Alle Sezioni Unite non piace il giudicato

Anche quando una pronuncia di illegittimità costituzionale colpisce le circostanze, e non il precetto, di un già accertato reato il giudice dell’esecuzione deve necessariamente rimodulare la pena. Non c’è giudicato che tenga.

Così per le Sezioni Unite, nella sentenza numero 42858/2014, depositata il 14 ottobre. La contesa processuale. La sentenza della Corte costituzionale numero 51/2012 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 69, comma 4, c.p. nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità ex articolo 73, comma 5, d.P.R. numero 309/1990 – T.U. stupefacenti – sulla recidiva di cui all’articolo 99, comma 4, c.p. Il giudice dell’esecuzione ex articolo 666, comma 2, c.p.p. aveva negato la richiesta di rimodulazione della pena avanzata dal pm sulla pena già comminata e divenuta definitiva, per l’intangibilità del giudicato a fronte di una pronuncia che non aveva comportato, a loro scrivere, alcuna abolitio criminis del fatto contestato. La vicenda giunge alle Sezioni Unite, le quali forniscono una soluzione evolutiva concorde agli indirizzi giurisprudenziali in punto di riforma del giudicato. C’era una volta il giudicato. Le Sezioni Unite, ancora una volta, erodono la matrice ideologica o mitica – parola degli Ermellini – del giudicato. Già giudici e legislatore hanno esteso le ipotesi di revisione della sentenza, introdotto l’ipotesi di ricorso per errore materiale e di fatto ex articolo 625- bis c.p.p. o di rescissione del giudicato ex articolo 625- ter c.p.p, hanno reso applicabile l’istituto della continuazione anche su reati già accertati in via definitiva, hanno consolidato l’idea di mutabilità della pena anche definitiva per la necessità di contemperare elementi in grado di determinarla, per abrogatio criminis o per intervento del giudice delle leggi sulle norme applicate. Oppure, il giudice deve pronunciare ordinanza di revoca delle precedenti condanne per abolitio criminis , quando queste sono di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena ex articolo 164 c.p. per altra condanna – c.d. sospensione condizionale “sopravvenuta” -. In ogni caso, al giudice dell’esecuzione sono già demandati poteri di incisione del giudicato, in senso modificativo articolo 672 e 676 c.p.p. , risolutivo articolo 673 c.p.p. , ricostruttivo articolo 671 c.p.p. o complementari e supplenti articolo 674 c.p.p. e, in via generale, per ogni questione concernente il rapporto esecutivo col reo, in attuazione dell’articolo 27, comma 3, Cost., quando si deduce che la rieducazione del condannato abbia senso solo se in piena aderenza al principio di legalità, a prescindere dalla maturazione del giudicato su già accertate condanne. Abolitio criminis e pronuncia di illegittimità costituzionale “per gli Ermellini pari sono”. Il giudicato non costituisce il “punto di arresto” dell’espansione della retroattività delle sentenze della Corte costituzionale, sia nel caso abbia riguardato norme incriminatrici che norme concernenti la misura della pena, il bilanciamento delle circostanze – come nel caso - o il trattamento sanzionatorio. S’assiste alla compiuta valorizzazione del dato ex articolo 30, comma 4, l. numero 87/1953, nel punto in cui sancisce che «quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ne cessano l’esecuzione e tutti gli effetti penali». Una recente decisione conforme, in ordine alla pronuncia di illegittimità che colpisce il solo trattamento sanzionatorio. Il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole spazza via anche il giudicato già maturato, altrimenti oppressivo nei confronti dei diritti fondamentali della persona. Ad esempio, a seguito dell’abbreviato vanno comminati trent’anni di reclusione – per la l. numero 479/1999 che prevedeva la sostituzione dell’ergastolo con la pena a trent’anni di reclusione - anche quando è stata applicata la pena all’ergastolo con isolamento diurno, contenuta in sentenza già passata in giudicato – vedi le Sezioni Unite con la pronuncia numero 18821/2014 -. Il mezzo giudiziale. Smentita l’intangibilità del giudicato, il condannato non può usufruire del ricorso straordinario ex articolo 625 c.p.p. – errore di materiale o di fatto -, dedicato alle violazioni maturate in sede di legittimità. Impraticabile altresì la restituzione in termini per l’impugnazione ex articolo 175, comma 2, c.p.p., dedicato al solo processo contumaciale. Insufficiente il ricorso ex articolo 673 c.p.p. – revoca della sentenza per intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del reato -, relativo alle sole norme incriminatrici in senso stretto. Si tratta di norme dal respiro corto, inattuabili in ogni caso, dunque prive di un valore sistematico generale. Soccorre invece l’articolo 30 l. numero 87/1953, come sopra, il quale impone la cessazione degli effetti penali di qualsiasi norma, sia sostanziale che processuale, dichiarata incostituzionale. La conseguenza. Il giudice dell’esecuzione, ex articolo 665 c.p.p., mediante incidente di esecuzione, dichiara ineseguibile la condanna – nel caso in cui risulti già scontata la parte di pena compresa in quella rimodulata ai sensi della intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale-, procedendo ad una nuova quantificazione, senza riaprire il processo.

Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 29 maggio – 14 ottobre 2014, numero 42858 Presidente Santacroce – Relatore Ippolito