In tema di confisca disposta ai sensi dell’articolo 2- ter l. numero 575/1965, la restituzione, anche parziale, di beni già sottoposti a sequestro ed a confisca di primo grado, lì dove sia disposta a seguito di accoglimento della impugnazione ordinaria proposta dalla parte privata, va disposta ed eseguita in rapporto alla consistenza attuale dei beni medesimi, detratte esclusivamente le spese di gestione, diverse da quelle relative al pagamento dei compensi al soggetto nominato amministratore giudiziario da qualificarsi – queste ultime – spese giudiziali .
Lo ha stabilito la sez. I Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 46043, depositata il 6 novembre 2014. La confisca ex articolo 2-ter l. numero 1423/1956 Come è noto, la misura di prevenzione patrimoniale della confisca è prevista dall’articolo 2- ter l. numero 1423/1956, recentemente abrogato dall’articolo 120, comma 1, lettera b , d.lgs. numero 159/2011. Tale misura scatta con riguardo ai beni dei quali la persona, nei cui confronti è iniziato il procedimento, risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite, o ne costituiscano il reimpiego. Siffatto provvedimento scaturisce dalla necessità di aggredire le organizzazioni criminali nella loro componente economico-finanziaria, connessa all'esercizio di attività criminali, al riciclaggio di denaro sporco e al reimpiego dei proventi illeciti, attraverso provvedimenti tendenti al sequestro ed alla confisca del patrimonio illecitamente ottenuto. Il bene viene confiscato quando è nella disponibilità del soggetto destinatario della misura. La nozione di disponibilità contempla sia l’attuale relazione con il bene, sia una serie di situazioni assai diverse tra loro, quali come nel caso di specie il diritto di proprietà, o intestazioni fittizie in capo ad un soggetto terzo, in virtù, per esempio, di contratti simulati o di intestazioni fiduciarie, o ancora posizioni di mero fatto, basate su rapporti di soggezione del terzo titolare del bene con il soggetto sottoposto alla misura di prevenzione. e la sua revoca. In tema di misure di prevenzione reali, la revoca del provvedimento di confisca può avvenire, in primo luogo, nel caso in cui quest’ultimo risulti affetto da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimosso, per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario. Inoltre, ai fini della revoca rilevano unicamente le prove nuove e sopravvenute rispetto al momento in cui fu adottata la misura di prevenzione reale. Ne consegue che non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive, già conosciute e delibate nel procedimento. Sul piano soggettivo, infine, la revoca de qua non può essere richiesta da chi, pur dovendo intervenire perché formalmente titolare dei beni sequestrati, non sia stato chiamato a partecipare al procedimento e comunque non vi abbia partecipato. La responsabilità dello Stato da atto illecito . La sentenza in commento appare particolarmente interessante nella parte in cui affronta la problematica relativa alla condotta illecita dello Stato, in caso di sequestro di prevenzione, ed ai corrispondenti profili risarcitori in favore della parte privata. In generale, in tema di misure di prevenzione, appartiene alla cognizione del giudice civile, e non di quello penale, l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori giudiziari incaricati della gestione di beni aziendali, sequestrati nell'ambito di un procedimento di prevenzione. Sul punto, la sez. I della Suprema Corte ha inoltre statuito che la domanda di incremento del quantum da restituire, qualificata non già nel senso di dovuta corresponsione di rivalutazione ed interessi legali rispetto alla somma ritenuta di lecita provenienza quanto in quello di frutti civili della gestione separata, deve essere oggetto di valutazione, anche in rapporto alle risultanze del rendiconto di gestione dei beni sequestrati. In ogni caso, ove vi sia la restituzione dei beni, gravano sul titolare dei medesimi e dunque sulla parte privata rientrata in bonis gli ordinari costi di gestione, ad esclusione dei compensi pagati all’amministratore giudiziario che, avendo natura di spese giudiziali, seguono la soccombenza e devono perciò essere posti a carico dello Stato. Se vi è un incremento di valore derivante dall’impiego del bene o dalla sua naturale fruttuosità è del tutto evidente che tale incremento spetta al soggetto privato, in ipotesi di restituzione e dunque di accertamento dell’assenza dei presupposti di legge per procedere alla confisca. In relazione a tali beni – conclude la Suprema Corte – ferma l’assenza di profili risarcitori, non può ritenersi legittima l’espropriazione di un valore aggiuntivo prodottosi in costanza di gestione, la cui confisca sarebbe del tutto priva di titolo, e determinerebbe un ingiustificato arricchimento in favore dell’Erario.