Tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e riduzione controllata della popolazione carceraria: decreto in vigore

Con il Decreto legge numero 146 del 23 dicembre 2013 il Governo italiano mira, in particolare, a «ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario» e a «rafforzare la tutela dei diritti delle persone detenute». Si è quindi innanzi ad un ennesimo intervento proteso a rendere effettiva l’umanità della pena nel sistema penitenziario italiano, intervento giustificato tuttavia non già da una visione complessiva e meditata dell’ordinamento di riferimento ma da contingenti «necessità ed urgenze» dettate dalle indicazioni in proposito provenienti dalle più altre cariche istituzionali e dalla stessa Corte europea dei diritti dell’uomo CEDU sull’attuale situazione carceraria italiana.

Il fine, quindi, è unico e lodevole, gli strumenti adoperati sono quelli tipici ma frammentari della decretazione d’urgenza, di modo che le disposizioni in questione – per loro natura - non possono non subire nell’immediato miglioramenti o comunque modifiche nel corso dell’approvazione della legge di conversione. Benché, dunque, non sia possibile fornire un quadro d’insieme adeguato e stabile della normazione di cui si tratta, non è inopportuno soffermarsi su alcuni aspetti fondamentali del Decreto de quo ed in particolare su quelli attinenti le modifiche del codice di rito e dell’ordinamento penitenziario, in quanto certamente efficaci da subito e da subito rilevanti per la posizione di numerosi detenuti, lasciando per ultimo le altre e diverse disposizioni, le quali benché importanti non assumono una diretta rilevanza. Modiche al codice di procedura penale. La prima modifica introdotta i cui effetti tuttavia sono posticipati al giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione è quella relativa al così detto “braccialetto elettronico” ex articolo 275bis c.p.p., nel senso che diversamente dallo stato attuale si prevede che salvo che le ritenga non necessarie il giudice è tenuto, nel caso di concessione degli arresti domiciliari, a prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, sempre che ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. In sostanza il controllo elettronico diviene la regola e la sua mancata imposizione sempre che ovviamente ciò non sia giustificato dall’oggettiva assenza di strumenti tecnici adeguati è posta sulla responsabilità del giudice, il quale evidentemente dovrà adeguatamente motivare sul punto. Ciò è chiaramente proteso non solo a semplificare l’adozione di tali strumenti ma anche ad incentivare maggiori controlli, di modo che la custodia e detenzione domiciliare possano essere oggetto di ampia e più “sicura” concessione. Di ciò ne è prova il fatto che, con l’articolo 5 del decreto in questione, l’esecuzione della pena presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 18 mesi ex articolo 1 Legge numero 199/2010 non è più vincolata ad alcun provvedimento o termine di scadenza, costituendo così una “stabile” regola del sistema vigente, e dall’aggiunta dell’articolo 58quinques ord. penumero anch’esso in vigore dopo la pubblicazione della legge di conversione che impone il controllo elettronico di coloro che beneficiano della detenzione domiciliare facendo leva proprio sul “nuovo” articolo 275bis c.p.p. Si è poi semplificato il procedimento relativo alla rateizzazione e conversione delle pene pecuniarie e di altre materie tipiche della competenza del magistrato di sorveglianza e del Tribunale di sorveglianza inerenti ad istituti di favore per i condannati, prevendo la procedura senza formalità di cui all’articolo 667, comma 4, c.p.p., nel chiaro intento di ridurre il più possibile i tempi di intervento della decisione nelle materie suddette. Modifiche all’ordinamento penitenziario. Più rilevanti appaiono, tuttavia, le modifiche all’ordinamento penitenziario, posto che, al di là della possibilità di inoltrare reclami alla “nuova” figura del garante dei diritti dei detenuti, si è scritto un nuovo articolo, l’articolo 35bis della Legge numero 354/1975, che disciplina in maniera organica il reclamo giurisdizionale, che interessa in particolare le lagnanze in merito alle violazioni, da parte dell’amministrazione penitenziaria, delle disposizioni di legge e di regolamento da cui derivino danni gravi ed attuali all’esercizio di diritti del detenuto o