Denaro e carte di credito sottratte dalla borsa: vittima disattenta e ladra salva

Decisiva la valutazione con cui i giudici hanno cancellato l’ipotesi della destrezza” nel colpo messo a segno ai danni di una donna. Escluso questo elemento, sono venuti meno i presupposti per l’azione giudiziaria, una volta preso atto della mancata querela da parte della vittima.

Donna disattenta lascia aperta la borsa portata al braccio. Fulminea la ladra che ne approfitta per prelevare denaro e carte di credito. Nonostante non ci siano dubbi sull’episodio, però, è impossibile arrivare a una condanna. Decisiva la mancanza dell’aggravante della destrezza” Cassazione, sentenza n. 48767/2017, Sezione Quinta Penale, depositata il 24 ottobre . Destrezza. Una volta accertati i fatti, la ladra finisce sotto accusa. E per i giudici, prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello, è inevitabile la condanna, anche tenendo presente la destrezza dell’azione furtiva . Su quest’ultimo punto, però, la visione dei magistrati della Cassazione è opposta. Sia chiaro, è emerso in maniera chiara che la ladra ha approfittato, con gesto repentino, della momentanea distrazione della vittima nella custodia della propria borsa , riuscendo così a sottrarre denaro e carte di credito . Ma questa situazione, spiegano i giudici del ‘Palazzaccio’, non è sufficiente per parlare di destrezza , poiché essa si concretizza quando è lo stesso ladro con il proprio comportamento, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, a creare la situazione idonea a sorprendere, eludere o attenuare la sorveglianza sul bene . Di conseguenza, viene meno l’aggravante della destrezza . E questo fatto chiude la vicenda positivamente per la ladra, poiché l’azione penale non doveva essere promossa per mancanza di querela da parte della vittima .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 22 settembre – 24 ottobre 2017, n. 48767 Presidente Settembre – Relatore Pistorelli Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di Sp. Pa. per il reato di furto aggravato dalla destrezza. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata a mezzo del proprio difensore deducendo errata applicazione della legge penale in merito alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 c.p. di cui non ricorrerebbero nel caso di specie gli elementi costitutivi. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. La Corte territoriale ha ritenuto sussistere la destrezza dell'azione furtiva per avere l'imputata, con gesto repentino, approfittato della momentanea distrazione della persona offesa nella custodia della propria borsa per sottrarre dalla medesima del danaro e delle carte di credito, rifacendosi in tal modo ad un non incontrastato orientamento del giudice di legittimità per cui la fattispecie di cui all'art. 625 n. 4 c.p. sussiste ogni qual volta l'agente sfrutti una qualsiasi situazione favorevole per eludere l'ordinaria vigilanza del proprietario della cosa. Orientamento che ha trovato però autorevole e recente smentita da parte delle Sezioni Unite Sez. Un. n. 34090 del 27 aprile 2017, Quarticelli , che hanno precisato come la suddetta aggravante sia configurabile esclusivamente nel caso in cui sia stato lo stesso agente con il proprio comportamento caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza a creare la situazione idonea a sorprendere, eludere o attenuare la sorveglianza sul bene. In applicazione di tale principio deve dunque escludersi che nel caso di specie ricorra la contestata aggravante. Conseguentemente, non essendo stata proposta querela dalla persona offesa, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per il difetto originario della condizione di procedibilità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 c.p., perché l'azione penale non doveva essere promossa per mancanza di querela.