cui all’articolo 4, comma 8, d.m. numero 202/2014 il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua FPC ». Fonte www.fiscopiu.it
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