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 23 ottobre – 6 novembre 2014, numero 46043 Presidente Giordano – Relatore Magi Ritenuto in fatto 1. Con decreto emesso in data 13 dicembre 2013 la Corte di Appello di Palermo, Sezione per le misure di prevenzione, decidendo in sede di rinvio come disposto da questa Corte con sentenza emessa in data 25 gennaio 2012 dalla V Sezione Penale numero 17739 del 2012 , in parziale accoglimento degli appelli proposti nell'interesse di V.N. e R.M.A. avverso il decreto emesso dal Tribunale di Palermo il 19 febbraio 2004 revocava la confisca dei rapporti bancari e dei depositi titoli intestati al V. ed alla moglie R.M.A. di cui ai numeri da 5 a 9 nonché 11, 12 e 13 del decreto impugnato, limitatamente all'importo di Euro 1.022.842,41. La decisione in parola, nel dare concreta attuazione al principio di diritto espresso da questa Corte di legittimità nella citata decisione del 2012 e in antecedente decisione numero 33479 del 2007, sul medesimo oggetto affermava in sostanza che l'importo di cui sopra - individuato a seguito di verifica peritale - rappresentava una quota di accumulazione di provenienza lecita che era stata oggetto di sequestro in data 31 ottobre 2001 e confisca di primo grado nel 2004. In particolare, l'esito della perizia - non contestato dagli attuali ricorrenti - consentiva di determinare in tale importo Euro 1.022.842,41 la quota di accumulazione lecita in rapporto all'entità complessiva del sequestro in questione Euro 4.286.890,00 attualizzando al momento del sequestro la disponibilità finanziaria che era stata accertata in capo al V. al 31 dicembre 1986 accumulazione ritenuta lecita e consistente in L. 1.016.000.000. Ciò posto, la Corte territoriale riteneva di dover disporre la restituzione agli aventi diritto di tale somma di denaro, rigettando la richiesta accessoria di incremento in virtù di rivalutazione monetaria ed interessi legali. Si afferma sul punto che - la confisca, al pari della revoca, costituisce un evento che incide direttamente su una consistenza patrimoniale esistente all'epoca della adozione del decreto di sequestro - la liquidazione di rivalutazione monetaria o degli interessi presuppone l'assolvimento di un onere probatorio alla quale non si è attenuta la parte richiedente - in ogni caso, il sequestro non può essere qualificato come illegittimo, essendo stata quasi integralmente accolta la proposta applicativa di misura di prevenzione e l'attuale revoca attiene esclusivamente ad una minima parte del patrimonio del proposto, peraltro ritenuto soggetto portatore di pericolosità qualificata. 2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione R.M.A. interveniente ed erede di V.N. ed i coeredi V.L. , V.A. , V.M.F. a mezzo del difensore e procuratore speciale. Nel ricorso si deduce violazione dell'obbligo di adeguamento al contenuto della sentenza che ha disposto il rinvio articolo 627 cod.proc.penumero assenza di motivazione nonché violazione della disciplina di cui all'articolo 2 ter legge numero 575 del 1965 e di quella civilistica di riferimento articoli 1173, 1223, 1224, 1282 cod.civ. . Oggetto del ricorso è la statuizione negativa in punto di diritto alla rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma riconosciuta di legittima provenienza all'atto del sequestro del 2001. Ad avviso del ricorrente la decisione impugnata - in rapporto ai contenuti della sentenza di annullamento con rinvio - riconosce la liceità di tale quota/parte del compendio patrimoniale sequestrato in origine. Da ciò doveva derivare, come conseguenza imposta dalla stessa decisione di questa Corte, la liquidazione aggiuntiva di rivalutazione monetaria e interessi legali, a far data dal provvedimento di sequestro. In ogni caso tale conseguenza è rapportata a quanto previsto dall'articolo 1173 codice civile, posto che il provvedimento di sequestro è stato ritenuto illegittimo ed è dunque fonte di obbligazione di tipo risarcitorio da atto illecito . Si tratta di un debito di valore, sottratto all'applicazione del principio nominalistico, dunque non è richiesta la dimostrazione del maggior danno, ai sensi dell'articolo 1224 co. 2 cod.civ Andava liquidata dunque la maggior somma a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi trattandosi di un credito consistente in liquidità dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso, ossia il sequestro. Si rappresenta inoltre che la motivazione posta a sostegno del diniego è da ritenersi meramente apparente in quanto erronea in diritto circa la necessità di prova del maggior danno e aberrante circa la pretesa legittimità del