Il vice-presidente di una associazione è legittimato a rappresentare la stessa in giudizio, quando sussistano le condizioni statutarie per cui questi è abilitato a sostituire il presidente.
E’ stato così chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 13774, depositata il 17 giugno 2014. Il caso. Una società, assumendo di aver eseguito servizi di disinfestazione a favore di un’associazione, senza che, però, le fosse stato pagato il corrispettivo pattuito, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Palermo l’ingiunzione a pagamento per l’inadempimento dell’associazione. La soccombente proponeva opposizione eccependo la carenza di legittimazione del proprio rappresentante, in quanto la stipula del contratto, di cui si chiedeva l’esecuzione, non era stata preceduta da apposita delibera assembleare. Il Tribunale adito respingeva l’opposizione ritenendo sussistente la legittimazione passiva. L’incarico del legale rappresentante dell’associazione, difatti, era stato ratificato approvando i bilanci degli esercizi successivi alla stipula del contratto. La Corte d’appello riteneva, invece, fondata l’eccezione, riproposta con appello incidentale dall’associazione. I Giudici territoriali riconoscevano il difetto della legittimazione del vice-presidente poiché, per statuto, il potere rappresentativo vicario di questi poteva essere invocato solo in caso di assenza od impedimento del presidente dell’associazione, evenienze che non erano state dimostrate. Veniva, poi, negata anche l’efficacia sanante all’approvazione dei bilanci successivi alla conclusione del contratto. La società proponeva allora ricorso in Cassazione, adducendo omesso o insufficiente motivazione in riferimento alla carenza di potere rappresentativo in capo al vice-presidente dell’associazione. Secondo la ricorrente, non si poteva negare la qualità di rappresentante al vice-presidente poiché sarebbe esistita la presunzione della sussistenza sia dell’assenza del presidente sia del suo temporaneo impedimento. La Corte di merito, secondo la ricorrente, avrebbe quindi omesso di accertare se fosse stata fornita, da parte dell’associazione, la dimostrazione della non ricorrenza delle due condizioni statutarie previste per l’esercizio della rappresentanza da parte del vice-presidente. Se non c’è il titolo, si presume la legittimità del potere rappresentativo sussidiario. La Suprema Corte ricorda il consolidato indirizzo di legittimità, secondo il quale nell’ipotesi di impossibilità di esercizio delle relative funzioni da parte di soggetti preposti ad enti pubblici, la figura del vicario è autorizzato ad esercitare tutte le attribuzioni proprie del sostituto, senza necessità di delega, specificando, nell’atto amministrativo posto in essere in tale qualità, il titolo assenza, impedimento o altro che legittima l’esercizio della potestà. Quando, però, tale esplicitazione non emerga dall’atto, deve presumersi che l’esercizio della potestà di sostituzione sia avvenuto nel rispetto delle condizioni previste dallo statuto, con conseguenza che sono i terzi che ne abbiano interesse a dover dedurre e provare l’insussistenza delle condizioni previste per l’esercizio della potestà di sostituzione Cass., numero 12919/2000 . In sostanza, mentre i limiti negoziali del potere rappresentativo possono essere conosciuti dal terzo che contratta con il vicario del rappresentante dell’associazione attraverso la lettura dello statuto, è il solo vicario, per il principio di vicinanza della prova, ad aver conoscenza delle specifiche circostanze che costituiscono il presupposto fattuale per invocare la legittimazione rappresentativa sussidiaria. E, nella fattispecie, l’associazione non ha mai provato l’insussistenza di tali presupposti. Per i suddetti motivi la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 16 aprile – 17 giugno 2014, numero 13774 Presidente Piccialli – Relatore Bianchini Svolgimento del processo 1 La srl Zeus Italia, assumendo di aver eseguito servizi di derattizzazione e disinfestazione in favore dell'associazione riconosciuta CE.RI.S.DI. senza che le fosse stato pagato il corrispettivo pattuito, chiese ed ottenne dal Tribunale di Palermo che fosse ingiunto all'inadempiente il pagamento di lire 64.674.500 l'associazione propose opposizione eccependo la carenza di legittimazione dell'apparente rappresentante della opposta , non identificandosi con il legale rappresentante della società e non essendo stata, la stipula del contratto di cui si chiedeva l'esecuzione, neppure preceduta da apposita delibera assembleare che a ciò abilitasse tale preteso rappresentante eccepì comunque l'eccessiva onerosità del contratto. 