dell’internato. L’aspetto più importante di tale disposizione è rinvenibile nella definizione dei poteri spettanti al magistrato di sorveglianza ed in particolare nel prevedere, anche per l’ordinamento penitenziario e su iniziativa della parte interessata, il giudizio di ottemperanza tipico del processo amministrativo al fine di porre rimedio alle situazioni che rechino pregiudizio ai diritti dei reclusi, specificandosi anche soglie di risarcimento del danno dovute in caso inerzia amministrativa. Si pone così formalmente fine, sempre che il testo de quo non subisca stravolgimenti in sede di conversione, al problema così tanto sentito, non solo dalle corti nazionali e internazionali, sui poteri spettanti al magistrato di sorveglianza nei confronti dell’amministrazione penitenziaria inadempiente verso gli obblighi disposti da tale organo giurisdizionale in difesa dei diritti delle persone recluse. Di particolare rilevanza appare poi l’introduzione dell’affidamento in prova “allargato” ex nuovo comma 3bis dell’articolo 47 ord. penumero dal momento che si prevede possa essere concesso tale istituto anche a chi debba espiare una pena, anche residua, di anni 4 di detenzione, purché nell’anno precedente abbia tenuto un comportamento tale da poter essere valutato positivamente ai fini della sua rieducazione ed il tutto preservi dalla commissione di ulteriori reati. Sul punto il decreto indica che il periodo di un anno può essere trascorso o in esecuzione di pena o in custodia cautelare ovvero anche in libertà. Si pone pertanto un problema – a parere di chi scrive - di raccordo con l’istituto di sospensione della pena ex articolo 656, comma 5, c.p.p. qualora l’interessato non sia detenuto né in custodia cautelare nel momento in cui diviene definitiva la condanna, posto che l’articolo 656, comma 5, c.p.p. fa riferimento a quattro anni di pena detentiva solo con riferimento all’istituto della detenzione domiciliare e non anche dell’affidamento in prova. Si crede che una estensione della disciplina della sospensione al caso de quo sarebbe non solo opportuna ma del tutto dovuta in ragione di semplici criteri di eguaglianza e coerenza sistematica. Per maggiori garanzie ed un giudizio più equo, si è inoltre previsto che sia il pubblico ministero e non più il direttore a chiedere al magistrato di sorveglianza di adottare i provvedimenti connessi al sopravvenire di nuovi titoli di detenzione, dandosi anche espressa possibilità di un reclamo ex articolo 69bis ord. penumero avvero i provvedimenti in questione. La liberazione anticipata speciale. Sempre in tema di istituti penitenziari, di notevole importanza appare l’articolo 4 del decreto in questione poiché è prevista una liberazione anticipata speciale di giorni 75, in luogo degli attuali 45, per ogni semestre trascorso in detenzione a far data dal 1.1.2010 e sino a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Il beneficio in questione è estensibile anche ai semestri per i quali si è già beneficiato della liberazione anticipata ordinaria e a coloro che siano stati condannati per i reati di cui all’articolo 4bis della Legge numero 354/1975. E’ tuttavia previsto che il magistrato accerti che, per entrambi i casi, il condannato abbia comunque dato prova di partecipare all’opera di rieducazione. Solo per coloro che sono stati condannati per i delitti di cui al predetto articolo 4bis si pone l’ulteriore requisito di “un concreto recupero sociale”. Si domanda quale sia la portata di tale inciso e se lo stesso debba essere ritenuto necessario anche per i periodi di liberazione anticipata già goduti. Certamente, nel silenzio della norma, è da escludere che tale espressione possa essere intesa in senso analogo ai requisiti previsti dall’articolo 4bis per accedere al lavoro all’esterno, ai permessi premio ed alle misure alternative, essendo tali requisiti particolarmente complessi e difficili da provare. Si tratterà più semplicemente di valutare, sulla scorta delle relazioni in atti, se in effetti sia intervenuto non già un totale ma un qualche mutamento ovviamente non formale ma verso il meglio nella personalità del soggetto detenuto, in ragione dell’opera rieducativa svolta all’interno del carcere e più in generale dall’analisi dei “comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità”. Il fatto che si riferisca di “concreto” e non anche di “completo” recupero conferma