vincolo originariamente imposto in virtù del parziale accoglimento della originaria proposta di confisca. Si insiste, in ogni caso, per la valutazione separata della domanda di rivalutazione monetaria o, in subordine, di quella relativa agli interessi sulle somme depositate ed oggetto di sequestro nel 2001. Considerato in diritto 1. Il ricorso è in parte fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono. 1.1 Vanno premesse all'esame della situazione concreta talune osservazioni di portata generale. Il sistema processuale è basato su una costante formalizzazione legale dell'agire dei soggetti pubblici, che realizzano - sulla base di valutazione delle emergenze di fatto e interpretazione delle norme di diritto - la tutela dei diversi interessi azionati in ogni procedura giudiziaria. La tutela della eseguibilità dei provvedimenti finali - in caso di delibata fondatezza prognostica della pretesa in senso ampio punitiva - è assicurata, in tale contesto, dal sistema cautelare che tende, per sua natura, a determinare una legale anticipazione degli effetti “finali”, reclamabile nelle diverse forme offerte dalle leggi di settore. Al contempo, la “rivedibilità” delle decisioni di primo grado è assicurata dal sistema delle impugnazioni, posto a tutela dei diritti anche costituzionali o derivanti da fonti internazionali dei soggetti raggiunti da decisione di primo grado sfavorevole. Ciò posto, va sgombrato il campo da uno degli argomenti proposti dai ricorrenti, nel senso che l'esercizio del potere decisorio in senso difforme rispetto al contenuto di un provvedimento cautelare o di una decisione di primo grado è frutto della maggior ampiezza cognitiva cauela/decisione di primo grado della diversa interpretazione dei dati rilevanti o comunque dell'esercizio del potere di controllo circa la fondatezza in ogni suo aspetto della prima decisione, in applicazione delle diverse norme regolatrici, e pertanto non comporta - in quanto tale - una qualificazione in termini di “illiceità” né in senso penalistico, né in senso civilistico di quanto realizzato nelle precedenti fasi del procedimento medesimo sia cautelare che decisoria di primo grado . È lo stesso sistema processuale - in sé considerato - a regolamentare le ipotesi di difformità valutativa ed a statuirne le conseguenze, non potendosi far derivare una connotazione di illiceità da tale “naturale” sviluppo delle fasi del procedimento e dalla ineliminabile dialettica processuale tra le diverse tesi contrapposte. Ciò oltre a rappresentare un riflesso della regolamentazione del diritto processuale sulla base di norme di diritto pubblico è anche il portato di una corretta lettura dei principi costituzionali di riferimento in tema di autonomia e indipendenza della magistratura come garanzia collettiva posto che una rigida equiparazione tra difformità valutativa endoprocessuale e illiceità della statuizione antecedente porterebbe ad un restringimento degli spazi interpretativi degli organi giudicanti e aprirebbe la strada a forme di superato “conformismo giudiziario”. Ne è prova la stessa regolamentazione legale dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione articolo 314-315 cod.proc.penumero - correlato a limitazioni della libertà personale intervenute nel procedimento conclusosi in via definitiva con esito favorevole al soggetto sottoposto - nel cui ambito la prestazione patrimoniale, ove dovuta in assenza di dolo o colpa grave del richiedente ha in ogni caso natura “indennitaria” obbligazione di diritto pubblico derivante da atto legittimo a contenuto autoritativo dunque non risarcitoria si veda, tra le altre, Sez. U. 6.3.1992, rv 191147 e nascente solo dalla pronunzia post-processuale che accerta la sussistenza dei presupposti di legge. Si tratta, peraltro, di una normativa quella in tema di ingiusta detenzione dettata in via esclusiva per le difformità valutative da cui sia derivata limitazione della libertà personale, dunque non esportabile - ferma restando la detta natura indennitaria - a situazioni processuali diverse rispetto a quelle espressamente considerate. Così come l'ipotesi “riparatoria” di cui all'articolo 643 cod.proc.penumero in tema di errore giudiziario, stabilita a favore del soggetto prosciolto in sede di revisione risulta correlata alla avvenuta esecuzione di una sentenza di condanna penale e non rappresenta un modello esportabile ad altre ipotesi di accertata “ingiustizia” di una decisione. La responsabilità dello Stato da atto illecito in senso proprio - compiuto nel corso di un procedimento da un magistrato - può dunque derivare esclusivamente da condotte realizzate con dolo o colpa grave - e qualificate come tali in sede di specifico accertamento - ai sensi dell'articolo 2 legge