2 La ingiungente si costituì a sua volta , svolgendo domanda di risarcimento dei danni subiti per la decisione della cliente di non proseguire oltre nel servizio appaltato in subordine formulò domanda di ingiustificato arricchimento. 3 l'adito Tribunale, dopo aver emesso ordinanza ex articolo 184 quater cpc per l'importo di lire 87.825.000, successivamente la revocò respingendo l'opposizione , ritenendo per quello che ancora conserva interesse in sede di legittimità sussistente sia la legittimazione attiva che quella passiva delle parti dimostrata, quanto alla CE.RI.S.DI. dalle lettere di incarico sottoscritte dal vice-presidente dell'associazione e dalla situazione di apparenza rappresentativa venutasi a creare osservò altresì il primo giudice che, in ogni caso, l'incarico sarebbe stato ratificato dall'associazione allorchè aveva approvato i bilanci degli esercizi successivi anni 1991-1992 alla stipula del contratto respinse le domande ulteriori avanzate dalla società Zeus Italia. 4 Impugnata tale decisione da quest'ultima società nonché, in via incidentale, dall'associazione, la Corte di Appello di Palermo, pronunziando sentenza numero 910/2007, riformò l'impugnata decisione e respinse l'opposizione, ritenendo fondata l'eccezione , riproposta con l'appello incidentale dalla CE.RI.S.DI., di difetto della propria legittimazione, in ragione del fatto che, per statuto, il potere rappresentativo vicario del vice-presidente poteva essere invocato solo in caso di assenza od impedimento del presidente dell'associazione e che entrambe le evenienze non erano state dimostrate non sarebbe poi stata invocabile la tutela dell'affidamento della società fornitrice del servizio in quanto la stessa si sarebbe potuta informare , leggendo lo statuto dell'associazione, delle condizioni alle quali era subordinato il potere rappresentativo del vice-presidente negò infine che potesse attribuirsi una qualunque efficacia sanante all'approvazione dei bilanci successivi alla conclusione del contratto, atteso che essi non avrebbero fatto alcun accenno specifico alle spese e quindi ai contratti di cui si controverteva. 5 Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la Zeus Italia sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria l'associazione ha risposto con controricorso. Motivi della decisione I Con il primo motivo viene denunziata la violazione o la falsa applicazione dell'articolo 19 cod. civ. e la omessa o insufficiente motivazione sulla pretesa carenza di potere rappresentativo in capo al vice-presidente dell'associazione riconosciuta. I.a Osserva in proposito la società ricorrente che non avrebbe potuto negarsi la qualità di rappresentante al vice-presidente, in quanto prevista nello statuto, potendosi unicamente fare questione se sussistessero le condizioni per attivare tale rappresentatività vicaria su tale punto sostiene la Zeus Italia che sarebbe esistita una presunzione della sussistenza sia dell'assenza del Presidente sia del suo temporaneo impedimento accettato tale principio poi la Corte del merito avrebbe omesso di accertare se fosse stata fornita, da parte della associazione riconosciuta, la dimostrazione della non ricorrenza delle due condizioni statutariamente previste per l'esercizio della rappresentanza da parte del vice-presidente. II Con il secondo motivo parte ricorrente afferma che la Corte di Appello sarebbe caduta in un travisamento del fatto, allorchè aveva affermato che dalla lettura dei bilanci non sarebbe emersa la specifica approvazione