Dl Orlando: fiducia da palazzo Madama, ora la parola a Montecitorio

Ieri, 23 ottobre 2014, è stato presentato al Senato un maxi-emendamento integralmente sostitutivo del testo uscito dalla Commissione Giustizia sulla riforma processual-civile. I senatori della Repubblica hanno risposto positivamente al voto di fiducia chiesto dal Governo sul decreto di riforma della giustizia civile 161 voti a favore, 51 contrari e nessun astenuto. Incassata la fiducia di Palazzo Madama, è ora il turno dei deputati, il decreto passa, infatti, alla Camera.

Chiesta e ricevuta la fiducia. «Primo passo per una giustizia più veloce ed efficace», queste le Parole del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, dopo che il maxi-emendamento sulla riforma della giustizia civile ha ottenuto la fiducia in Senato. Anche se non sono mancate le critiche da parte di alcune fazioni politiche, che hanno attaccato il provvedimento con cui l’Esecutivo è voluto intervenire su materie delicate ed importanti, quali il diritto di famiglia. Novità e aggiustamenti. Il maxi-emendamento al d.l. numero 132/2014 in materia di giustizia ha introdotto novità rilevanti ed ha “aggiustato” alcune delle precedenti previsioni della riforma civile dalla nuova forma del pignoramento all’inasprimento delle spese di soccombenza, dalle soluzioni stragiudiziali per combattere le lungaggini processuali al matrimonio “fai da te” e molte altre previsioni. 1 Il nuovo pignoramento. Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi saranno soggetti ad una nuova forma di pignoramento. Al debitore dovrà essere notificato un atto di pignoramento, indicante gli estremi identificativi del veicolo e allo stesso dovrà essere intimato di consegnare il veicolo e i documenti di proprietà entro 15 giorni all’istituto vendite giudiziarie. Il creditore, invece, dovrà trascrivere l’atto presso il Tribunale competente, depositando in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e copie dei documenti dell’esecuzione. Il decreto, inoltre, fissa il termine, pari a 30 giorni, entro il quale il pignoramento perde efficacia. La nuova disciplina sarà applicabile ai procedimenti iniziati a decorrere dopo 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. 2 Spese di soccombenza. Il maxi-emendamento ha ulteriormente ristretto i casi in cui il giudice può compensare le spese, per evitare che chi perda sia incentivato a promuovere l’attività giudiziaria anche quando non sia necessaria o sia in torto. Quindi, secondo la nuova previsione, vi potrà essere compensazione delle spese solo in caso di soccombenza reciproca, novità assoluta della questione o di mutamento giurisprudenziale su questioni dirimenti. Le nuove regole si applicheranno a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione. 3 Dichiarazioni testimoniali. Gli avvocati non potranno più raccogliere dichiarazioni da persone informate sui fatti e portarle in giudizio. Rimane, però, ferma la possibilità per il Giudice di disporre la testimonianza scritta mediante il modello ministeriale ex codice di procedura civile. 4 La mora. Il maxi-emendamento, al fine di disincentivare le cause, ha stabilito che durante la pendenza del giudizio maturerà sulle somme in contestazione il più alto interesse legale previsto per le transazioni commerciali. Il tasso decorrerà nel momento stesso in cui la domanda giudiziale sarà proposta. Anche queste novità si applicheranno nei confronti dei procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione. 5 L’arbitrato. Il nuovo provvedimento governativo prevede un ulteriore potenziamento dell’arbitrato, quale soluzione stragiudiziale atta ad alleggerire l’attività nella aule dei Tribunali. L’arbitrato sarà riservato alle sole cause pendenti in primo e secondo grado, con l’esclusione delle questioni vertenti sui diritti indisponibili o riguardanti la materia del lavoro. Di comune accordo le parti potranno chiedere che la causa sia devoluta ad un collegio o ad un unico arbitro, scelto tra i legali iscritti all’albo da almeno 5 anni. Quest’ultima previsione sarà possibile solo se il valore della causa sia massimo di 100 mila euro. 6 La negoziazione. Altro istituto atto a fronteggiare il grave problema della lentezza della giustizia civile. Le parti, non ancora arrivate avanti al Giudice, potranno trovare la soluzione della controversia accordandosi tra loro con l’ausilio dei legali. Esulano da questa risoluzione “alternativa” le questioni vertenti sui diritti indisponibili. La negoziazione diventerà condizione di procedibilità, e quindi dovrà essere tentata prima di andare avanti al giudice, per le questioni riguardanti il risarcimento dei danni da circolazione stradale e le domande di pagamento di somme entro i 50 mila euro. I tempi della negoziazione dovranno essere stabiliti dalle parti, ma questa sarà una discrezionalità limitata minimo 1, massimo 3 mesi per la negoziazione, fatta salva la possibilità di una proroga di 30 giorni. 7 Divorzio. L’unione matrimoniale potrà essere sciolta senza adire un giudice in due modi diversi mediante la negoziazione assistita, che, mentre prima non lo prevedeva, potrà riguardare anche i matrimoni con figli minori, con handicap o non autosufficienti economicamente, sempre però con l’assistenza del pubblico ministero, quale garante del minore oppure, mediante una procedura, priva di assistenza legale, avanti al sindaco, quale ufficiale di stato civile. Tale ultima possibilità sarà preclusa quando siano presenti figli minori, con handicap o non indipendenti economicamente. 8 Le ferie. Le ferie dei magistrati subiranno un taglio, da 45 a 30 giorni, ed insieme a queste verranno ridotti i termini di sospensione feriale dei tribunali e delle procure. Ora è il turno di Montecitorio, infatti il decreto, dopo la fiducia del Senato, passa alla Camera dei deputati che dovrà esprimere il proprio consenso o meno al maxi-emendamento.