numero 117 del 1988. Sul tema, peraltro, si ritiene astrattamente possibile la responsabilità per danni patrimoniali relativi a provvedimenti di sequestro, ferma restando la necessità di verifica giurisdizionale dei fatti costituenti il fondamento della medesima tra le altre, Sez. III Civ. numero 11593 del 26.5.2011 ove si afferma che i presupposti della responsabilità dello Stato per grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 lett. a, l. numero 117 del 1988, devono ritenersi sussistenti allorquando nel corso dell'attività giurisdizionale si sia concretizzata una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma stessa ovvero una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico o l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o ancora lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero. . 1.2 Ciò posto, va escluso che la semplice difformità valutativa - nel caso in esame derivata dal legittimo esercizio dei poteri spettanti al giudice della impugnazione - possa avere come effetto la connotazione di “atto illecito” produttivo di conseguenze risarcitorie nei confronti della parte privata destinataria delle statuizioni e ciò sia in riferimento alla norma regolatrice della responsabilità extracontrattuale articolo 2043 cod.civ. che in riferimento alle norme in tema di obbligazioni citate dai ricorrenti. L'errore di prospettiva è evidente, posto che la sottoposizione a sequestro dei beni - poi restituiti - è avvenuta in forza di norma che attribuiva al giudice collegiale del procedimento di prevenzione il potere di emettere - sulla base di determinati presupposti - il provvedimento stesso. L'esito del procedimento in senso favorevole - in parte - al ricorrente è frutto dell'altrettanto legittimo dispiegarsi dei poteri cognitivi, valutativi e interpretativi dei diversi organi giudicanti chiamati a pronunziarsi, da cui deriva che sorge un “obbligo di restituzione” solo nel momento in cui diventa definitiva la decisione che la dispone non potendosi far retroagire detto obbligo al momento del sequestro, come invocato dal ricorrente, per le ragioni di cui sopra . 1.3 Tale affermazione - tuttavia - non esaurisce l'ambito delle valutazioni poste dall'istanza difensiva, prima, e dal ricorso poi. Se è vero infatti che nessun vincolo in punto di “entità” della somma da restituire agli eredi del V. può farsi risalire ai contenuti della decisione di annullamento con rinvio posto che la stessa si limitava ad indicare la necessità di determinare la eventuale quota lecita di accumulazione economica presente nel più ampio compendio sequestrato al 2001 è pur vero che la Corte territoriale, nel disporre la restituzione dei beni ritenuti di lecita provenienza ne indica l'entità in modo aritmetico fissandola al momento del sequestro. Ciò, pure a fronte di una richiesta difensiva tesa a qualificare la necessità di “aggiornamento” del valore in termini non propri rivalutazione monetaria e interessi legali ma comunque introduttivi del tema della incidenza del decorso del tempo tra “spossessamento” e “restituzione” è da ritenersi non corrispondente ai contenuti della disciplina di settore legge numero 575 del 1965 e norme collegate e ad alcuni principi civilistici applicabili al caso in esame. Va affermato, infatti, che l'opzione interpretativa adottata dalla Corte territoriale, secondo cui il provvedimento di restituzione riguarda la consistenza patrimoniale esistente all'epoca della adozione del decreto di sequestro non tiene conto del fatto che il sequestro di beni realizzato nel settore delle misure di prevenzione non può definirsi “statico” come il sequestro di una res strumentale alla esecuzione di un reato ma è per definizione “dinamico” ed implica l'esercizio di concreti poteri gestionali, descritti in particolare dall'articolo 2 sexies legge numero 575 del 1965 si veda il secondo periodo del comma 8 per cui l'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi . . Il sequestro di prevenzione introduce - pertanto - una fase gestionale “per conto di chi spetta” analoga a quella prevista dalla disciplina fallimentare, ai sensi dell'articolo 31 R.d. numero 267 del 1942 che non solo ha un finalismo imposto per legge nel senso prima descritto ma che non può prescindere dalle caratteristiche ontologiche dei beni oggetto di gestione nel caso in esame liquidità e titoli, dunque cose fruttifere ai sensi dell'articolo 820 co.3 cod.civ. . Da ciò deriva, quale principio di carattere generale, che il provvedimento di restituzione di un bene che nel caso in esame risulta emesso a distanza maggiore di dieci anni dal sequestro va rapportato alla “consistenza attuale” dello stesso, per come risulta all'esito della procedura gestionale. Lì dove vi