«I soldi vanno a loro 3 e non al partito»: nessuna scriminante, Veltri non ha elementi per poter trarre tale convincimento

L’affermazione«I soldi vanno a loro 3 e non al partito» non rispondeva a verità. Inoltre, da nessuno degli elementi di fatto di cui l’intervistato – Cornelio Veltri – era a conoscenza, avrebbe potuto trarsi tale convincimento.

È quanto emerge dalla sentenza numero 363 della Corte di Cassazione, depositata il 10 gennaio 2014. Il caso. Cornelio Veltri, Felice Manti, Mario Giordano e la Società Europea di Edizioni venivano condannati, solidalmente, a pagare a Di Pietro la somma di 40mila euro a titolo di risarcimento del danno da quest’ultimo subito per il contenuto diffamatorio di un’intervista rilasciata da Veltri al giornalista Manti e pubblicata sul quotidiano ‘Il Giornale’, edito dalla società convenuta, di cui era direttore, all’epoca dei fatti, Giordano. Venivano ravvisati 2 distinti illeciti. Il primo, commesso da Manti e dal direttore Giordano, consistente nell’affermazione che il danneggiato aveva tesserato per il proprio partito IDV 241 criminali. L’altro, attribuito a tutti i convenuti, si era concretato nella dichiarazione di Veltri secondo cui i soldi del finanziamento pubblico erano finiti allo stesso Di Pietro, alla moglie e ad una terza persona, e non nelle casse del movimento politico. I giudici di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, avevano condannato Manti, Giordano e la società al pagamento in favore del danneggiato della somma di 20mila euro, in merito al primo illecito. I restanti 20mila euro di risarcimento, invece, venivano posti a carico del solo Veltri, in merito al secondo illecito. «I soldi vanno a loro 3 e non al partito». A presentare ricorso per cassazione è stato Veltri, il quale ritiene che le sue dichiarazioni rientrano nell’ambito della critica politica e che dai documenti prodotti emerge una gestione in parte non trasparente dei fondi dell’associazione ‘Italia dei Valori’. Ma la S.C. non ritiene meritevole di accoglimento il ricorso e, inoltre, ribadisce che la circostanza denunciata – con l’affermazione«I soldi vanno a loro 3 e non al partito» - non rispondeva a verità, in quanto «non solo non emergeva che i fondi pubblici finivano tutti all’associazione anziché al partito, ma risultava, al contrario, che, per la parte pervenuta all’associazione, Di Pietro provvedeva alla loro ripartizione ed utilizzazione per il movimento politico e per l’assegnazione di incarichi retribuiti in seno all’IDV». Insomma, il ricorrente da nessuno degli elementi di fatto di cui egli era a conoscenza avrebbe potuto trarsi tale convincimento.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 23 ottobre 2013 – 10 gennaio 2014, numero 363 Presidente Vitrone – Relatore Cristiano Svolgimento del processo Il Tribunale di Monza con sentenza del 22.2.010, condannò V.C. , M.F. , G.M. e la Società Europea di Edizioni s.p.a. a pagare ad D.P.A. , in via fra loro solidale, la somma di Euro 40.000, oltre accessori e spese, a titolo di risarcimento del danno da quest'ultimo subito per il contenuto diffamatorio di un'intervista rilasciata da V. al giornalista M. e pubblicata sul quotidiano omissis , edito dalla Europea di Edizioni, di cui era, all'epoca, direttore G. . Il giudice ravvisò i fatti costitutivi di due distinti illeciti l'uno, commesso solo da M. e dal direttore del , consistente nell'affermazione, riportata nel titolo dell'intervista, che D.P. aveva tesserato per il partito IDV - Italia dei Valori, di cui era leader 241 criminali l'altro, attribuito alla responsabilità di tutti i convenuti, concretatosi nella dichiarazione di V. secondo cui i soldi del finanziamento pubblico, anziché affluire nelle casse di quel movimento politico, finivano allo stesso D.P. , alla moglie M.S. ed a Mu.Si. , unici tre componenti della distinta associazione Italia dei Valori che, secondo lo statuto dell'IDV, promuoveva la realizzazione del partito nazionale. La Corte d'appello di Milano, adita da tutte le parti soccombenti, ha parzialmente riformato la decisione e, condivisa l'opinione del primo giudice in ordine alla sussistenza di due distinti fatti diffamatori ed all'imputabilità del primo di essi ai soli giornalisti, ha escluso che M.F. , che si era limitato a riportare le dichiarazioni di V. , legittimamente esercitando il suo diritto di cronaca, dovesse rispondere della diffamazione commessa dall'intervistato allorché aveva affermato che i soldi del finanziamento pubblico finivano ai tre componenti dell'associazione Italia dei Valori , anziché al partito dell'IDV. La