Il dipendente di una compagnia assicurativa deve dire addio al proprio posto di lavoro. Decisivo il fatto che egli, pur essendo in malattia e nonostante la prescrizione dei medici del pronto soccorso, ha ignorato la propria lombalgia e ha operato con dispendio fisico nel suo locale.
Assente per malattia – lombalgia, per la precisione – in azienda, ma operativo, e con grosso impegno fisico, in una pizzeria di cui è anche comproprietario . A fronte di questo quadro, è legittimo il licenziamento, sanciscono i giudici della Cassazione, ritenendo grave la condotta tenuta dal dipendente alle spalle della società datrice di lavoro Cassazione, ordinanza numero 32600/18, sez. Lavoro, depositata oggi . Pronto soccorso. Riflettori puntati su un «impiegato di concetto» di una compagnia assicurativa. Sotto osservazione, più in particolare, la condotta da lui tenuta durante un periodo di «assenza per malattia» in ufficio. Secondo quanto evidenziato dall’azienda datrice di lavoro, il dipendente «ha svolto attività lavorativa» presso una pizzeria – di cui «era risultato essere socio ed amministratore» – «durante un periodo di assenza per malattia lombalgia » e «in palese contrasto con le prescrizioni ricevute dai medici del ‘Pronto Soccorso’», ossia «tre giorni di prognosi e busto lombare steccato durante la stazione eretta per sette giorni e riposo». E, viene aggiunto, egli ha anche «violato il ‘Codice Etico Aziendale’, non avendo comunicato alla società l’assunzione di incarichi e responsabilità in società esterne». Gli elementi a disposizione, e in particolare l’attestazione del lavoro fisico svolto in pizzeria, spingono i giudici a ritenere, prima in Tribunale e poi in Corte d’appello, legittimo il licenziamento. Impiegato sorpreso. Inutili si rivelano le considerazioni proposte in Cassazione dal legale del dipendente – oramai ex – della compagnia assicurativa. Per i Giudici del Palazzaccio, difatti, vi è una sola chiave di lettura per il comportamento tenuto dal lavoratore egli, nonostante le prescrizioni date dai medici del ‘Pronto Soccorso’, è stato beccato nella pizzeria a «svolgere non attività puramente intellettuali» bensì a «svolgere servizio alla clientela, espletando i più comuni di un ristoratore, e compiendo, sia all’interno che all’esterno del locale, una serie di operazioni complementari, compreso il trascinamento di un bidone di plastica contenente immondizia». Nessun dubbio è possibile, quindi, sulla «incidenza negativa» dell’attività svolta in pizzeria sul «futuro tempestivo svolgimento del lavoro cui era originariamente obbligato» nella compagnia assicurativa. A testimoniarlo anche il fatto che l’uomo, dopo due giorni di operatività nel locale, «il giorno seguente si assentò nuovamente per malattia». Irrilevante, invece, secondo i giudici, «la tempestiva ripresa del lavoro» ufficiale. Per quanto concerne, infine, la violazione del ‘Codice Etico’, i magistrati concordano con l’azienda e catalogano il ‘silenzio’ del lavoratore sul suo ruolo nella proprietà e nella gestione della pizzeria come «una infedeltà rilevante».
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 17 ottobre – 17 dicembre 2018, numero 32600 Presidente Bronzini – Relatore Cinque Rilevato che, con ordinanza del 28 maggio 2016, il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda proposta da Al. Co. nei confronti di Allianz spa, di cui era dipendente in qualità di impiegato di concetto, diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli in data 15.7.2015 per giusta causa per avere svolto attività lavorativa presso il locale Big Marna del quale era risultato essere socio ed amministratore, nei giorni 10 e 11 giugno 2015, durante un periodo di assenza per malattia, in palese contrasto con le prescrizioni ricevute dai medici del pronto Soccorso per avere lavorato presso la pizzeria suddetta il giorno 21.6.2015 ed essere rimasto assente il giorno successivo 22.6.2015 per avere violato il Codice Etico Aziendale, non avendo comunicato alla società né avendo richiesto la preventiva approvazione aziendale, per l'assunzione di incarichi e responsabilità in società esterne al gruppo Allianz, in particolare presso la società Codi srl, proprietaria della pizzeria Big Marna che con la sentenza numero 3067/2016 il Giudice del lavoro di Milano ha respinto il ricorso in opposizione presentato dal Co. che con la pronuncia numero 964/2017 la Corte di appello di Milano ha confermato la suddetta sentenza che avverso la decisione di II grado Al. Co. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi che ha resistito con controricorso la Allianz spa, illustrato con memoria che il PG non ha formulato richieste scritte. Considerato che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura 1 la violazione e falsa applicazione degli articolo 1375, 2104, 2105, 2119 e 2697 c.c., degli articolo 115 e 116 c.p.c., dell'articolo 3 della legge numero 604/1966, nonché degli articolo 75 e 77 del CCNL per i dipendenti da Imprese di Assicurazione con riferimento all'articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c., per non avere la Corte di merito ritenuto che, in considerazione del principio secondo cui per il lavoratore assente per malattia non sussiste un divieto assoluto di prestare, durante la malattia, attività lavorativa in favore di terzi, nella fattispecie in esame l'attività svolta, che si contestava essere lavorativa, non aveva pregiudicato la guarigione del dipendente tanto è che aveva ripreso regolarmente servizio il 12.6.2015, e per avere omesso di verificare in concreto la compatibilità della attività svolta, durante l'assenza, con il puntuale recupero della piena idoneità fisica 2 la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2119 c.c., dell'articolo 3 della legge numero 604/1966, nonché degli articolo 26, 75 e 77 del CCNL per i Dipendenti da Imprese di Assicurazione con riferimento all'articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c., nonché l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti circa la portata giuridica del Codice Etico ed i procedimenti disciplinari, con riferimento all'articolo 360 comma 1 numero 5 c.p.c., perché, esclusa la rilevanza disciplinare dell'attività effettuata durante l'assenza per malattia, l'altra contestazione relativa alla carica sociale ricoperta dal lavoratore nella Codi srl e alla recidiva, per violazione delle norme sul codice etico, non assumeva la valenza di costituire giusta causa di licenziamento e, quindi, di condotta proporzionata alla adozione di una sanzione espulsiva che il primo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza che è infondato, con riferimento alla denunziata violazione di legge, perché la Corte di merito si è attenuta al principio secondo cui la malattia per infortunio non esclude la possibilità di svolgere un'altra attività lavorativa a condizione che ciò non determini un ritardo nella guarigione o aggravamento cfr. Cass. 15.1.2016 numero 586 Cass. 9474/2009 nella fattispecie in esame la Corte di merito non ha ritenuto sussistente tale situazione perché il Co. presso il locale Big Marna, pur essendogli stata diagnosticata il 9.6.2015 dal pronto Soccorso dell'Ospedale di Garbagnate Milanese una , nei giorni 10 e 11 giugno era stato rinvenuto nel suddetto locale non a svolgere attività puramente intellettuali, ma ad adoperarsi attivamente per svolgere servizio alla clientela espletando i più comuni compiti di un ristoratore piuttosto che di un titolare e compiendo, sia all'interno che all'esterno del locale, una serie di operazioni complementari, compresa quella dell'evidente trascinamento di un bidone di plastica contenente immondizia che aveva una consistenza ponderale non limitata a quella, pur non insignificante, del voluminoso involucro plastico dei rifiuti anche il giorno 21 giugno 2015 risultò che il Co. fu visto lavorare secondo le stesse modalità ed il giorno seguente si assentò nuovamente per malattia in modo logico e corretto, pertanto, secondo argomentazioni esaustive e ragionevoli, è stata rilevata dalla Corte di merito l'incidenza negativa dell'attività eseguita sulla guarigione in relazione al profilo del pregiudizio al futuro tempestivo svolgimento del lavoro cui era originariamente obbligato presso la Allianz spa. La gravata sentenza è corretta giuridicamente anche con riguardo alla ritenuta irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro perché trattasi di valutazione di merito costituita da un giudizio ex ante che, nel caso in esame, è stato correttamente e congruamente attuato, come sopra specificato, in relazione alla natura delle infermità e delle mansioni svolte cfr. Cass. numero 14046/2005 Cass. numero 21253/2012 che il motivo è, invece, inammissibile con riguardo alla censura dell'omessa verifica della compatibilità dell'attività svolta con il puntuale recupero, sia perché si tratta di una richiesta di rivisitazione del merito della vicenda non consentita in sede di legittimità cfr. Cass. numero 27197/2011 Cass. numero 6288/2011 , sia perché si verte nella ipotesi di cui al novellato articolo 360 e. 1 numero 5 c.p.c., in quanto il fatto storico è stato esaminato cfr. Cass. numero 8053/2014 , sia infine perché trattasi di circostanza in fatto che incontra il limite di cui all'articolo 348 ter c.p.comma cd. doppia conforme in fatto applicabile alla fattispecie in concreto ratione temporis che il secondo motivo non è parimenti meritevole di accoglimento, in primo luogo perché è logicamente fondato sulla asserita illegittimità della prima delle condotte contestate attività svolta durante l'assenza per malattia , esclusa nel caso de quo per quanto detto in relazione al primo motivo e, in secondo luogo, perché la questione della inosservanza delle disposizioni del Codice Etico, circa l'omessa informazione alla Allianz spa dell'altra attività lavorativa, è stata valutata dalla Corte territoriale che ha esaminato sul punto anche l'attività istruttoria svolta in prime cure ritenendo che l'omissione integrasse una infedeltà rilevante e sanzionabile che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. numero 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 numero 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. numero 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 numero 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.