sia un incremento di valore derivante dall'impiego del bene o dalla sua naturale fruttuosità è del tutto evidente che tale incremento “spetta” al soggetto privato, in ipotesi di restituzione e dunque di accertamento dell'assenza dei presupposti di legge per procedere alla confisca. In relazione a tali beni, ferma l'assenza di profili risarcitori, non può ritenersi legittima - in altre parole - l'espropriazione di un valore aggiuntivo prodottosi in costanza di gestione, la cui confisca sarebbe del tutto priva di titolo e determinerebbe un ingiustificato arricchimento per l'Erario. Ed è sempre la legge di settore a prevedere talune significative conseguenze del provvedimento di restituzione, anche parziale, dei beni. L'articolo 2 octies della legge numero 575 del 1965 applicabile ratione temporis alla procedura in esame prevedeva infatti una discpiina in punto di ripartizione dei costi gestionali, la cui articolazione 1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento. 2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro. 3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario o all'Agenzia, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies sono inserite nel conto della gestione qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro e1 revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato porta a ritenere che in caso di restituzione dei beni gravano sul titolare - e dunque sulla parte privata rientrata in bonis - gli ordinari costi di gestione, ad esclusione dei compensi pagati all'amministratore giudiziario che, avendo natura di spese giudiziali, seguono la soccombenza e dunque devono essere posti a carico dello Stato in tal senso Sez. I civ. numero 8967 del 26.6.2001, rv 547730 . Da ciò deriva che - dovendosi qui enunciare il principio di diritto - la restituzione, anche parziale, di beni già sottoposti a sequestro e a confisca di primo grado, lì dove sia disposta a seguito di accoglimento della impugnazione ordinaria proposta dalla parte privata, va disposta ed eseguita in rapporto alla consistenza attuale dei beni medesimi, detratte esclusivamente le spese di gestione, diverse da quelle relative ai pagamento dei compensi al soggetto nominato amministratore giudiziario da qualificarsi - queste ultime - spese giudiziali . Peraltro, l'adempimento relativo alla quantificazione delle spese occorrenti per la gestione e dunque l'esatta quantificazione dell'eventuale incremento di valore del bene rispetto al momento del sequestro con validazione o meno dell'operato dell'amministratore giudiziario, tenuto alla immediata restituzione dei beni viene in essere soltanto a seguito della esecuzione delle operazioni di approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal D.M. numero 293 del 1.2.1991 la cui disciplina è stata trasfusa, con modificazioni nell'ari . 43 del D.Lgs. numero 159 del 2011 ed in particolare di quanto previsto dall'ari . 5 di tale D.M. norma analoga a quella prevista in sede fallimentare dall'ari . 116 R.d. numero 267 del 1942 . Ed è appena il caso di rilevare che la tutela dei diritti patrimoniali della parte privata - in caso di contestazioni relative alle modalità gestionali poste in essere dall'amministratore nel periodo di vigenza del provvedimento di sequestro - possono estendersi a profili risarcitori attraverso l'azione di responsabilità esperibile non già in sede di approvazione del rendiconto medesimo innanzi al giudice della prevenzione limitata ai profili di completezza e regolarità contabile ma in sede di giurisdizione civile come di recente ribadito da Sez. V numero 18859 del 28.3.2013, rv 256246 . 1.4 Da ultimo, va affermato che la domanda introdotta dalle parti private non è stata, pertanto, correttamente qualificata dalla Corte territoriale, posto che la stessa - come si è detto - poneva il tema dell'incremento di valore di beni fruttiferi correlato al decorso del tempo. Da quanto detto deriva l'accoglimento parziale del ricorso, nel senso che la domanda di incremento del quantum da restituire, qualificata non già nel senso di dovuta corresponsione di rivalutazione ed interessi legali rispetto alla somma ritenuta di lecita provenienza quanto in quello di frutti civili della gestione separata, nel senso qui illustrato e precisato, non poteva essere disattesa con i motivi espressi, ma doveva essere oggetto di valutazione, anche in rapporto alle risultanze del rendiconto di gestione. Va pertanto disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Palermo. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato limitatamente al diniego di restituzione dei frutti maturati in costanza di sequestro e rinvia per nuovo esame al riguardo alla Corte d'Appello di Palermo rigetta nel resto il ricorso.