corte territoriale ha pertanto condannato M. , G. e la Società Europea di Edizioni al pagamento in favore di D.P.A. della somma di Euro 20.000, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno da questi subito in conseguenza del primo illecito ed il solo V.C. a pagare a D.P. la medesima somma a titolo di risarcimento del danno derivato dal secondo illecito. La sentenza, pubblicata il 16.5.2012, è stata impugnata da V.C. con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui D.P.A. e Società Europea di Edizioni s.p.a. hanno resistito con separati controricorsi. M.F. e G.M. non hanno svolto attività difensiva. V. e D.P. hanno depositato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 1 Con il primo motivo V.C. , denunciando violazione degli articolo 21 Cost., 2043 e ss. c.c. e 1 LL. nnumero 515/93 e 157/99, contesta che le sue dichiarazioni in ordine alla destinazione dei fondi del finanziamento, così come riportate nell'intervista, integrassero gli estremi del reato di diffamazione. Osserva a riguardo che la stessa corte territoriale ha riconosciuto che si trattava di dichiarazioni rientranti nell'ambito della critica politica e che dai documenti prodotti emergeva una gestione in parte non trasparente dei fondi dell'associazione Italia dei Valori ed afferma che il fatto essenziale, non colto dal giudice del merito, e di per sé sufficiente a giustificare la sua denuncia, è che i fondi pubblici possono essere chiesti e gestiti solo dai partiti e dai movimenti politici e non da un soggetto giuridico diverso, quale la predetta associazione deduce, ancora, che egli non ha mai affermato che i tre componenti dell'associazione si fossero appropriati dei fondi della stessa sottraendoli totalmente al partito, ma che si era limitato a sottolineare l'anomalia di una situazione in cui, accanto al partito IDV, unico, legittimo, destinatario del finanziamento, tre sole persone avevano dato vita ad un distinto organismo, avente la medesima denominazione, che, profittando dell'assenza di controlli e/o dell'acquiescenza dei dirigenti del partito, aveva riscosso in parte le somme destinate al movimento politico e le aveva gestite in maniera poco trasparente rileva che di tanto costituirebbero prova sia il bilancio per milioni di Euro dell'Associazione relativo all'esercizio 2004, anno nel quale si svolsero le elezioni Europee, sia i due rimborsi elettorali, per ben 423.000 Euro, che D.P. , quale presidente dell'associazione, si era autoliquidato senza alcuna pezza d'appoggio sostiene, infine, che, non essendo mai stata data pubblicità ai dati relativi all'utilizzo del finanziamento ed essendo egli fuoriuscito dall'IDV sin dal 2001, gli elementi in suo possesso rendevano del tutto legittime le conclusioni cui era pervenuto. Il motivo non merita accoglimento. Va intanto precisato che, anziché prospettare l'erronea ricognizione da parte del giudice del merito delle astratte fattispecie normative di cui è denunciata la violazione - ovvero a sollevare un problema di interpretazione delle indicate disposizioni - il motivo si limita a contestare l'applicabilità delle norme in questione alla concreta fattispecie dedotta in giudizio, in ragione dell'errata vantazione delle risultanze di causa. Il fatto che il mezzo di censura sia stato qualificato esclusivamente ai sensi dell'articolo 360 I comma numero 3 c.p.c. non osta, tuttavia, al suo esame sotto il diverso, e corretto, profilo del vizio di motivazione. Ebbene, la decisione impugnata si fonda sulla premessa che l'affermazione di V. i soldi del finanziamento vanno a loro tre e non al partito era inequivocabilmente diretta a far intendere al lettore che i soldi in questione, lungi dall'essere devoluti a scopi politici, erano sottratti all'IDV e fatti propri dai tre soci dell'associazione, per il tramite di questa, posto che nel caso contrario - in cui i finanziamenti, pur se materialmente percepiti dall'associazione, fossero stati girati al partito - sarebbe stata incomprensibile la rilevanza pubblica della notizia. La corte territoriale ha poi accertato che la circostanza denunciata non rispondeva a verità, in quanto dall'esame dei documenti acquisiti agli atti non solo non emergeva che i fondi pubblici finivano tutti all'associazione anziché al partito, ma risultava, al contrario, che, per la parte pervenuta all'associazione, D.P. provvedeva alla loro ripartizione ed utilizzazione per il movimento politico e per l'assegnazione di incarichi retribuiti in seno all'IDV ha infine escluso che l'odierno ricorrente potesse ritenersi scriminato dal reato per aver