Il reato di favoreggiamento della prostituzione si concretizza, sotto il profilo oggettivo, in qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l’esercizio della prostituzione, mentre sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo senza che abbia rilevanza il movente dell’azione.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 41685, depositata il 7 ottobre 2014. Il caso. Con sentenza, la Corte d’Appello, confermava la colpevolezza dell’imputato per favoreggiamento continuato della prostituzione, sulla base della deposizione dei Carabinieri che avevano svolto le indagini, osservando che l’imputato aveva messo a disposizione della donna “la casa” ove essa esercitava il meretricio ed inoltre custodiva un’agenda con un elenco di nomi maschili e indicazioni sulle condizioni economiche e sullo stato civile. Avverso la predetta decisione, il difensore dell’imputato ricorreva per cassazione. Il reato di favoreggiamento della prostituzione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il reato di favoreggiamento della prostituzione si concretizza, sotto il profilo oggettivo, in qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l’esercizio della prostituzione, mentre sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo senza che abbia rilevanza il movente dell’azione Cass., Sez, III, numero 37578/09 Cass., Sez. III, numero 39928/07 . Nel caso di specie, la sentenza impugnata è adeguatamente motivata alla luce del su indicato principio di diritto laddove ha ricavato gli elementi del reato dalla messa a disposizione della casa per l’esercizio del meretricio evidenziando altresì che sul citofono era apposto proprio il nome dell’imputato , dal comportamento dell’uomo e dal rinvenimento di un’agendina contenente i nominativi dei clienti, all’interno del borsello dello stesso. Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 giugno– 7 ottobre 2014, numero 41685 Presidente Fiale– Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 29.6.2012 la Corte d'Appello di Perugia ha confermato la colpevolezza di R.R. per favoreggiamento continuato della prostituzione di C.L., sulla base della deposizione dei Carabinieri che avevano svolto le indagini, osservando che l'imputato aveva messo disposizione della donna la casa ove essa esercitava il meretricio ed inoltre custodiva una agenda con un elenco di nomi maschili e indicazioni sulle condizioni economiche e sullo stato civile. La Corte ha precisato che, come riferito dai testi, l'imputato, quando la donna riceveva gli uomini, si allontanava da casa aspettando in auto o in piazza. Il difensore ricorre per cassazione denunciando due motivi. 2.1. Col primo motivo denunzia la violazione degli articolo 2 cp, 25 e 27 Cost. e del principio di legalità nonché l'omessa motivazione sugli elementi costitutivi del reato. Dopo avere richiamato la previsione normativa del favoreggiamento e dello sfruttamento della prostituzione, il ricorrente rimprovera alla Corte d'Appello di avere omesso una esatta qualificazione del fatto concreto a suo dire, infatti, non sarebbero stati indicati i concreti comportamenti tenuti, se non la mera coabitazione, che in sé con costituisce reato. 2.2. Con un secondo motivo denunzia al violazione dell'articolo 3 numero 8 della legge numero 75/1958 per assenza degli elementi di fatto secondo il ricorrente sussiste carenza probatoria e non si capisce se la condotta addebitata integri l'ipotesi di favoreggiamento o di sfruttamento. Richiama la tesi difensiva della condivisione dell'appartamento e rileva l'assenza di prove sull'attività di favoreggiamento, contestando altresì il dolo del reato. 3. Con una memoria aggiunta solleva l'eccezione di prescrizione del reato. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato sotto entrambi i profili e pertanto va dichiarato inammissibile. Secondo la giurisprudenza di legittimità il reato di favoreggiamento della prostituzione si concretizza, sotto il profilo oggettivo, in qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l'esercizio della prostituzione, mentre sotto il profilo soggettivo è sufficiente la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo senza che abbia rilevanza il movente dell'azione Sez. 3, Sentenza numero 37578 del 25/06/2009 Ud. dep. 24/09/2009 Rv. 244964 v. per tutte Cass. penumero sez. 3^ sent. 29 ottobre 2007, numero 39928 . Nel caso in esame la sentenza impugnata è adeguatamente motivata alla luce dell'indicato principio di diritto laddove - valorizzando la deposizione dei Carabinieri che avevano eseguito gli appostamenti e la perquisizione - ha ricavato gli elementi del reato dalla messa a disposizione della casa per l'esercizio dei meretricio evidenziando altresì che sul citofono era apposto proprio il nome dell'imputato e dal comportamento dell'uomo che era solito trasferirsi in auto o in piazza quando la C. riceveva gli uomini in casa . La Corte ha poi valorizzato un altro dato, pure emerso dalla perquisizione e riferito dai testi il rinvenimento, da parte dei Carabinieri, all'interno dei borsello dell'imputato, di una agendina contenente i nominativi di uomini con la specificazione di dati, quali, le loro condizioni economiche e se coniugati . Come si vede, il percorso argomentativo appare corretto in diritto e logicamente coerente per giustificare la sussistenza della condotta criminosa caratterizzata dalla creazione di condizioni favorevoli al meretricio, quali la messa a disposizione dell'alloggio ove consumare i rapporti nella piena consapevolezza dello scopo dell'andirivieni di uomini comprovata dal discreto allontanamento dal luogo e anzi documentata per iscritto attraverso una attività di registrazione che non avrebbe trovato alcuna ragione di essere in caso di mera coabitazione concessa alla donna la decisione dunque si sottrae decisamente alle critiche del ricorrente, che, invece tendono a rimettere in discussione la ricostruzione del fatto sollecitando la Corte di cassazione ad una nuova valutazione nel merito, attività certamente preclusa nel giudizio di legittimità ove si consideri che il controllo dei giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo. Al giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa . Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione cass. Sez. 6, Sentenza numero 9923 del 05/12/2011 Ud. dep. 14/03/2012 Rv. 252349 . L'inammissibilità dei ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 c.p.p. cass. sez. 3, Sentenza numero 42839 del 08/10/2009 Ud. dep. 10/11/2009 cass. Sez. 4, Sentenza numero 18641 del 20/01/2004 Ud. dep. 22/04/2004 sez. unumero , Sentenza numero 32 del 22/11/2000 Cc. dep. 21/12/2000 il tema della prescrizione non può dunque essere affrontato in questa sede. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sentenza 13.6.2000 numero 186 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 616 cpp nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.