l’assunto ed è in linea anche con l’esigenza di decongestionare le carceri italiane e con le semplificazioni procedimentali portate con il provvedimento di cui si tratta. E’ tuttavia chiaro che tale punto, per essere affermato o negato, deve comunque essere oggetto di analisi e di valutazione specifica e può non essere di immediato accertamento. Si pone così il secondo problema accennato e precisamente se l’accertamento di tale requisito debba essere specificatamente dichiarato anche per i periodi di cui si è già usufruito della liberazione anticipata. La risposta potrebbe essere certamente negativa soltanto se la concessione di ulteriori 30 giorni di sconto di pena per ogni semestre, di cui si è già usufruito della liberazione anticipata, fosse in qualche modo automatica. Il che tuttavia è da escludersi, poiché bisogna comunque provare – come accennato – che successivamente alla concessione del beneficio si sia continuato a dar prova di partecipare all’opera di rieducazione. Ciò peraltro non impedisce una applicazione benevola e rapida del beneficio in questione specie laddove, in mancanza di indicatori contrarie al recupero, si siano sempre seguite le attività rieducative da parte del condannato per un reato, di cui all’articolo 4bis ord. penumero , specialmente se, considerati i giorni aggiuntivi di liberazione anticipata, si prospetta una sua immediata scarcerazione. Sarebbe invero curioso che per accertare che vi sia un recupero sociale, per giustificare l’applicazione “retroattiva” di maggiori sconti di pena, si debba trattenere il recluso per un periodo di detenzione maggiore, laddove in effetti si constati che lo stesso “meriterebbe” la liberazione anticipata speciale, rispetto a quello che lo stesso meriterebbe. Il punto in questione non pare essere allo stato del tutto irrealistico, atteso che è ben possibile, specie per i detenuti di lungo corso e che abbiano un fine pena previsto per i prossimi sei mesi, che grazie a tale provvedimento si possano aprire per molti reclusi da subito le porte del carcere. Miscellanea. Nel decreto in questione, inoltre, si sono previste maggiori procedure di collaborazione tra gli istituti di pena e le questure, nell’ottica di una velocizzazione delle pratiche di espulsione degli stranieri irregolari, che entrano in carcere, nonché l’accennata istituzione del Garante nazionale delle persone detenute o private della libertà personale. Si è inoltre prevista una proroga per le agevolazioni e gli sgravi per i datori di lavori che occupano detenuti ed internati. Da ultimo, si è proceduto a rimodulare verso il basso le pene per i fatti di lieve entità ex articolo 73 DPR numero 309/1990, onde permettere il più possibile il ricorso alle misure alternative al carcere, specificando altresì gli elementi da cui il giudice può trarre il giudizio di lieve entità. Concludendo. Visto nel suo complesso, non si può sapere quali concreti effetti positivi, visti i fini proclamati, il quadro normativo in questione potrà portare specie al fine della risoluzione, quanto meno temporanea, del sovraffollamento delle carceri. D’altra parte, nel corso della procedura di conversione emergeranno certamente problematiche applicative, dubbi ed esigenze di coordinamento che non potranno essere ignorati del tutto nella stesura definitiva del testo. Gli istituti sui quali il decreto è intervenuto sono, comunque, quelli classici dalla diminuzione delle pene per taluni reati alla individuazione di più ampi strumenti alternativi al carcere. Da questa angolazione, non si è fatto altro che ribadire principi piuttosto risalenti nel tempo, ma che nella pratica normativa italiana trovano, specie negli ultimi decenni, scarsa eco il diritto penale deve essere mite ed il carcere deve essere davvero una extrema ratio. Tuttavia, non si può non constatare ancora una volta come si sia intervenuto su diversi istituti, con incredibile proliferazione di commi e di sotto-commi che certamente saranno a loro volta modificati ed interpolati. Forse sarebbe bene che in siffatte materie, delicatissime non solo per i valori in gioco ma anche per gli effetti giuridici ad esse connessi, vi fosse un po’ più di riflessione e soprattutto meno fermentazione normativa, in modo tale che si possa davvero studiare, comprende e bene applicare il diritto vigente. In fondo, l’arte del diritto non è possibile se manca una vera iuris prudentia.