ragionevolmente reputata vera la circostanza, atteso che da nessuno degli elementi di fatto di cui egli era a conoscenza o che avrebbe dovuto conoscere prima di spingersi ad attribuire a D.P. la condotta distrattiva , avrebbe potuto trarsi tale convincimento. Il percorso motivazionale, chiaro e coerente, che sorregge la decisione impugnata non risulta scalfito dalle argomentazioni difensive del ricorrente. Questi, infatti, deduce di non aver mai affermato che D.P. si fosse appropriato dei fondi dell'associazione, laddove ciò che gli è stato addebitato è di aver accusato D.P. di essersi appropriato, per il tramite dell'associazione, dei fondi del finanziamento pubblico continua poi a sostenere che tali fondi non possono essere richiesti e percepiti da soggetti diversi dai partiti e che tanto basterebbe a connotare di rilevanza pubblica la sua denuncia , senza considerare che l'assunto trova smentita nella stessa ordinanza del tribunale di Roma da lui richiamata, che ha riconosciuto la legittimazione dell'associazione IDV a costituirsi in un giudizio in cui era controverso fra quali soggetti andassero ripartiti i rimborsi elettorali spettanti alla lista D.P. - O. per le elezioni Europee del 2004 proprio perché il divieto di cessione del rimborso elettorale, previsto dall'articolo 6 della L. numero 195/74, è stato espressamente abrogato dall'articolo 39 quaterdecies della legge di conversione numero 51/06 afferma, ancora, che le risultanze istruttorie proverebbero la gestione personale, e sottratta ad ogni controllo, dei fondi del finanziamento pubblico da parte dello stesso D.P. e degli altri componenti dell'associazione, ma non indica a riguardo elementi istruttori decisivi che il giudice del merito avrebbe omesso di valutare e non chiarisce perché il rimborso elettorale di Euro 423.000 che D.P. ha ricevuto dall'associazione dimostrerebbe, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, l'utilizzazione di fondi pubblici per fini personali da parte dell'adora deputato. Ben può dirsi, in definitiva, che le doglianze del ricorrente si risolvano nella richiesta, inammissibile nella presente sede di legittimità, di un riesame del merito della controversia e nella pretesa, ugualmente inammissibile, di sostituire all'interpretazione dei fatti di causa compiuta dal giudice d'appello la propria personale interpretazione. 2 Col secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'articolo 112 c.p.c. e vizio di motivazione, lamenta di essere stato condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari a quella al cui pagamento sono stati condannati l'autore ed i responsabili civili dell'altro illecito, nonostante dovesse ritenersi coperto da giudicato l'accertamento del primo giudice concernente la lesività attenuata del fatto diffamatorio attribuitogli. Il motivo è infondato, in quanto attraverso la proposizione del gravame, con il quale V. aveva contestato la stessa natura diffamatoria della frase incriminata, è stata devoluta alla corte d'appello la cognizione dell'intera materia controversa. Il giudice di secondo grado ha pertanto correttamente proceduto ad una nuova valutazione dei fatti e della loro valenza lesiva ed ha altrettanto correttamente quantificato il danno, in misura non manifestamente sproporzionata, in base al proprio apprezzamento discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità siccome sorretto dall'indicazione dei criteri adottati per la liquidazione. 3 Il terzo motivo di ricorso, con il quale V. sostiene, in via del tutto generica ed assertiva, che la corte d'appello avrebbe errato nell'escludere la responsabilità di M.F. e di G.M. nella commissione dell'illecito, va dichiarato inammissibile per difetto del requisito di cui all'articolo 366 numero 4 c.p.c 4 Resta, infine, assorbita dal rigetto del primo motivo la censura illustrata nel quarto motivo. Il ricorrente è infatti privo di interesse a dolersi dell'affermazione della corte di merito secondo cui era coperta da giudicato, perché non espressamente impugnata, la statuizione della sentenza di primo grado che lo aveva condannato al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 12 L. numero 47/48, atteso che, a prescindere dalla correttezza dell'assunto in discussione, l'accertata commissione dell'illecito diffamatorio comporta la sua soggezione alla sanzione nella misura determinata dal primo giudice e da lui non contestata in sede d'appello. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore di ciascuno dei controricorrenti in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori dovuti per legge.