Lo Stato può subordinare il riconoscimento del cambio del sesso alla trasformazione del matrimonio in PACS?

Sì. La vicenda affrontata dalla CEDU è di grande attualità, vista la presentazione di un DDL sulle unioni civili al nostro parlamento, che dovrebbe essere approvato a settembre ed il possibile contrasto con la recente Consulta su un analogo caso. Confermata la sentenza di primo grado sulla non violazione dell’articolo 8 Cedu nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati è lecito tutelare l’istituto del matrimonio e subordinare il riconoscimento della nuova identità sessuale alla sua conversione in unione civile, purché sia fatto salvo il libero arbitrio del trans.

È quanto ribadito dalla Grand Chamber della CEDU nella sentenza Hamalainen v. Finlandia ricomma 37359/09 del 16 luglio 2014. Il caso. L’uomo, residente ad Helsinki, si sposò nel 1996 e nel 2002 nacque un figlio. Nel 2006 cambiò il suo nome in uno femminile e nel 2009 completò la conversione del sesso. La Finlandia, nel tutelare l’istituto del matrimonio, riconosciuto solo per le coppie eterosessuali, rifiutò la sua richiesta di riconoscere il suo status di transgender , di ottenere i relativi nuovi documenti etcomma se non avesse prima o convertito il suo matrimonio in un partenariato civile od avesse divorziato. La coppia, per le proprie convinzioni religiose e perché riteneva che l’unione civile non offrisse le stesse garanzie del matrimonio, le rifiutò entrambe. Iniziò un battaglia legale presso le autorità amministrative, ma in tutti i gradi di giudizio la perse. Ricorse allora alla CEDU ritenendo che questa imposizione dello Stato fosse un’indebita intrusione nella loro vita privata, matrimoniale ed una discriminazione articolo 8, 12 e 14 Cedu , ma la CEDU ha rigettato il ricorso con la sentenza del 13/11/12. Infatti lo Stato non ha commesso alcuna illegittima interferenza, né discriminazione, perché ha correttamente bilanciato l’interesse pubblico a tutelare l’istituto del matrimonio e quello privato del ricorrente ad avere documenti in cui fosse rispecchiata la sua nuova identità sessuale. Non è sproporzionata l’alternativa della conversione del matrimonio in PACS, perché offre alle coppie dello stesso sesso ed ai loro figli una tutela giuridica quasi identica a quella prevista per le coppie sposate. Sono intervenute anche onlus ed ONG sulla tutela dei diritti umani. Riconoscimento del nuovo sesso e matrimonio omosessuale in UE. La CEDU rileva che tra i 47 stati aderenti al Consiglio d’Europa COE 24 non hanno legislazioni sul riconoscimento del nuovo genus , tanto più se chiesto in costanza di matrimonio 6 Italia, Turchia, Malta, Albania, Irlanda ed Ucraina hanno norme sulla convalida della nuova identità sessuale, ma prevedono l’annullamento ipso iure del matrimonio se uno dei coniugi cambia sesso. Orbene la recentissima Corte Cost. numero 170/14 ha escluso questa evenienza, invitando il legislatore italiano a colmare il vuoto normativo prevedendo un’idonea tutela giuridica, stante l’impossibilità di un matrimonio tra persone dello stesso sesso non spetta al giudice od al legislatore porre fine alle nozze, ma solo ai coniugi. In ciò concorda con la CEDU, che, però, al contrario della Consulta, nega, in questi casi, l’interferenza statale. L’annullamento automatico, invece, è ammesso da 10 stati Belgio, Danimarca, Francia, Islanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Paesi Bassi e Regno Unito, ma limitatamente al Galles ed all’Inghilterra . Solo l’Austria, la Germania e la Svizzera, in via eccezionale, consentono la conservazione del matrimonio e l’attestazione del mutamento di sesso. Questa incertezza del diritto, la non uniformità e le lacune di tali leggi in materia non consentono di rispondere agli interrogativi sollevati dal caso. Discrezionalità dello Stato nel riconoscere un transgender. È chiaro che la vicenda attenga alla vita privata del ricorrente e della sua famiglia ex articolo 8 Cedu, ma la CEDU applica un doppio distinguo tra gli obblighi negativi e positivi, come nella fattispecie, che gravano sullo Stato e la menzionata difformità normativa. Inoltre mentre il rifiuto post operatorio di certificare il cambio del sesso del trans è un’indebita ingerenza, non è così automatico nelle ipotesi analoghe alla fattispecie Winkler, Cambio di sesso e scioglimento del matrimonio costruzione ed implicazioni del diritto fondamentale all’identità di genere Parry v. Regno Unito del 2006 e Dadoch v. Malta del 20/7/10 . Infatti può essere considerata tale solo se il divorzio è imposto, ma tutti gli stati sono allineati sulle scelte della Finlandia, perciò il margine di discrezionalità era più ampio di quello accordato genericamente dalla Cedu, tanto più che la delicatezza di questo tema implica numerose questioni giuridiche e morali. Lo Stato, però, deve tenere conto dell’evolversi della società ed approntare nuove forme di tutela anche per le coppie omosessuali, così come richiesto dalla Raccomandazione numero 5 del 2010 del COE. Nessuna interferenza se il richiedente esercita il suo libero arbitrio. In ogni caso le tutele riconosciute alle coppie omosessuali implicano diritti e doveri verso la prole simili a quelli previsti per le coppie sposate. Inoltre è previsto un particolare istituto, il c.d. stepchild adoption v. Milizia Step adoption e diritto degli omosessuali ad essere genitori nella legge tedesca che consente l’adozione successiva del figlio, anche adottivo, dell’altro partner. Questi oneri comportano una responsabilità genitoriale che prescinde dal loro sesso, dalla forma di partenariato civile e dal vincolo coniugale da qui detta uguaglianza con le coppie sposate. Infine non ci può esser divorzio o conversione in unione civile senza il consenso della moglie entrambi hanno liberamente scelto di proseguire la loro vita coniugale, perciò è lecito il rifiuto di adeguare i documenti alla nuova identità sessuale del marito. In ogni momento può adottare una delle due opzioni e, quindi, sarà consentito il riconoscimento del suo nuovo sesso. Ciò ha portato alla declaratoria di non violazione degli articolo 8 da solo ed in combinato disposto con il 12 ed il 14 Cedu, nonché all’inammissibilità delle censure sull’articolo 12 diritto alla vita matrimoniale .

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