Il procedimento incidentale di riesame del provvedimento applicativo di una misura cautelare è caratterizzato dal contraddittorio eventuale o facoltativo, ai sensi dell’articolo 127 c.p.p., richiamato dall’articolo 309 c.p.p Perciò, la presenza o l’assenza delle parti, compreso indagato e difensore, non hanno nessuna influenza sulla regolarità del procedimento.
Lo ricorda la Corte di Cassazione nella sentenza numero 41131, depositata il 3 ottobre 2014. Il caso. Un indagato presentava una richiesta di riesame contro la custodia cautelare disposta dal gip del tribunale dell’Aquila. All’udienza camerale, il tribunale, non essendo comparsi né il pm, né l’indagato, né il difensore, dichiarava inammissibile l’istanza di riesame per difetti dei corrispondenti motivi di gravame, non recando essa l’indicazione dei motivi di censura. In più, non erano state argomentate le ragioni del riesame, mancando proprio la parte interessata. L’indagato ricorreva in Cassazione, deducendo che la natura camerale del procedimento non rende necessaria la presenza in aula delle parti processuali e che la presentazione di specifici motivi di doglianza non è necessaria per l’ammissibilità del mezzo di impugnazione ex articolo 309 c.p.p Se mancano le parti Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricorda che il procedimento incidentale di riesame del provvedimento applicativo di una misura cautelare è caratterizzato dal contraddittorio eventuale o facoltativo, ai sensi dell’articolo 127 c.p.p., richiamato dall’articolo 309 c.p.p Perciò, la presenza o l’assenza delle parti, compreso indagato e difensore, non hanno nessuna influenza sulla regolarità del procedimento. e se mancano anche i motivi di censura. Inoltre, la procedura del riesame cautelare non richiede la presentazione, né contestuale né successiva all’udienza, di peculiari motivi di censura a sostegno dell’impugnazione infatti, l’articolo 309, comma 9, c.p.p. prevede semplicemente la possibilità, non l’obbligo di enunciare motivi nuovi di censura. Il giudice del riesame può pronunciare quattro tipi di decisione inammissibilità per motivi di rito ad es., tardività della richiesta o mancata legittimazione del richiedente , annullamento dell’ordinanza cautelare per mancanza degli elementi essenziali ex articolo 292 c.p.p. o per vizi di merito del provvedimento, riforma dell’ordinanza in senso favorevole all’imputato/indagato, conferma anche per ragioni diverse del provvedimento. I giudici colmano il vuoto. Da ciò consegue che il giudizio del riesame cautelare non è vincolato al principio devolutivo valido in via generale per le impugnazioni del tantum devolutum quantum appellatum. Il tribunale del riesame, adito ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., può, quindi, sopperire con la propria motivazione sia ad una motivazione insufficiente o contraddittoria del provvedimento, sia alla stessa mancanza, o apparenza, di motivazione del provvedimento, enunciando le ragioni che giustificano l’applicazione della misura cautelare a prescindere dai motivi addotti dalle parti. I giudici di legittimità concludono affermando, infatti, che il giudizio incidentale di riesame è da configurarsi come un giudizio ex novo, autonomo ed a cognizione piena sulla questione cautelare. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, rimandando la decisione ai giudici del tribunale dell’Aquila.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 30 settembre – 3 ottobre 2014, numero 41131 Presidente Agrò – Relatore Paoloni Motivi della decisione 1. Raggiunto da ordinanza del 24.2.2014 con cui il g.i.p. dei Tribunale dell'Aquila gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'articolo 74 L.S., l'indagato E.R. ha presentato tempestiva richiesta di riesame del provvedimento coercitivo. Il Tribunale distrettuale dell'Aquila all'udienza camerale dei 31.3.2014, non essendo comparsi né il pubblico ministero, né l'indagato e il suo difensore, ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame per difetto dei corrispondenti motivi di gravame, osservando che la stessa non recava indicazione dei motivi di censura riservati dal R. al difensore e che -non comparso in udienza l'indagato e non presentandosi il suo difensore non erano state argomentate le ragioni dell'invocato riesame. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale dell'Aquila ha proposto ricorso per cassazione il difensore di E.R., deducendo erronea applicazione di norme processuali articolo 127, 309 c.p.p. e palese illogicità della motivazione. Il Tribunale, ritualmente adito dalla richiesta di riesame, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla stessa, perché la natura camerale del procedimento non rende necessaria -in applicazione del disposto dall'articolo 127 c.p.p. richiamato dall'articolo 309 co. 8 c.p.p. la presenza in udienza delle parti processuali p.m., indagato e/o suo difensore e perché la presentazione di specifici motivi di doglianza, processuali o di merito, non è necessaria ai fini dell'ammissibilità del mezzo di impugnazione disciplinato dall'articolo 309 c.p.p. Ad ogni buon conto nel caso di specie i motivi dei riesame erano stati comunque prospettati al Tribunale con una estesa memoria difensiva pervenuta al Tribunale cinque giorni prima dell'udienza del 31.3.2014. Memoria della cui esistenza in atti il Tribunale non si è avveduto. 3. 1 motivi di ricorso sono fondati e l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio degli atti al Tribunale dell'Aquila per nuova deliberazione sulla richiesta di riesame cautelare dell'indagato. 3.1. E' perfino superfluo in limine ribadire che il procedimento incidentale di riesame del provvedimento applicativo di un titolo cautelare è caratterizzato da contradditorio eventuale o facoltativo alla stregua delle sue modalità di svolgimento, disciplinate dall'articolo 127 c.p.p. cui espressamente rinvia l'articolo 309 c.p.p. Diversamente da quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata che sembra annettere uno specifico onere di illustrazione dei motivi del gravame all'intervento in udienza camerale dell'indagato o del difensore , la presenza o assenza delle partì e segnatamente dell'indagato e/o dei suo difensore non hanno, quindi, nessuna influenza sulla regolarità dei procedimento Sez. 6, 7.5.1993 numero 1352, Astengo, rv. 194439 . 3.2. In secondo e assorbente luogo la procedura del riesame cautelare non richiede la presentazione, contestuale o successiva all'istanza, di peculiari motivi di censura a sostegno dell'impugnazione, a nulla rilevando che l'articolo 309 co. 6 c.p.p. preveda la possibilità di enunciare motivi nuovi di censura. In base alla struttura normativa dell'istituto del riesame cautelare e alla agevole interpretazione letterale e logico-sistematica dei combinato disposto del comma 9 e del citato comma 6 dell'articolo 309 c.p.p., da cui si evince come meramente eventuale la prospettazione di motivi a corredo della richiesta di riesame comma 6, p.p. con la richiesta possono essere enunciati anche i motivi' . Come noto articolo 309 co. 9 c.p.p. , il giudice dei riesame può pronunciare quattro tipi di decisione. Di inammissibilità della richiesta per motivi di rito tardività della richiesta, richiedente non legittimato . Di annullamento dell'ordinanza cautelare per mancanza di uno degli elementi essenziali previsti a pena di nullità dall'articolo 292 c.p.p. ovvero per vizi di merito del provvedimento per insussistenza, ad esempio, di gravi indizi di colpevolezza . Di riforma dell'ordinanza cautelare in senso favorevole all'imputato o indagato . Di conferma, infine, dell'ordinanza cautelare anche per ragioni diverse da quelle indicate nella stessa ordinanza. Da detto compendio normativo e soprattutto dall'indicata latitudine della decisione confermativa della misura cautelare discende con chiarezza che il giudizio del riesame cautelare non è vincolato al generale principio devolutivo che governa le impugnazioni sancito dall'articolo 581 -co. 1, lett. c c.p.p., vale a dire alla regola tantum devolutum quantum appellatum Sez. U. 5.10.1994 numero 16. Demitry, rv. 199388 Sez. 6, 20.1.1997 numero 193, Noviello, rv. 208888 Sez. 4, 23.5.2000 numero 3034, Rosi, rv. 217522 . In vero il Tribunale adito ex articolo 309 c.p.p. può sopperire con la propria motivazione non solo all'insufficiente o contraddittoria motivazione del provvedimento genetico della misura, restituendogli completezza e logicità argomentativa, ma alla stessa mancanza o apparenza di motivazione dei provvedimento, enunciando le ragioni che giustificano l'applicazione della misura cautelare a prescindere ai motivi addotti dalle parti istanti. Il giudizio incidentale di riesame è configurato, infatti, come un giudizio ex novo, autonomo e a cognizione piena sulla questione cautelare in tutti i suoi aspetti di legittimità e di merito. Impregiudicata rimanendo per gli effetti di cui all'articolo 309 co. 10 c.p.p. -avuto riguardo all'intervenuta tempestiva decisione del Tribunale oggi annullata l'efficacia dell'ordinanza genetica applicativa della misura cautelare Sez. U., 12.2.1993 numero 2, Piccioni, rv. 193414 Sez. U., 27.6.2001 numero 33540, Di Sarno, rv. 219230 Sez. 5, 6.10.2011 numero 48557, Vecchiarelli, rv. 251699 , il Tribunale dell'Aquila procederà in sede di rinvio a nuovo giudizio di riesame, nel merito, dei provvedimento restrittivo adottato nei confronti di E.R., uniformandosi ai principi indicati in narrativa. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per il riesame al Tribunale dell'Aquila. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94/1-ter disp. att. c.p.p.