Illegittimo se gli acquisti del contribuente sono giustificati con specifici disinvestimenti

L’accertamento sintetico fondato su presunzioni semplici è nullo se gli acquisti effettuati dal contribuente sono giustificati con specifici disinvestimenti per i quali lo stesso ha fornito idonea prova.

La S.C., con sentenza numero 3111/2014 depositata il 12 febbraio, ha ritenuto che in tema di accertamento sintetico per cui il contribuente abbia fornito prova della disponibilità delle somme derivanti da disinvestimenti, spetta all’ufficio dimostrare che questi redditi erano stati investiti in modo diverso. Differenza fra il reddito dichiarato e quello accertato superiore al 20%. Il redditometro è lo strumento attraverso il quale il Fisco determina il reddito presunto del contribuente, in base alle spese effettuate dallo stesso nell'anno di imposta. L’art. 38 d.p.r. numero 600/73 attribuisce all’ufficio il potere di accertare maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati sulla base di alcuni beni e incrementi patrimoniali auto di lusso, sottoscrizione di capitale sociale acquisto immobili . L’accertamento del Fisco scatta soltanto nel caso in cui la differenza fra il reddito dichiarato e quello accertato sia superiore al 20%. Sono prese in esame una serie di spese certe , costi per utenze e assicurazioni, mutui, oneri bancar ed altre spese figurative , ossia determinate secondo un metodo statistico, sulla base delle medie elaborate dall'ISTAT consumi per alimenti, abbigliamento, manutenzioni . Alle predette spese sono aggiunti gli incrementi patrimoniali. Il caso. Il contribuente ha proposto ricorso avverso l’accertamento con cui l’ufficio aveva determinato sinteticamente un reddito tassabile ai fini IRPEF ed ILOR basandosi su indici sintomatici di capacità contributiva quali il possesso dell’abitazione principale, alcune abitazioni secondarie e un’autovettura nonché l’incremento patrimoniale derivante da un finanziamento. La CTP ha accolto il ricorso e la sentenza è stata confermata dalla CTR. La S.C. ha ritenuto che in tema di accertamento, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa dall’art. 38 d.p.r. numero 600/73 non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte ma anche l’essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con i predetti tipi di redditi, e non già con qualsiasi altro reddito dichiarato . I giudici hanno affermato che nel caso in esame la CTR aveva valutato il materiale probatorio in atti e, conseguentemente, ha ritenuto fornita la prova con documenti inoppugnabili che il ricavato dalle operazioni era stato utilizzato proprio per l’avvenuto versamento in favore della società. Una recente sentenza della Cassazione Cass., numero 20800/2013 ha già affermato il principio della illegittimità dell’accertamento sintetico nel caso di prove documentali fornite dal contribuente idonee a dimostrare l’esistenza di operazioni di dismissione patrimoniale e, quindi, la gratuità dell’atto.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 26 settembre 2013 – 12 febbraio 2014, n. 3111 Presidente Virgilio – Relatore Cigna Svolgimento del processo Con sentenza 6-12-2004 la CTP di Matera accoglieva il ricorso proposto da S.F. avverso un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate di Matera, per l'anno 1997, aveva determinato sinteticamente -ex art. 38 dpr 600/73 un reddito tassabile -ai fini IRPEF ed ILOR di lire 87.878.000, a fronte di quello denunciato pari a lire 25.577.000 siffatto accertamento si fondava su indici sintomatici della capacita contributiva costituiti dal possesso dell'abitazione principale, di 5 abitazioni secondarie e di un'autovettura di 19 HP nonché dall'incremento patrimoniale derivante dal finanziamento, pari a lire 291.000.000, effettuato dal contribuente nell'anno 1997 nei confronti della società partecipata E.L.S. snc . Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR di Potenza rigettava l'appello dell'Ufficio in particolare la CTR rilevava che, a fronte di un accertamento sintetico fondato su presunzioni semplici, la parte aveva fornito idonea prova della disponibilità di somme derivanti da disinvestimenti e, quindi, della disponibilità di redditi esenti nello specifico, aveva provato -con documenti inoppugnabili di avere, nel periodo immediatamente precedente, alienato un fabbricato al prezzo di lire 134.000.000 e disinvestito titoli di Stato per lire 150.000.000 tale liquidità, secondo la CTR, era idonea ad effettuare versamenti in conto capitale nella snc E.L.S. per lire 291.000.000 spettava all'Ufficio dimostrare che quei redditi erano stati investiti in maniera diversa dal finanziamento della società. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidato ad un motivo resisteva con controricorso il contribuente. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia, denunziando -ex art. 360 n. 3 Cpc violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 6, dpr 600/73, anche in relazione all'art. 2697 cc, rilevava che, in base al predetto art. 38, il contribuente doveva dimostrare l'identità tra i redditi esenti e la spesa per incrementi patrimoniali nel caso di specie, invece, il contribuente aveva dedotto solo il preteso possesso di redditi derivanti da disinvestimenti ma non aveva affatto dimostrato che proprio quei redditi erano stati utilizzati per affrontare la spesa per incrementi patrimoniali recuperata a tassazione dall'Ufficio. Il motivo è infondato. Questa Corte ha affermato il principio secondo cui In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall'art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, e non già con qualsiasi altro reddito dichiarato Cass. 6813/2009 a prescindere dalla condivisibilità o meno di questo principio, nel caso di specie la CTR, con adeguatamente motivato accertamento in fatto, non suscettibile come tale di riesame in sede di legittimità, ha valutato il materiale probatorio in atti e, in esito, ha ritenuto fornita la prova con documenti inoppugnabili che il ricavato dalle operazioni effettuate nel 1997 cessione di fabbricato e disinvestimento titoli di Stato era stato utilizzato proprio per l'avvenuto versamento in favore della E.L.S. snc tanto in base sia alla contiguità temporale delle dette operazioni, avvenute nel periodo immediatamente precedente rispetto al detto finanziamento, sia alla sostanziale corrispondenza dell'importo delle operazioni medesime complessive lire 284.000.000 per la cessione ed il disinvestimento di titoli, a fronte di lire 291.000.000 del finanziamento sia, infine, alla mancanza di prova contraria da parte dell'Ufficio la prova, cioè, che quei redditi siano stati investiti in maniera diversa dal finanziamento della società . Alla stregua di quanto sopra, pertanto, il ricorso va rigettato. In considerazione della peculiarità della questione, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.