delle spese relative al contratto concluso con la Zeus Italia a riprova del contrario assunto riporta le voci di spesa relative. III Sono fondati entrambi i motivi. III.a Quanto al primo, non sono stati svolti dalla Corte del merito né articolati nel controricorso argomenti critici contrari al consolidato indirizzo di legittimità, pure richiamato nel ricorso ed applicabile alla fattispecie, stante la portata generale della regula juris in esso espressa , a mente del quale nell'ipotesi di impossibilità di esercizio delle relative funzioni da parte di soggetti preposti ad enti pubblici, allorché specifiche disposizioni di legge, ovvero gli statuti dei suddetti enti, prevedano la figura del vicario , quest'ultimo, ove si verifichino le condizioni previste, è autorizzato ad esercitare tutte le attribuzioni proprie del sostituito, senza necessità di apposita delega, specificando, nell'atto amministrativo posto in essere in tale qualità, il titolo assenza, impedimento temporaneo o altro che legittima l'esercizio della potestà quando, tuttavia, tale esplicitazione non emerga in alcun modo dall'atto, deve presumersi con presunzione iuris tantum che l'esercizio della potestà di sostituzione sia avvenuto nel rispetto delle condizioni previste dalla norma o dallo statuto, con la conseguenza che sono i terzi che ne abbiano concreto e tutelato interesse a dover dedurre e provare l'insussistenza delle condizioni previste per l'esercizio della potestà di sostituzione così Cass. Sez. I numero 12919/2000 cui adde in senso conforme Sez. 1 nnumero 3454 4771 5216/2007 III.a.1 La convinta adesione a tale insegnamento si fonda anche sulla constatazione che, mentre i limiti nella fattispecie negoziali del potere rappresentativo possono essere conosciuti dal terzo che contratta con il vicario del rappresentante dell'ente o dell'associazione, attraverso la lettura dello statuto o delle certificazioni delle camere di commercio, solo il vicario per il principio di vicinanza della prova è a conoscenza delle specifiche circostanze che costituiscono il presupposto fattuale per invocare la legittimazione rappresentativa sussidiaria nella fattispecie l'associazione non ha mai provato l'insussistenza di tali presupposti. III.b Quanto al secondo profilo sono state riportate in ricorso -in ossequio al principio della autosufficienza le voci di bilancio relative all'approvazione degli esborsi stanziati proprio per il servizio prestato dalla ricorrente , rendendo così applicabile l'indirizzo interpretativo di questa Corte del pari richiamato nel ricorso ed ugualmente aderente alla fattispecie, per identità della ratio legis relativo alle società di capitali, secondo il quale le deliberazioni dell'assemblea ,ivi comprese quelle di approvazione del bilancio, non costituiscono mere dichiarazioni di scienza, ne' possono essere considerate come atti unilaterali ed interni, intesi a regolare rapporti intrasoggettivi, ma sono pur sempre atti in cui rileva la volontà posta alla base della formazione della deliberazione stessa v. Cass. Sez. I, numero 2832/2001 in una fattispecie in cui si controverteva financo dell'estraneità di una certa operazione rispetto all'oggetto sociale e si decise, pur tuttavia , che se nel bilancio fosse stato incluso un debito estraneo alla società in quanto creato prima della sua legale costituzione, l'approvazione di quel bilancio, nella conoscenza di tale situazione, avrebbe costituito atto di appropriazione di tale rapporto da parte della società, da valere come ratifica dell'atto posto in essere da chi, ratione temporis, avesse agito in nome della società stessa senza averne il potere . IV La sentenza va dunque cassata e la cognizione della causa assegnata al giudice del rinvio, indicato nella Corte di Appello di Palermo che, in diversa composizione , si adeguerà ai principi di diritto sopra esposti e regolerà le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la impugnata decisione in relazione ai motivi accolti, rinviando alla Corte di Appello di Palermo. In diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.