Decreto-Legge 23 dicembre 2013, numero 146 G.U. 23 dicembre 2013, numero 300 Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario, in particolare, sul versante della legislazione penale in materia di modalità di controllo degli arresti domiciliari, di reati concernenti le sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione, della misura sostitutiva dell'espulsione del condannato cittadino extracomunitario, di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi Ritenuta, altresì, la necessità di introdurre misure straordinarie e temporanee, complementari ai predetti interventi, in materia di liberazione anticipata Ritenuta la necessità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone detenute attraverso l'introduzione di un nuovo procedimento giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza ed attraverso l'istituzione della figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale Ritenuta la necessità di introdurre misure di semplificazione nella trattazione di alcune materie devolute alla cognizione della magistratura di sorveglianza Ritenuta la necessità di chiarire che l'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati è riferito, per l'anno 2013, a tutti i mesi Ritenuta altresì la necessità di prorogare il termine per l'adozione del regolamento di attuazione della legge 22 giugno 2000, numero 193, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, numero 381, e successive modificazioni, in modo da assicurare la concedibilità, anche per l'anno 2013, dei benefici e degli sgravi concessi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati, in considerazione della particolare importanza che il lavoro assume nel percorso rieducativo e trattamentale Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2013 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze Emana il seguente decreto-legge articolo 1 Modifiche al codice di procedura penale 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, numero 447, di approvazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni a all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole se lo ritiene necessario sono sostituite dalle seguenti parole salvo che le ritenga non necessarie . b all'articolo 678, il comma 1 è sostituito dal seguente 1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4. c all'articolo 678, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4. . 2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera a , è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto. articolo 2 Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, numero 309 sono apportate le seguenti modificazioni a all'articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente comma 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000. b all'articolo 94, il comma 5 è abrogato. articolo 3 Modifiche all'ordinamento penitenziario 1. Alla legge 26 luglio 1975, numero 354 sono apportate le seguenti modificazioni a l'articolo 35 è così sostituito articolo 35. Diritto di reclamo . - I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa 1 al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al direttore dell'ufficio ispettivo, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia 2 alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto 3 al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti 4 al presidente della giunta regionale 5 al magistrato di sorveglianza 6 al Capo dello Stato b dopo l'articolo 35 è aggiunto il seguente 35-bis Reclamo giurisdizionale . - 1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso anche all'amministrazione interessata, che ha diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste. 2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a è proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. 3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a , dispone l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b , accertate la sussistenza e l'attualità del pregiudizio, ordina all'amministrazione di porre rimedio. 4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito. 5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. 6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta a ordina l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto b dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito c se non sussistono ragioni ostative, determina, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, entro il limite massimo di 100 euro per ogni giorno. La statuizione costituisce titolo esecutivo d nomina, ove occorra, un commissario ad acta. 7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario. 8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. c all'articolo 47, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma 3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. d all'articolo 47, il comma 4 è sostituito dal seguente comma 4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni. e all'articolo 47, comma 8, infine è aggiunto il seguente periodo Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, su proposta del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, dal magistrato di sorveglianza, anche in forma orale nei casi di urgenza. f all'articolo 47-ter, il comma 4-bis è abrogato g l'articolo 51-bis è così sostituito 51-bis Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà . - 1. Quando, durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semilibertà, sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il pubblico ministero informa immediatamente il magistrato di sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispone con ordinanza la prosecuzione della misura in corso in caso contrario, ne dispone la cessazione. 2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis. h dopo l'articolo 58-quater è aggiunto il seguente articolo 58-quinquies Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare . - 1. Nel disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. Allo stesso modo può provvedersi nel corso dell'esecuzione della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale. . i all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni 1 al comma 5, le parole nel corso del trattamento sono soppresse 2 il comma 6 è sostituito dal seguente 6. Provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti a le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati b l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti. . 2. L'efficacia della disposizione contenuta nel comma 1, lettera h , capoverso 1, è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto. articolo 4 Liberazione anticipata speciale 1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, numero 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. 2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione. 3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data dell'1° gennaio 2010. 4. Ai condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, numero 354 la liberazione anticipata può essere concessa nella misura di settantacinque giorni, a norma dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità. 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative. articolo 5 Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi 1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, numero 199, modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, numero 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, numero 9, le parole Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonchè in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, sono soppresse. articolo 6 Modifiche al testo unico in materia di immigrazione 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286 sono apportate le seguenti modificazioni a al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente periodo Essa non può essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dal presente testo unico, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale. b al comma 5, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono. c dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi 5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identità e nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento. 5-ter. Le informazioni sulla identità e nazionalità del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, numero 230. d il comma 6 è sostituito dal seguente comma 6. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni. . articolo 7 Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale 1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato «Garante nazionale». 2. Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari. 3. I componenti del Garante nazionale non possono assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilità in partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. Essi non hanno diritto ad indennità od emolumenti per l'attività prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese. 4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate con successivo regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie a vigila, affinchè l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti b visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonchè, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive c prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà d richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b le informazioni e i documenti necessari nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione e verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, numero 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale f formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, numero 354. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni g tramette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonchè al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia. articolo 8 Disposizioni di proroga per l'adozione dei decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi per l'anno 2013 da riconoscersi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati 1. È prorogato per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'adozione, per l'anno 2013, dei decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previsti dall'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, numero 193, come successivamente modificata, e dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, numero 381, come successivamente modificata, ai fini rispettivamente della determinazione delle modalità e dell'entità delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, concessi per l'anno 2013 sulla base delle risorse destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 1, comma 270, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, e per l'individuazione della misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali per la retribuzione corrisposta ai lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, o ai lavoratori ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari. 2. L'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi a norma dell'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, numero 193, e successive modificazioni, deve intendersi esteso all'intero anno 2013. articolo 9 Copertura finanziaria 1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. articolo 10 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.